LA NATURA GIURIDICA E LE FUNZIONI DELLE AGENZIE NEL QUADRO DELLA RECENTE RIFORMA DELLE STRUTTURE MINISTERIALI

Niccolò De Laurentiis, Dottore in Giurisprudenza

 

Per un corretto inquadramento delle problematiche relative alle agenzie ministeriali dopo la recentissima riforma, è innanzitutto necessaria una ricognizione della loro natura giuridica e delle loro funzioni nel periodo antecedente la riforma stessa, per meglio comprendere i mutamenti che essa ha prodotto. Sembra esserci, in dottrina, una sostanziale unanimità di vedute circa le finalità che il legislatore si proponeva di raggiungere, all'inizio degli anni '90, con la creazione di queste speciali strutture amministrative: l'obiettivo era chiaramente quello di stabilire una più netta demarcazione tra la funzione di definizione dell'indirizzo politico da un lato, e la quotidiana gestione amministrativa dall'altro, con la conseguente distinzione tra le relative responsabilità, e l'adozione di un modello alternativo alla tradizionale organizzazione per uffici ministeriali. Naturalmente quest'esigenza di separazione era percepita in particolare con riguardo alle attività amministrative connotate da un alto tasso di tecnicità delle funzioni, per le quali maggiormente si riteneva opportuna una sottrazione al pervasivo indirizzo politico. D'altro canto, un rapido sguardo all'esperienza di altri Paesi e anche alla realtà dell'ordinamento comunitario mostrava con assoluta chiarezza come la necessità dell'autonomia nello svolgimento di talune funzioni non fosse affatto un problema esclusivamente italiano, anche se indubbiamente la gamma delle soluzioni adottate si presentava assai differenziata (1) . Proprio in quest'ottica, non può essere trascurata la presenza delle agenzie nell'ambito dell'Unione Europea (risalente agli anni '70), per l'influenza che probabilmente essa ha avuto su alcune legislazioni nazionali: il riferimento è ad un modello di agenzia come struttura di raccordo e di integrazione nel quadro di un ordinamento caratterizzato da un notevole policentrismo organizzativo e da una sempre più spiccata pluralità delle strutture. Se dunque, riguardo alla agenzie 'ante-riforma', non vengono generalmente messi in discussione i tratti summenzionati della separatezza politica-amministrazione, della natura tecnica dei compiti ad esse assegnati, dell'attribuzione di personalità giuridica e della potenzialità integrativa di tali apparati, tuttavia, circa altri profili prettamente giuridici, la convergenza tra le varie posizioni dottrinali è sicuramente inferiore. Ciò è probabilmente dipeso dalla tendenza di alcuni studiosi a concentrare l'attenzione su categorie concettuali ormai quasi inservibili, se intese nella loro accezione più indeterminata e vaga. Per definire la natura delle agenzie, appare infatti scarsamente utile un riferimento esclusivo ad una nozione generica come quella di 'ente pubblico', senza approfondire tutti gli aspetti organizzativi che valgono a meglio specificarla e a conferirle una maggiore concretezza (2) . Un discorso analogo può essere fatto a proposito di un'altra nozione assai controversa, ossia quella di 'autonomia', che il legislatore conforma praticamente a seconda delle circostanze, a dispetto dei tentativi dottrinali di giungere ad una definizione unitaria (3). Per definire in modo più esauriente i connotati giuridici di queste strutture senza rinunciare comunque all'utilizzazione di concetti largamente invalsi tra gli studiosi, è quindi necessario fare riferimento a uno dei tratti che, come sopra accennato, ne delineano la funzione nell'ambito dell'ordinamento, ossia lo svolgimento di attività tecniche: in esse vanno ovviamente ricomprese sia le attività strettamente scientifiche di ricerca, sia le attività tecnologiche, ossia di applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite. Può essere illuminante, a questo proposito, la tripartizione diffusa in dottrina (in particolare Merloni) riguardo alle modalità di organizzazione dell'esercizio di compiti tecnici: prescindendo in questa sede dalla costituzione di uffici tecnici all'interno della stessa pubbliche amministrazioni (4) , i sistemi che rivestono maggior interesse ai presenti fini sono quelli dell'ente pubblico strumentale e dell'ente di ricerca a carattere non strumentale. La strumentalità presuppone una distinzione delle funzioni tecniche da quelle amministrative, ma