Lo scioglimento del 1994 (XI legislatura: Governo Ciampi)
rappresentò un'indubbia eccezione, dettata dall'insorgere di cause
che incidevano sulla presunzione di rappresentatività del Parlamento:
furono infatti richiamate in quell'occasione dal Presidente della
Repubblica tre ragioni (il referendum e le nuove leggi elettorali;
le elezioni amministrative parziali; le inchieste giudiziarie), le
quali, confrontate anche con le indicazioni offerte dalla prassi,
dalla dottrina e da altri ordinamenti giuridici, paiono dimostrare
la compatibilità di questo caso di scioglimento con il nostro sistema
costituzionale.
Alla normale figura di scioglimento, funzionale ai problemi
ordinari del regime parlamentare e incentrata sul venir meno del rapporto
di fiducia, si affianca un'altra figura speciale, che si pone come
rimedio a problemi straordinari: essa fa leva su una situazione di
crisi nella corrispondenza fra Parlamento e corpo elettorale. All'interno
del più generale "circuito rappresentativo", proprio di ogni regime
parlamentare, il primo tipo di scioglimento interviene sul rapporto
fra corpo elettivo e Governo, il secondo sul rapporto fra corpo elettivo
e corpo elettorale. Nel 1994, proprio quando erano emerse non ragioni
esterne, ma interne al rapporto rappresentativo, e di esso veniva
messa in dubbio la stessa sussistenza e dunque la costante riconoscibilità,
l'ordinamento non ha vietato di trovare una valida via d'uscita, che,
seppur eccezionale in quanto divergente dallo schema al quale lo scioglimento
soggiace nell'ordinario funzionamento dei sistemi parlamentari, appare
costituzionalmente ammissibile.
Lo scioglimento del 1996 (XII legislatura: Governo Dini)
non si discostò invece, pur conservando indubbie peculiarità, da quell'insieme
di convenzioni e consuetudini che avevano caratterizzato l'esercizio
del potere nel precedente periodo repubblicano: prima fra tutte, la
regola secondo la quale è necessario ottenere l'accordo, ovvero il
mancato dissenso, da parte di (quasi) tutte le forze politiche presenti
in Parlamento sulla necessità dello scioglimento, il quale viene dunque
accreditato come l'unica via d'uscita percorribile in mancanza di
valide alternative.
Tale insieme pare invece essere in parte mutato con
le crisi riguardanti il Governo Berlusconi (XII legislatura: dicembre
1994) e il Governo Prodi (XIII legislatura: ottobre 1997; ottobre
1998), che pure non condussero alla fine anticipata della legislatura.
A fronte del dato costituzionale che si limita a prescrivere, una
volta aperta la crisi di governo, i due esiti estremi rappresentati
dallo scioglimento e dalla nascita di un esecutivo, sembra profilarsi
la possibile formazione di nuove regole concernenti il percorso -
oggetto di consapevole silenzio da parte della Costituzione - attraverso
il quale si giunge alla soluzione della crisi.
L'introduzione del principio maggioritario nel sistema
elettorale ha influito sull'assetto della forma di governo parlamentare
italiana anche per ciò che concerne il decorso delle crisi e in particolare
l'eventuale esercizio del potere di scioglimento.
In primo luogo, risulta assai più gravosa, se non a
prezzo di eventi traumatici come la rottura della coalizione o la
scissione di partito, l'apertura delle crisi, tanto che la parlamentarizzazione
di esse, fatto costante e inedito rispetto al passato, sembra essere
un riflesso di tale maggiore difficoltà. Inoltre, è possibile constatare
un diverso atteggiarsi dei rapporti fra Presidente della Repubblica
e sistema dei partiti nel momento in cui il rapporto fiduciario fra
Camere e Governo viene posto in discussione. Infatti, "la banda di
oscillazione" (secondo l'espressione di Alfonso Di Giovine) nella
quale entra in questi casi il ruolo politico del Presidente si è per
così dire assestata e il numero delle possibili scelte a sua disposizione
ridotto, a causa di una forte capacità di indirizzo esplicata direttamente
dalle forze di maggioranza, non dal sistema dei partiti in genere:
è possibile constatare che la contrapposizione fra maggioranza e opposizione
non risulta attenuata (o azzerata) momentaneamente, ma permane netta.
Ne consegue che le decisioni in ordine alla scelta
fra scioglimento e formazione di un governo non vengono ricercate
coinvolgendo indistintamente l'insieme dei partiti presenti in Parlamento,
ma nascono all'interno delle forze di maggioranza. Di quella maggioranza
che pure, per una qualsiasi ragione, è entrata in crisi.
Se si giunge alla formazione di un governo (quale esso
sia - uno nuovo o il vecchio rifiduciato - ed a prescindere dalla
circostanza se a guidarlo sia lo stesso o altro Presidente del Consiglio),
non solo non è dato prescindere dalle forze di maggioranza, ma non
è nemmeno possibile né il coinvolgimento diretto né la benevola astensione
delle forze di opposizione: in ogni caso, della maggioranza di investitura
del governo faranno parte, eventualmente con minimi discostamenti,
le forze vincitrici alle elezioni, così come dalle fila di esse proverrà
l'eventuale nuovo Presidente del Consiglio.
Se è invece allo scioglimento del Parlamento che si
deve ricorrere, necessario sembra essere l'accordo fra le forze di
maggioranza e irrilevante il consenso (o il mancato dissenso) delle
forze di opposizione.