Il passaggio
dalla seconda alla terza fase dell'Unione Economica e Monetaria ha
posto i legislatori degli stati che hanno aderito alla moneta unica
di fronte a un'esigenza di adeguamento della legislazione interna.
Anche l'Italia, in quanto stato partecipe della terza fase, ha dovuto
soddisfare questa esigenza di adattamento. Il legislatore italiano
vi ha provveduto con il decreto legislativo n° 43 del 10 marzo 1998.
Ma qual è in concreto l'origine di questa esigenza e in che cosa si
sono concretizzati gli interventi normativi?(1)
L'esigenza
di adeguamento della normativa nazionale era fonte di un obbligo per
gli stati imposto dallo stesso legislatore comunitario, un obbligo
di rendere compatibile la propria legislazione interna con quella
comunitaria "al più tardi alla data di istituzione del SEBC" (art.
109 Trattato).
Ma i punti
chiave della compatibilità non possono che essere ricercati nella
normativa comunitaria istitutiva del Sistema Europeo di Banche Centrali.
Il punto fondamentale che emerge dal Trattato e dallo Statuto SEBC
è l'indipendenza del SEBC. Nella normativa comunitaria l'indipendenza
del SEBC è il mezzo attraverso il quale è possibile perseguire la
finalità che allo stesso SEBC è assegnata: il mantenimento della stabilità
dei prezzi. Si è voluto accogliere infatti, quell'opzione che l'esperienza
concreta di altri ordinamenti, (e segnatamente di quello tedesco)
aveva dimostrato essere più efficace nel mantenimento della stabilità
dei prezzi. Il riferimento è ovviamente alla scelta di tenere fuori
la politica monetaria dalle competenze degli organi deputati alla
definizione dell'indirizzo politico, per affidarla a una entità indipendente
che sfugga all'influenza giuridica di tali organi e che possa quindi
autodeterminarsi. L'indipendenza del SEBC che si è inteso tutelare
riguarda chiaramente tutti gli elementi che ne compongono la struttura
organizzativa, sia la BCE che le Banche Centrali Nazionali quindi.
Norma chiave nello stabilire l'indipendenza del SEBC è l'art. 108
del Trattato, ulteriormente specificato nell'art. 7 dello statuto,
che esclude tassativamente che gli Stati membri o le istituzioni comunitarie
possano influenzare gli organi decisionali del SEBC o i membri di
tali organi, attraverso loro istruzioni o in qualsiasi altro modo
nell'esercizio delle loro funzioni.(2) A fianco e a garanzia dell'indipendenza
del SEBC il legislatore ha anche previsto apposite disposizioni per
assicurare l'indipendenza delle persone fisiche che verranno a far
parte degli organi del SEBC. Tale indipendenza si è voluto assicurare
sia sotto il profilo soggettivo ponendo l'accento sulla specifica
preparazione dei membri del comitato esecutivo(3) e sull'assenza di
incompatibilità, sia verso l'esterno, garantendo da un lato ai membri
del comitato esecutivo un mandato sufficientemente lungo (otto anni)
e ai governatori delle singole banche centrali nazionali una durata
minima del mandato(4), dall'altro vengono previsti dei limiti alla
loro rimozione dalle funzioni. In particolare, per quanto riguarda
i membri del comitato esecutivo, questi possono sì essere "dichiarati
dimissionari dalla Corte di Giustizia su istanza del consiglio direttivo
o del comitato esecutivo" (il che sarebbe già di per sé segno di una
maggiore garanzia di indipendenza), ma soltanto nel caso in cui "non
rispondano più alle condizioni necessarie all'esercizio delle proprie
funzioni o abbiano commesso una colpa grave". (5) Il riferimento è
evidentemente al comma 1 dell'articolo 11 che intende escludere ipotesi
di incompatibilità, che potrebbero verificarsi ove i membri del comitato
esecutivo potessero avere altre occupazioni retribuite e non. Un'ulteriore
garanzia di inamovibilità, analoga a quella che riguarda i membri
del comitato esecutivo è prevista per i governatori delle banche centrali
nazionali. A completamento della posizione di indipendenza del SEBC
si deve considerare anche l'autonomia finanziaria e quella della gestione
del proprio personale. La prima resa possibile dal reddito monetario
e dal reimpiego di quest'ultimo nell'ambito del sistema stesso ovvero
dalla ripartizione dello stesso tra le banche centrali nazionali alla
fine di ciascun esercizio così come previsto dall'articolo 32 dello
statuto SEBC. La seconda prevista sia per quanto riguarda il trattamento
economico, pensionistico e previdenziale dei membri del comitato esecutivo
(dall'articolo 11 statuto SEBC), sia per quanto riguarda più in generale
le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE (secondo la disposizione
dell'articolo 36 dello statuto SEBC). Ci troviamo di fronte dunque
a una serie di caratteristiche (assenza di potere di direttivo degli
organi di indirizzo politico, autonomia finanziaria e d'organico,
garanzie relative ai requisiti soggettivi e incompatibilità dei titolari
e sulla durata della loro carica) che fanno ipotizzare che la Banca
Centrale Europea possa essere definita un'amministrazione indipendente.