tutta l'attività tecnica è strettamente funzionalizzata all'attività della P.A.: ciò comporta che i soggetti attributari delle suddette funzioni siano distinti e che l'ente strumentale eserciti le funzioni tecniche come proprie, ma esso è comunque sottoposto ai penetranti poteri di indirizzo e di vigilanza dell'amministrazione di riferimento, per cui non può autonomamente individuare, organizzare e svolgere le proprie attività. Nel modello tipico delle università e degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale, invece, si riscontra il più ampio spazio di autonomia (e, di riflesso, il minor grado di sottoposizione all'incidenza dell'indirizzo politico): infatti qui l'amministrazione di riferimento mantiene un potere di vigilanza che, lungi dal consistere nell'approvazione dei programmi di attività o nel controllo dei singoli atti, si sostanzia in un potere di erogazione dei fondi, di verifica dell'esercizio dei poteri di autonomia normativa e di generico controllo sugli atti di programmazione (5) . La dottrina, analizzando i connotati dell'autonomia attribuita alle agenzie 'pre-d.lgs. 300', è giunta alla conclusione che si tratta di tipici enti pubblici strumentali, privi di rilevanti poteri di autonomia normativa e di autoamministrazione, ma dotati di semplici autonomie attinenti agli aspetti organizzativi. Alcuni studiosi, poi, cercano di meglio specificare la definizione, assumendo diversi punti di riferimento: prendono in considerazione il dato organizzativo, e quindi parlano di enti a struttura istituzionale poiché gli amministratori sono nominati dall'esterno e non dall'agenzia stessa; il collegamento con il territorio, e parlano allora di enti non territoriali e funzionali; il tipo di attività svolta, e allora parlano di enti non economici. Al di là di queste classificazioni, sembra più interessante la lettura che del fenomeno delle agenzie è stata data in rapporto all'evoluzione complessiva delle strutture amministrative: infatti, mentre alcuni hanno fatto riferimento al principio della 'separazione' tra politica e amministrazione, intesa come sottrazione di interi segmenti dell'azione amministrativa alla sfera dell'indirizzo politico (6) , altri hanno richiamato il diverso principio della 'distinzione', ritenendolo più conforme ai precetti costituzionali: esso significherebbe l'esercizio di funzioni sia tecniche che amministrative in forma organizzativa separata sì dall'amministrazione di riferimento, ma non sottratta al potere di indirizzo politico (7) . In considerazione della notevole influenza che, come sopra accennato, l'istituzione delle agenzie europee ha avuto sulle analoghe strutture dell'ordinamento nazionale, è necessaria una rapida puntualizzazione soprattutto sul significato assunto, nell'ambito comunitario, dalle nozioni di 'tecnicità' e di 'autonomia', poiché in realtà esse differiscono in certa misura dai corrispondenti concetti, come prima delineati. Con il carattere tecnico delle funzioni si intende alludere allo svolgimento di attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni, con la conseguente messa a disposizione della Commissione e di altre istituzioni comunitarie, per ottenere una completa informazione a livello comunitario in merito alle posizioni nazionali, e per un contemperamento degli interessi particolari, che possono variare a seconda del territorio: si tratta pertanto di compiti che comportano uno scarso se non inesistente margine di scelta, e quindi a basso tasso di 'politicità' (nonostante la stretta connessione, evidenziata dalla dottrina, tra l'informazione e il potere politico); alcune agenzie, tuttavia, svolgono funzioni che implicano l'adozione di provvedimenti il cui contenuto decisorio è condizionato comunque da informazioni tecniche (8) . In ogni caso sembra che la creazione di agenzie costituisca un mezzo per espandere l'area di intervento dell'Unione Europea, senza sovraccaricare la Commissione, già esposta a forti critiche da più parti anche per le sue gravi carenze nella fase attuativa della legislazione comunitaria (9) . Per quanto concerne l'autonomia, essa non deve essere intesa nell'accezione tradizionale, ossia come presupponente una serie di rapporti più o meno gerarchizzati tra le varie istituzioni: piuttosto, occorre inquadrarla nell'ambito di un ordinamento di carattere reticolare, in cui ciascun soggetto istituzionale entra autonomamente in relazione con altri, e in cui domina un accentuata fluidità dei processi decisionali (10) ; alcuni studiosi (Chiti, Franchini), ricollegandosi a tale tematica, sottolineano che l'ordinamento comunitario presenta notevoli tratti di novità, proprio perché l'esigenza di un'integrazione delle competenze prevale sulla necessità di una loro più netta ripartizione e ciò comporta l'attenuazione di una rigida distinzione tra il livello comunitario e il livello nazionale. In tale quadro, le agenzie svolgono un'importante funzione di raccordo e collegamento anche tra gli organi comunitari e quelli nazionali, cercando di colmare le deficienze della Commissione e delle amministrazioni degli Stati-membri nell'armonizzazione delle disposizioni interne e nell'esecuzione degli atti comunitari. Con l'avvio della legislazione sulla nuova distribuzione territoriale delle competenze e l'attuazione del c.d. federalismo amministrativo (l. 59/1997 e relativi decreti attuativi, in primis d.lgs. 112/1998; le agenzie, pur mantenendo la natura di enti strumentali, si prestano ad un'utilizzazione in chiave di maggior centralità (perlopiù apparente) delle autonomie territoriali nei processi di definizione e di attuazione dell'attività amministrativa: infatti tale obiettivo viene raggiunto sia costruendo le agenzie come organismi tecnici aventi funzioni di integrazione delle varie strutture amministrative attributarie di compiti operativi, sia (come contromisura al decentramento) conferendo ad esse mansioni tecniche e anche amministrative, che, pur oggettivamente suscettibili di localizzazione territoriale, vengono mantenute a livello centrale, anche se devolute ad uffici diversi da quelli ministeriali (11) . Analizzando adesso la riforma operata dal d.lgs 300/1999, esso innova profondamente in tema di agenzie, nel quadro di un complessivo riordino dell'organizzazione del governo. Mentre il Titolo I è dedicato all'organizzazione ministeriale e il Titolo III all'amministrazione periferica, il Titolo II concerne le strutture qui in esame, e contiene la definizione di un modello generale di agenzia, rinviando però alle disposizioni istitutive delle singole agenzie per eventuali deroghe a tale modello. Nonostante tale sforzo sistematico, che ha indubbiamente prodotto una maggiore 'compattezza' della figura in questione, tuttavia, non pare possibile individuare una vera e propria nozione unitaria di agenzia, anche perché, come si vedrà, esse possono essere suddivise in due sotto-gruppi, uno dei quali è costituito da almeno cinque agenzie che derogano alla disciplina del modello generale: è quindi comprensibile una certa difficoltà a considerare tale disciplina come la 'struttura portante' del modello agenzia, capace, come tale, di vincolare almeno in certa misura le future scelta del legislatore. Le agenzie istituite sono complessivamente undici, sei di esse vengono inquadrate nel modello di base e sono: · L'agenzia per le normative e i controlli tecnici (art.31) · L'agenzia per la proprietà industriale(art.32) · L'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (art.68) · L'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (art.44) · L'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale (art.88) · L'agenzia Industrie Difesa (12) Le restanti cinque agenzie sono invece espressamente escluse dalla disciplina generale del Titolo II e sono: · L'agenzia di protezione civile (art.79) · Le quattro agenzie fiscali: per le entrate, per le dogane, per il demanio e per il territorio (art.57) Riguardo alle caratteristiche peculiari di questo modello organizzativo di cui al Titolo II, che qui, per la prima volta, viene delineato in forma generale, la dottrina più recente ne analizza innanzitutto la natura, segnalando in primo luogo il mancato riconoscimento della personalità giuridica: si tratta indubbiamente di una novità di notevole rilievo, considerata l'esperienza precedente in cui, come si è visto, le agenzie erano configurate come enti pubblici dotati di personalità giuridica. L'assenza di tale connotato consente un'assimilazione di esse alle amministrazioni (o aziende) autonome, quali strutture distinte dall'organizzazione comune del ministero, ma tuttavia sottoposte ai poteri di indirizzo e di controllo del ministero di riferimento, e, appunto, prive della personalità giuridica; sembra quindi possibile una collocazione