Che cosa si può dire allora delle singole banche centrali nazionali?
Sono anch'esse delle amministrazioni indipendenti? O per quanto più
strettamente ci riguarda: la Banca d'Italia è un'amministrazione indipendente?(8)
A questo proposito è opportuno considerare in che modo il legislatore
italiano sia intervenuto per adeguare la nostra legislazione al quadro
normativo comunitario. In generale si può osservare come la Banca
d'Italia abbia acquisito, attraverso il suo inserimento nel SEBC,
come suo compito fondamentale, quanto era stato da tempo indicato
dalla dottrina: la stabilità monetaria. Allo scopo di garantire l'indipendenza
della Banca d'Italia nel perseguimento di questo fine, sono stati
eliminati quei poteri di organi di indirizzo politico residui , che
avrebbero costituito ingerenze nella politica monetaria incompatibili
con l'obbligo di convergenza legale. Si pensi alla eliminazione del
potere governativo di sospendere o annullare le delibere del Consiglio
Superiore della Banca, quando abbiano ad oggetto atti che rientrino
nell'esplicazione di competenze del SEBC o all'eliminazione del potere
del Ministro del Tesoro di fissare l'interesse dei depositi in conto
fruttifero. Il legislatore però ha omesso di enunciare espressamente
l'indipendenza della Banca d'Italia. Ciò è dovuto probabilmente alla
tecnica legislativa essenzialmente puntuale adottata dallo stesso
legislatore. Anche un'altra ragione viene con tutta probabilità a
giustificare questa scelta: il fatto che la Banca d'Italia non sia
un'autorità indipendente o per lo meno non lo sia in tutto e per tutto.
Quest'affermazione trova il suo fondamento per un verso nella pluralità
di funzioni che sono demandate alla nostra banca centrale e per l'altro
nella diversità delle strutture competenti per ciascuna di esse. Per
meglio dire la Banca d'Italia ha sì acquisito più indipendenza per
quanto attiene la politica monetaria, rispetto ad organi di natura
politica quali il Governo o il Ministro del Tesoro (e perdendo corrispondentemente
la propria autonomia di determinazione rispetto alla BCE), ma è rimasta
inserita in un rapporto di indirizzo rispetto a un organo di natura
governativa per quanto riguarda l'altra delle sue funzioni, ovvero
la vigilanza prudenziale. Dunque se la Banca d'Italia è indipendente
per quanto riguarda la politica monetaria non lo è affatto rispetto
all'esercizio della funzione di vigilanza prudenziale. Ciò è dovuto
al fatto che è rimasta intatta la vecchia struttura organizzativa
dell'ordinamento sezionale, che vedeva al vertice un organo governativo:
il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).