di tali agenzie in una posizione mediana tra i tradizionali uffici ministeriali e gli enti pubblici (13) . A proposito delle funzioni esercitate, è da rilevare che il carattere tecnico non pare più costituire un elemento centrale di questa tipologia organizzativa, poiché in molti casi prevalgono sicuramente le mansioni di natura semplicemente operativa piuttosto che quelle propriamente tecniche ovvero quelle amministrative ad alto contenuto tecnico; è assai significativa la disposizione dell'art. 8 I co. lett. a), per cui le agenzie svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale. Riguardo al riconoscimento dell'autonomia ("piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge", secondo la dizione dell'art.8 II co.), requisito già posseduto dalle prime agenzie e che la dottrina dell'epoca aveva probabilmente sopravvalutato, è opportuno ricercare gli elementi della disciplina che ne rivelano l'esistenza e soprattutto il grado: a questo proposito vengono in considerazione la potestà statutaria riconosciuta a questi organismi (art.8 IV co.) e l'assetto dei rapporti fra essi e le rispettive amministrazioni di riferimento. Occorre valutare l'effettiva sostanza dei poteri attribuiti senza lasciarsi fuorviare dai termini adottati: l'impiego di un'espressione come 'statuto' sembrerebbe indicare il riconoscimento di un'autonomia piuttosto ampia, ma ciò non trova riscontro nella realtà, poiché lo statuto, emanato con d.p.r. ai sensi dell'art.17 II co. l. 400/1988, non istituisce l'agenzia, né individua le sue funzioni, ma si limita a regolare alcuni aspetti organizzativi non disciplinati dai 'regolamenti interni'; per quanto concerne il procedimento di formazione, l'agenzia non detiene né un potere propositivo all'organo deliberante, né tantomeno una potestà di autodeterminazione del contenuto. In riferimento all'altro indice oggettivo dell'autonomia, ossia i rapporti con l'amministrazione di riferimento, può dirsi che nonostante i rilevanti poteri riconosciuti al direttore generale dell'agenzia (14) , l'indirizzo e la vigilanza del Ministero rimane piuttosto intensa e stringente: esse si esplicano con poteri di indicazione degli obiettivi generali da raggiungere, con l'emanazione di direttive anche attinenti ad attività specifiche, con l'approvazione dei programmi, dei bilanci e dei rendiconti, con poteri ispettivi, e altri ancora. Anche riguardo alla previsione normativa di 'convenzioni' tra l'agenzia e l'amministrazione di riferimento, sembra più corretto adottare una linea di maggior cautela rispetto alla dottrina che ha ravvisato in essa un'ulteriore conferma della piena ed effettiva autonomia riconosciuta a queste strutture; in realtà, non pare che a tali 'convenzioni' possa applicarsi la normativa dei contratti di diritto privato, né quella di un altro strumento di crescente diffusione nel campo dei servizi pubblici, ossia il contratto di servizio, con il quale le parti stabiliscono le rispettive prestazioni in materia di finanziamenti, tariffe, qualità del servizio, verifica dei risultati: con le suddette 'convenzioni' non si configurano in realtà vere e proprie prestazioni, ma si sceglie uno strumento per evidenziare, anche dal punto di vista terminologico, che il potere di dettare direttive, spettante al ministero di riferimento, riveste certe caratteristiche di 'bilateralità', nonostante esso venga esercitato nei confronti di un ufficio sfornito di personalità giuridica. Un aspetto, già sfiorato trattando della potestà statutaria, sul quale la dottrina ha posto l'attenzione, è quello relativo alle modalità di istituzione delle varie agenzie, e precisamente alla necessità di un atto legislativo per la costituzione della struttura: tra i vari argomenti addotti a sostegno dell'esistenza di una riserva di legge in materia, il più convincente sembra quello per cui lo statuto si limita a disciplinare i profili organizzativi, ma non l'istituzione vera e propria dell'agenzia, che avverrebbe 'a monte' dello statuto stesso (15) . Passando ora all'esame delle agenzie che, ai sensi dell'art. 10, sono sottratte alla disciplina del Titolo II (16) , può dirsi che esse presentano tratti di più spiccata autonomia normativa ed organizzatoria rispetto alle altre sei, tanto che una dottrina le assimila agli enti pubblici piuttosto che alle agenzie del modello generale prima descritto. Innanzitutto ad esse viene