Tutto questo è stato reso possibile dal fatto che al SEBC non sono
stati attribuiti compiti di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi,
compiti che invece sono tradizionalmente attribuiti alla nostra banca
centrale. E' proprio l'esistenza del CICR a rendere meno indipendente
la Banca d'Italia. E' opportuno chiedersi però se e in che misura
questo sia vero e, soprattutto, se questa impostazione sia conforme
al dettato delle norme comunitarie. E' noto che il CICR ha un'origine
assai lontana nel tempo, essendo il diretto discendente del comitato
di ministri previsto dalla legge bancaria del '36. In tale quadro
normativo, il Comitato di ministri serviva a trasmettere l'indirizzo
politico governativo all'Ispettorato per la difesa del risparmio e
l'esercizio del credito, organo che esercitava le funzioni di vigilanza
sul settore bancario. Tuttavia l'Ispettorato non aveva e non ebbe
mai struttura amministrativa propria, avvalendosi di quella della
Banca d'Italia. La prospettiva, anche tenendo conto del quadro d'insieme
della legge bancaria del '36 - che nella prassi operativa delle autorità
di vigilanza aveva visto prevalere la stabilità sulla competitività
del sistema - era dunque quella di un mercato amministrato secondo
il modello proprio dell'ordinamento sezionale. All'indirizzo di governo,
nella competenza del Ministro del Tesoro, appartenevano anche il controllo
e la gestione della politica monetaria. Riguardo a quest'ultima la
Banca d'Italia si è col tempo progressivamente emancipata dall'indirizzo
di governo, prima in quanto tale, poi definitivamente in quanto organo
del Sistema Europeo di Banche Centrali. Tuttavia questo non è avvenuto
rispetto all'altra funzione che rimane in capo alla nostra banca centrale,
ossia la vigilanza. Il CICR è infatti sopravvissuto alla ristrutturazione
del quadro delle autorità creditizie realizzato nel dopoguerra; al
tentato e non riuscito riordino dei comitati interministeriali del
1967 con la legge istitutiva del CIPE, cosa che non dovrebbe sorprendere,
ed anche alla generalizzata soppressione di questi ultimi (le cui
funzioni sono state trasferite in gran parte al CIPE, ai ministri
di settore, alle regioni), operata con l'art. 1 comma 21 della legge
24 dicembre 1993, n° 537. Era stato il Testo Unico, emanato nello
stesso anno riconfermare all'art. 2 la necessità del CICR.
Si comprende
allora l'affermazione secondo la quale la Banca d'Italia è indipendente,
ma non in tutto e per tutto. E questo non deve sorprendere: un'autorevole
dottrina ha fatto notare infatti, che la vigilanza sugli enti creditizi,
essendo mirata a garantire la stabilità del sistema non rientra tra
quelle funzioni che giustificherebbero l'istituzione di un'autorità
indipendente.
Allo stesso
tempo però alla Banca d'Italia spettano anche funzioni di garanzia
della competitività del sistema, competenza che la legge 287/1990,
nell'istituire l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato,
attribuì alla Banca d'Italia. Questo non può che accrescere la confusione.
Tuttavia la logica insita al sistema creditizio, oggi non è più e
non può essere più quella del mercato amministrato ma deve essere
quella del mercato concorrenziale. Ci si può chiedere allora in che
misura sia accettabile e giustificata, nella diversa prospettiva del
mercato concorrrenziale, in che misura sia possibile accettare la
dipendenza da un organo governativo, di un ente, quale la Banca d'Italia
destinato anche a garantire la concorrenza. Da questo punto di vista
sembrerebbe auspicabile un'abrogazione del CICR, anche perché la sua
esistenza incide sullo stesso sistema delle fonti in materia di vigilanza.
Tra la legge e le istruzioni della Banca d'Italia, si inseriscono
anche le disposizioni emanate dal CICR e questo crea un'inutile duplicazione
o meglio triplicazione della normativa, causando una minuziosità eccessiva
dell'ordinamento di per sé contrastante con i principi del libero
mercato.
Ancora ci
si può chiedere che cosa dovrebbe esserne del CICR nell'ipotesi in
cui fosse attuata la cosiddetta enabling clause, che consente l'attribuzione
di funzioni di vigilanza anche alla BCE. E' pur vero che l'effettiva
attuazione nell'ambito della stessa BCE è considerata un'opzione quanto
mai improbabile. Non si possono comunque trascurare le pressanti esigenze
di intensificazione della vigilanza a livello continentale, di cui
recentemente si è preso atto anche in ambito comunitario. In questo
quadro va tenuta presente la posizione del CICR nel suo rapporto con
la Banca d'Italia, assai discussa in dottrina. La proposta della Banca
d'Italia, per l'emanazione delle delibere del CICR, è diversamente
considerata come facoltativa, conforme, obbligatoria o vincolante.