attribuita la distinta personalità giuridica (17) , e inoltre dispongono di più ampi spazi di manovra in sede di deliberazione dello statuto e dei regolamenti: infatti il controllo su questi atti (adottati con una deliberazione del comitato direttivo, ossia dell'organo collegiale preposto anche all'adozione dei principali atti di indirizzo) è previsto non sotto forma di 'approvazione' da parte del Ministro, ma con una semplice richiesta di riesame, ossia con la formula solitamente adottata quando si vuole garantire il massimo possibile di autonomia all'ente 'controllato' (18) . Per quanto attiene agli organi (19) di queste agenzie, è centrale la figura del Direttore generale, organo compartecipe delle decisioni di indirizzo, ma dotato anche di competenze in materia gestionale e dei poteri di adozione dei relativi atti. In relazione alle funzioni esercitate, possono ripetersi le considerazioni di cui sopra, segnalando che, soprattutto per le agenzie fiscali, il tratto dell'operatività prevale sicuramente su quello della natura tecnica (20) . Anche quando a queste strutture viene conferita la personalità giuridica, pertanto, esse non sono inquadrabili sotto il principio organizzativo della 'separazione' (applicabile invece per le autorità amministrative indipendenti), ma pur sempre nell'ambito del principio della 'distinzione' (e tale conclusione è generalizzabile a tutte le agenzie istituite con il decreto 300): si procede all'individuazione di certe funzioni amministrative, rientranti nella competenza dei ministeri ed esercitate con il modulo organizzativo dei classici uffici ministeriali, che vengono quindi attribuite ad uffici 'esterni' all'amministrazione ministeriale, per quanto ad essa legati da non pochi vincoli. Dal punto di vista organizzativo (e ciò costituisce forse la novità più rilevante), mentre in precedenza era necessario procedere alla creazione di soggetti distinti dal ministero e muniti della personalità giuridica, ma rispetto ad esso in posizione di strumentalità, oggi (ma già dopo il d.lgs. 29/1993), per il raggiungimento di un certo livello di autonomia funzionale ed organizzatoria è sufficiente limitarsi alla costituzione di organismi rispetto ai quali il tratto della distinta personalità di diritto pubblico può valere solo ad ampliare in modesta misura gli spazi di autonomia. Se quindi sembra ridursi notevolmente la distanza che separa i due moduli dell'agenzia (con o senza personalità) da un lato, e dell'ufficio ministeriale dall'altro, tuttavia la dottrina ritiene di ravvisare un tratto differenziale nella natura delle attività rispettivamente esercitate: mentre le funzioni amministrative più strettamente attinenti alle attività di indirizzo e di programmazione dovrebbero essere conferite ai dipartimenti (o alle direzioni generali), le funzioni di carattere gestionale ed operativo (in certo senso più 'lontane' dall' 'alta sfera' delle scelte politiche di fondo) verrebbero esercitate proprio dalle agenzie (si discute circa la natura residuale di queste attività nel complesso delle funzioni amministrative, ma ciò non sposta i termini del problema e la validità della soluzione proposta). Per un lettura del fenomeno delle agenzie alla luce dei processi, tuttora in atto, di crescente articolazione territoriale delle competenze in direzione del decentramento, le disposizioni del decreto 300 costituiscono una puntuale conferma di quanto più sopra osservato a proposito del decreto 112: queste strutture presentano un'ambivalenza di fondo, poiché, se certi tratti della loro disciplina sembrano consentire una maggiore presenza delle autonomie locali (21) , tuttavia non può sfuggire il fatto che numerose funzioni operative siano state mantenute allo Stato, motivando questa scelta con una presunta maggiore funzionalità di esercizio rispetto a quella conseguibile con un conferimento delle funzioni agli enti territoriali: anche in virtù del carattere tecnico delle attività, la presenza di una struttura centrale con funzioni di integrazione e di coordinamento fornirebbe maggiori garanzie dal punto di vista dell'efficienza operativa. Quest'ultimo, insieme al reclutamento di personale professionalmente più qualificato (almeno a livello dirigenziale) e alla possibilità di differenziare i trattamenti retributivi dei dipendenti, viene considerato come uno dei vantaggi maggiori di tale formula organizzativa(22) .

 

 

Note

(1)Per una disamina di carattere comparatistico è particolarmente utile il saggio di G. Arena alla voce "Agenzia amministrativa", Enc. Giur., vol. I, Ist. Enc. Ital., Roma, 1998: l'A. dedica particolare attenzione, oltre che all'Unione Europea, agli ordinamenti della Svezia, degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, ravvisando livelli diversi di autonomia e di trasparenza nella distinzione delle rispettive responsabilità, sia sul piano organizzativo che su quello funzionale.

(2)La natura di 'enti pubblici' delle agenzie era generalmente affermata in base alla ricorrenza dei classici requisiti minimi: istituzione con atto legislativo, attribuzioni di funzioni proprie, riconoscimento della personalità giuridica. Già da tempo, comunque, la dottrina più avvertita sottolinea che è improprio l'uso di una nozione unitaria di 'ente pubblico', preferendo parlare di varie tipologie di 'enti pubblici', ciascuna delle quali contrassegnata da precisi connotati; inoltre, si rimarca il fatto che tale nozione deve essere continuamente rielaborata e riaggiornata alla luce dei frequenti interventi del legislatore, i quali possono ben avere una valenza anche sul piano delle definizioni giuridiche.

(3)In particolare Arena ha ritenuto di valorizzare il momento dell'autonomia, presentandola come inscindibilmente legata alla stessa responsabilità amministrativa: l'A., infatti, ricomprende nella nozione di 'agenzia' l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, l'Agenzia nazionale per l'energia e l'ambiente, l'Agenzia spaziale italiana; ma ne esclude l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, in quanto, a suo avviso, priva del requisito dell'autonomia.

(4)A questo sistema organizzativo, che consiste nell'assegnazione di personale dotato di particolari capacità professionali ad uffici interni della P.A., corrisponde generalmente l'irrilevanza giuridica dell'attività tecnico-scientifica, nonché delle scelte di assetto dell'organizzazione amministrativa e di attribuzione delle funzioni.

(5)Merloni sottolinea che, per quanto concerne invece l'investitura degli organi, negli enti in questione (meno nelle università che negli enti di ricerca), si rinvengono tratti del modello strumentale: egli adduce l'esempio del CNR, il cui principale organo di indirizzo è costituito per metà da membri di nomina governativa e per metà da membri eletti da Consigli scientifici nazionali. Inoltre, anche le università e gli enti di ricerca non strumentali mirano a soddisfare le esigenze conoscitive della P.A. in materia tecnico-scientifica, ma in maniera diversa rispetto agli enti strumentali, ossia tramite la stipulazione di convenzioni in base alle quali gli enti stessi si impegnano a fornire dati e servizi alle amministrazioni.

(6)Ciò, peraltro, ha comportato un'assimilazione delle agenzie alle autorità amministrative indipendenti, ma va segnalato che si tratta di figure differenti: infatti le agenzie, a differenza delle autorità indipendenti, non svolgono attività di regolazione (ma alcuni sostengono che le agenzie europee sono attributarie di tali funzioni poiché detengono la gestione dell'informazione); non hanno poteri normativi e quasi-giurisdizionali; hanno un'ampia autonomia tecnica, ma non paragonabile a quella qualificata delle autorità indipendenti; non svolgono funzioni di tutela di interessi della collettività nei confronti di centri di potere economico.

(7)Va mantenuta ferma la distinzione tra agenzie e organi con personalità giuridica: questi ultimi, infatti, nella definizione della dottrina maggioritaria (D'Auria), sono strutture facenti parte di più ampi complessi organizzativi che, pur mantenendo tale qualità di 'parti', sono attributarie di personalità giuridica, poiché svolgono funzioni tipicamente statali, ma con mezzi amministrativi e tecnici diversi da quelli degli uffici statali; la loro autonomia è inferiore a quella delle agenzie, anche se una dottrina (Piazza) ritiene che alcune di esse non siano qualificabili come enti pubblici strumentali, ma proprio come organi con personalità giuridica.