Si tratta di differenti graduazioni nella distribuzione del potere
normativo tra le due autorità creditizie. In un caso il CICR sarebbe
di determinare liberamente il contenuto delle delibere, in altri vincolato
parzialmente (in ordine all'an o al quomodo), o totalmente. Dunque
a normativa invariata, si potrebbe eliminare ogni prospettiva di contrasto
con la logica del mercato concorrenziale, scegliendo quell'interpretazione
che garantisca la prevalenza delle determinazioni della Banca d'Italia.
Si è osservato che comunque questo è nei fatti in gran parte avvenuto,
anche e soprattutto per la preponderanza degli strumenti tecnici di
cui la Banca d'Italia può disporre rispetto al CICR. E' da osservare
comunque che anche questa soluzione interpretativa non sarebbe risolutiva,
dato che resta comunque la possibilità di un ricorso gerarchico al
CICR. Comunque sia da ultimo il legislatore, intervenendo sul testo
unico bancario, non ha assecondato la tendenza evolutiva che è sembrato
potersi trarre dall'evoluzione del mercato verso la concorrenza e
non ha provveduto ad eliminare ogni residuo del vecchio ordinamento
sezionale. Anzi: ha ritoccato l'art. 2 sopprimendo la partecipazione
alla composizione del Comitato, del Ministro del Bilancio e della
Programmazione Economica. Ha attribuito al CICR anche ulteriori poteri.
Così l'art. 120, relativo al calcolo degli interessi, l'art. 128,
sull'estensione dei controlli in materia di trasparenza anche a soggetti
diversi dalle banche, e sulla violazione degli obblighi di pubblicità,
l'art. 155 sui limiti di operatività dei soggetti diversi dalle banche
che svolgono raccolta no profit in ambito locale. L'art. 127, benché
limitatamente al titolo VII (riguardante la trasparenza delle condizioni
contrattuali), sembra comunque aver chiarito la natura quantomeno
vincolante sull'an della proposta della Banca d'Italia. "Le deliberazioni
del CICR" - infatti - "sono assunte su proposta della Banca d'Italia".
Note
(1) per una
rassegna completa di tutte le innovazioni apportate dal legislatore
italiano per soddisfare all'obbligo di convergenza legale si veda
G. NAPOLETANO, "La riforma della Banca d'Italia per l'accesso alla
terza fase dell'Unione Economica e Monetaria", in Banca Borsa e Titoli
di credito, n° 2/2000.
(2) In particolare
l'art. 108 stabilisce che "nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento
dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo
statuto SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro
dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare
istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi
degli stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni
e gli organi comunitari nonché i governi degli stati membri si impegnano
a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri
degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali
nell'assolvimento dei loro compiti." (3)
tal fine
si è previsto all'articolo 11 dello Statuto che i membri del comitato
esecutivo "sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza
professionale nel settore monetario o bancario" e nello stesso senso
l'art. 112 del Trattato.
(4) prevede
infatti l'art. 14.2 che gli statuti delle banche centrali nazionali
devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore
della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni". Questo
non osta ovviamente a che le singole discipline nazionali prevedano
una durata del mandato superiore ai cinque anni. Accanto a queste
previsioni vi è il divieto di rinnovo del mandato, che certamente
risponde anch'esso all'esigenza di garantire l'indipendenza di coloro
che vengono a far parte di organi del SEBC, escludendo la tentazione
di costituire posizioni di potere attraverso una attività indulgente
a volontà di organi estranei al SEBC, sentitamente quelli che possano
appunto garantire il rinnovo della carica.
(5) così
il comma quarto dell'articolo 11 dello statuto SEBC
(6)da notare
come invece l'IME, non abbia ritenuto necessaria anche l'autonomia
contabile delle banche centrali nazionali, potendo benissimo essere
che i relativi bilanci siano sottoposti ad approvazione governativa
o del parlamento, essendo sufficiente che le banche centrali nazionali
possano disporre di fondi necessari al perseguimento degli scopi che
gli sono demandati.