(8)Sembra quindi trattarsi di funzioni dalla portata piuttosto modesta, che almeno tendenzialmente escludono l'esercizio di poteri discrezionali; a questo riguardo si richiama in genere la c.d. sentenza Meroni (1958), con il quale la Corte di giustizia sancì che il diritto comunitario non consente la delega di poteri discrezionali ad organi non istituiti dal Trattato.

(9)Una dottrina (Dehousse) sostiene che l'obiettivo dell'uniformità di attuazione che è indispensabile per il funzionamento di un mercato unico può essere raggiunto in vari modi: tramite l'opzione legislativa, con cui vengono indicate nel dettaglio le modalità di applicazione, da parte delle autorità nazionali, delle norme elaborate a livello comunitario; mediante il rafforzamento dei poteri di esecuzione e di controllo delle istituzioni europee; ovvero (e questa è la soluzione seguita con la creazione delle agenzie), istituendo organismi atti a far funzionare i plessi amministrativi nazionali che abbiano un qualche ruolo nell'attuazione delle politiche comunitarie (promuovendo, tra l'altro, anche l'interazione tra tutti i soggetti, non solo pubblici e governativi, ma altresì privati, che operino in un determinato settore).

(10)A questo riguardo, una parte della dottrina (Kreher e Martines) individua nella creazione delle agenzie una tipica manifestazione del multibureaucratic decision-making process, connotato appunto dalla pluralità dei soggetti entranti a far parte del processo decisionale.

(11)Merloni richiama diverse disposizioni del d.lgs. 112, che a suo avviso configurano o quantomeno alludono alla costituzione di agenzie: in particolare l'organismo tecnico in materia di catasto, i provveditorati alle opere pubbliche, gli uffici della motorizzazione civile, e altre strutture.

(12)Questa struttura presenta alcuni differenziali rispetto al modello generale di base, sul quale si tornerà nel testo, per cui la collocazione di essa si presenta problematica

(13)Merloni propone la dizione 'uffici speciali' ovvero 'uffici con speciale autonomia', proprio per marcarne la differenza rispetto agli uffici ministeriali. Altra parte della dottrina (Volpe) continua a preferire il tradizionale inquadramento delle agenzie nel novero degli enti pubblici, senza altre specificazioni, sotolineandone la distanza dal modello nordamericano.

(14)Infatti il direttore ha poteri organizzativi che esercita con i 'regolamenti interni', e nel complesso di questi, un potere di proposta al Ministro per l'individuazione e il conferimento degli uffici dirigenziali non generali; ciò ha indotto la dottrina ad assimilarlo alla figura del capo-dipartimento ministeriale, definendo le sue potestà organizzatorie come para-privatistiche (in riferimento al potere dei dirigenti ex d.lgs. 29/1993)

(15)Sembrano da respingere invece altri argomenti, che fanno leva su una presunta natura di 'ente pubblico' dell'agenzia (tesi diffusa, come si è visto, prima del decreto 300, ma non più plausibile dopo la riforma), o che ritengono che l'istituzione dell'agenzia modifichi l'assetto delle competenze ministeriali (mentre invece essa rappresenta una semplice scelta organizzativa effettuata pur sempre all'interno dell' "organizzazione del governo", come lo stesso Titolo II lascia chiaramente intendere)

(16)Come sopra accennato (nota 10) l'agenzia Industrie Difesa, pur rientrando nella disciplina generale del Titolo II, sembra collocarsi in una posizione eccentrica, poiché ad essa viene riconosciuta la personalità di diritto pubblico e l'organizzazione interna viene demandata non allo statuto, bensì ad un regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 co. IV-bis l. 400/1988 (si tratta dello stesso strumento con il quale viene disciplinata l'organizzazione degli uffici ministeriali).

(17)Merloni, tuttavia, tende a ritenere quasi irrilevante la presenza di quest'elemento: esso varrebbe a creare una separatezza apparente rispetto al ministero di riferimento, poiché l'esercizio dei poteri di direttiva e di controllo resterebbe piuttosto vincolante e le funzioni non sarebbero attribuite come funzioni proprie.

(18)I termini perentori decorsi i quali gli atti dell'agenzia diventano esecutivi sono piuttosto brevi, soprattutto per le agenzie fiscali (30 giorni), sicuramente più 'autonome' rispetto all'agenzia di protezione civile(45 giorni; inoltre in tale ufficio lo statuto è disciplinato secondo il modello generale)

(19)Da segnalare che questi vengono nominati con una procedura diversa e particolarmente rigorosa: decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente (è previsto anche un intervento consultivo della Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali).

(20)Tuttavia, l'attività dell'agenzia per il territorio e dell'agenzia di protezione civile presenta tratti più marcatamente condizionati da valutazioni tecniche.

(21)Il riferimento è all'agenzia di protezione civile (art.83) che prevede due organismi (la Commissione grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile), in cui è prevista la partecipazione di rappresentanti delle Regioni; all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (art 38), con la costituzione di un organismo distinto per il coinvolgimento delle Regioni (ciò, comunque, rappresenta già un parziale arretramento rispetto al decreto 112, in cui era prevista la presenza delle Regioni negli organi stessi dell'agenzia); alla presenza, nel Comitato direttivo dell'agenzia fiscale per il territorio, di membri designati dalla Conferenza Stato-autonomie locali (sulla Conferenza Stato-autonomie locali si veda su questa stessa rivista il contributo di A.Palazzo, "Dalla Conferenza Stato-Regioni alla Conferenza unificata: tappe di avvicinamento ad una possibile Camera "territoriale?"). Occorre inoltre segnalare che l'art. 8 del decreto 300 prevede l'impiego delle agenzie 'a servizio' delle amministrazioni pubbliche, anche regionali e locali, ma la dottrina prevede che le nuove strutture opereranno in misura preponderante a servizio degli apparati ministeriali di riferimento, pur potendo prestare servizi ad altre amministrazioni.

Tra i principali riferimenti bibliografici utilizzati, si possono qui citare: · Arena G., "Agenzia amministrativa", Enc. Giur., vol.I, Roma, Ist. Enc. Ital., 1998. · Cassese S., "Amministrazioni statali autonome", Enc. Giur., vol.II, Roma, Ist. Enc. Ital., 1988. · Cerulli Irelli V., "Problemi di individuazione delle persone giuridiche pubbliche", Riv. trim. dir. pubbl., 1977. · Chiti M.P. "L'organizzazione amministrativa", in Chiti M.P.-Greco G. (a cura di) "Trattato di diritto amministrativo europeo", Milano, Giuffré, 1997. · D'Alberti M., "Autorità indipendenti (dir. amm.)", Enc. Giur., vol.IV, Roma, Ist. Enc. Ital., 1995. · Dehousse R., "Regolazione attraverso reti nella comunità europea: il ruolo delle agenzie europee", Riv. It.dir.pubbl.com., 1997, p.629ss. · Della Cananea G., "L'organizzazione amministrativa della comunità europea", Riv. It. dir.pubbl.com., 1993, p.1104ss. · Franchini C., "Le relazioni tra le agenzie europee e le autorità amministrative nazionali", Riv.It.dir.pubbl.com., 1997, p.15ss.. · Kreher A.- Martines F., "Le agenzie della Comunità Europea: un approccio nuovo per l'integrazione amministrativa?", Riv. It. dir.pubbl.com., 1996, p.97ss. · Merloni F., " Il nuovo modello di agenzia nella riforma dei ministeri", Dir. pubbl., 1999. · Id., "Attività conoscitive delle amministrazioni pubbliche e statistica ufficiale: profili organizzativi e funzionali", Riv. trim. dir. pubbl., 1994, p.209 ss. · Rossi G.P., "Ente pubblico", Enc.Giur., vol XII, Roma, Ist. Enc. Ital., 1988. · Shapiro M., "Agenzie indipendenti: Stati Uniti e Unione Europea", Dir. pubbl., 1996, n.3.