(7)F. MERUSI,
Democrazia e autorità indipendenti, Il Mulino, 2000. E. CHELI, "Parlamento
e autorità indipendenti" in atti del convegno dell'Associazione italiana
costituzionalisti, Firenze, 2000
(8)si può
ricordare brevemente quali siano state le tappe percorse dalla Banca
d'Italia, verso la sua indipendenza in quanto banca centrale. Dapprima,
nel 1981, il cosiddetto "divorzio dal Tesoro", a seguito del quale
la Banca d'Italia ha smesso di sottoscrivere i titoli del debito pubblico
non collocati in sede d'asta. La legge n° 82 del 1992, che ha attribuito
al Governatore in esclusiva il potere di fissare il tasso di sconto
e infine la riforma, con la legge n° 483 del 1993 del conto corrente
di tesoreria e della riserva obbligatoria. A seguito di quest'ultima
riforma la Banca d'Italia non può più concedere finanziamenti al Tesoro,
conformemente a quanto richiesto dal Trattato all'art. 101.
(9)vedi F.
MERUSI, sub art. 47, in (a cura di) G. BRANCA Commentario della Costituzione,
tomo III,
(10)Rapporti
economici, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma, 1980, p. 153
(11)Si pensi
ad esempio al cosiddetto "divorzio" dal Tesoro, alla riforma del tasso
di sconto, o a quella del conto corrente di tesoreria o della riserva
obbligatoria.
(12)in questo
senso F. MERUSI, Democrazia e amministrazioni indipendenti, Il Mulino,
Bologna, 2000, pagg. 45 e ss.
(13)E' da
tenere presente che il legislatore comunitario ha inteso per un verso
centralizzare in un'unica autorità la politica monetaria (la BCE),
per l'altro lasciare liberi i singoli paesi di scegliere a quale soggetto
istituzionale attribuire la competenza sulla vigilanza. In alcuni
stati questa è attribuita alla banca centrale mentre in altri a soggetti
diversi. Si è osservato (in questo senso vedi E. GUALANDRI, "Unione
monetaria : temi di vigilanza", Banche e banchieri, 2/1997 secondo
cui a livello comunitario è stato adottato il modello tedesco e S.
DELL'ATTI, "La vigilanza creditizia in Italia dopo Maastricht : adozione
del modello tedesco o rivisitazione dell'attuale rapporto autoritativo
di vertice", Banca borsa e titoli di credito, n° 6, 1998) che su questa
scelta ha pesato il modello adottato dall'ordinamento tedesco. La
disciplina tedesca infatti attribuisce la funzione monetaria alla
banca centrale, la Bundesbank, mentre assegna il controllo del credito
a un'autorità apposita, che è parte dell'amministrazione, la Bundesaufsichtamt
für das Kreditwesen. Bisogna osservare come nel sistema comunitario,
a differenza di quello tedesco, la funzione di vigilanza sia decentralizzata
alle autorità creditizie nazionali. Ci troviamo quindi con una struttura
amministrativa comunitaria ed unica per la gestione della politica
monetaria e di una pluralità di organi di vigilanza, operanti a livello
nazionale. Tuttavia resta comunque che la possibilità, almeno normativa,
che in futuro anche la vigilanza venga attribuita al SEBC, attraverso
la cosiddetta enabling clause, che tuttavia, e ciò rende difficile
il futuro azionamento della clausola, richiede una deliberazione del
Consiglio all'unanimità.
(14)vedi
V. PONTOLILLO, sub art. 5 e F. MERUSI, sub art. 2 in (a cura di) F.
Capriglione, Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, Padova, CEDAM, 1994
(15)La Banca
d'Italia è così rimasta un'amministrazione indipendente allo stato
nascente. L'espressione è di F. MERUSI, sub art. 2 in (a cura di)
F. Capriglione, Commentario al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, Padova, CEDAM, 1994
(16)F. MERUSI,
Democrazia e amministrazioni indipendenti, Il Mulino, Bologna, 2000,
pp. 45 e ss.
(17)Si è
detto a questo proposito che "un mercato concorrenziale esclude per
definizione un legame di indirizzo con un organo governativo", F.
MERUSI, "Mercato e amministrazioni indipendenti", in Banca Impresa
e Società, n° 2, 1993
(18)Così
F. MERUSI, sub art. 2 in (a cura di) F. Capriglione, Commentario al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova,
CEDAM, 1994. Si veda anche F. MERUSI, "Vigilanza e vigilanze nel nuovo
testo unico", in Banca Impresa Società, 2/1996
(19)si veda
la dichiarazione di T. Padoa Schioppa in "La vigilanza non spetterà
a Francoforte", Il Sole 24 ore, 26 novembre 1999.
(20)Si veda
R. COSTI, L'ordinamento bancario, Il Mulino, 1994, passim