1. Premesse - La materia delle espropriazioni
è stata caratterizzata per oltre un secolo da un vero e proprio caos
normativo nel quale non solo il semplice cittadino ma gli stessi amministratori
ed operatori del diritto incontravano non poche difficoltà nell’individuare
le autorità competenti e le procedure di volta in volta applicabili,
quotidianamente disorientati dalla pluralità, dalla frammentarietà
e transitorietà delle fonti di disciplina e, per l’appunto,
dalla diversità dei procedimenti espropriativi da porre in essere
e dalle molteplicità delle autorità amministrative competenti interessate
coinvolte in questi ultimi a vario titolo.
Com’è noto l’attività espropriativa della
pubblica amministrazione rientra nell’ampia categoria delle
attività ablative, tra quelle attività, cioè, nelle quali il pubblico
potere, per un vantaggio della collettività, sacrifica un interesse
ad un bene della vita di un privato cittadino, nei casi e secondo
le modalità previste dalla legge, previa corresponsione di un indennizzo
(art. 42 Cost.): cosicché i provvedimenti espropriativi producono
un effetto privativo di una facoltà o di un diritto avente natura
reale e facente capo al destinatario del provvedimento, ed un effetto
acquisitivo della medesima facoltà o del medesimo diritto a favore
del soggetto beneficiario (espropriante), in funzione del raggiungimento
del pubblico interesse.
Orbene, l’esigenza di riforma era già da tempo
insita nel sistema, sia per ragioni contingenti e peculiari proprie,
per l’appunto, della materia espropriativa, sia, più in generale,
per il fermento del rinnovamento che, nell’ultimo decennio,
ha attraversato trasversalmente ogni settore dell’azione amministrativa.
L’idoneità, dunque, della attività ablativa di
incidere, sacrificandoli in tutto o in parte, sui diritti di proprietà
del privato (circostanza della quale egli ha immediata percezione),
che impone il rispetto di garanzie procedurali insopprimibili per
il cittadino-titolare del diritto inciso, unite, alla irrinunciabile
esigenza di certezza del diritto ed ai nuovi principi e criteri che
debbono informare l’azione amministrativa ed i rapporti tra
pubblico e privato (si intende fare riferimento ai principi giuridici
di democraticità in senso sostanziale, di trasparenza, di partecipazione
e di semplificazione dell’azione amministrativa ed ai criteri
economico-aziendalistici, di economicità e razionalizzazione dell’azione
amministrativa), hanno enfatizzato l’attesa di una riforma organica
della materia degli espropri che ponesse un punto fermo alla transitorietà
della disciplina, operasse la semplificazione delle fonti progressivamente
stratificatesi e contemplasse uno statuto minimo di garanzie per il
cittadino.
Cosicché, in un primo momento l’art. 20, comma
8°, e l’allegato n. 18 della legge n. 59 del 1997 (la
c.d. “prima legge Bassanini”, nel prevedere una legge
annuale di semplificazione a mezzo della quale delegificare i procedimenti
amministrativi dei vari settori dell’ordinamento, ha individuato
gli strumenti e le tecniche normativi ai quali fare ricorso nel meccanismo
della delegificazione ed in quello della redazione dei Testi Unici.)
hanno previsto la razionalizzazione del procedimento di espropriazione;
in un secondo momento, l’art. 7, comma 1°, lett. C) e l’allegato
n. 3 della Legge n. 50 del 1999 hanno previsto la redazione di un
testo unico in materia di urbanistica e di espropriazione; infine
la legge di semplificazione n. 340 del 2000 ha disposto che il procedimento
di semplificazione, già prescritto dalla legge n. 57/1997 per il procedimento
espropriativo, debba riguardare anche “le altre procedure connesse”.
Ed in attuazione dell’art. 7, comma 5 della L.
n. 50/1999, data la particolare complessità della materia, il Governo
ha attribuito al Consiglio di Stato la stessa predisposizione dell’articolato
normativo concernente la espropriazione per pubblica utilità. La suddetta
norma ha, infatti, previsto la redazione di un testo unico innovativo
che snellisse i procedimenti, riducesse i tempi sovrabbondanti, eliminasse
fasi inutili,sopprimesse organi e fasi endoprocedimentali superflue.
Con il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (in G.U. 14 settembre
2001 n. 214) si è finalmente consegnata alle amministrazioni pubbliche
ed ai loro naturali interlocutori (cittadini ed operatori del diritto),
sotto forma di Testo Unico, una disciplina organica che riordina e
semplifica la materia delle espropriazioni e che, nell’abrogare
quasi completamente il precedente sistema normativo, sostituisce,
alla pluralità di procedure, un procedimento unitario, tendenzialmente
organico e coerente ed improntato ad una serie di principi fondamentali
alcuni nuovi, altri già presenti nel sistema e rispetto ai quali il
legislatore ha svolto un’attività ricognitiva.
2. La data di entrata in vigore della
nuova disciplina sarebbe dovuta coincidere con il 1 gennaio 2002,
ma per effetto della proroga contenuta nell’art. 5, D.L. 23
novembre 2001 n. 411 (in G.U. 26 novembre 2001 n. 275), è slittata
al 30 giugno 2002, momento a partire dal quale la disciplina del T.U.
si applicherà a tutti i procedimenti, compresi quelli non ancora conclusi.
Non ci esime dall’osservare che tale proroga era
prevedibile per un doppio ordine di ragioni: innanzitutto
perché, se così non fosse stato, la disciplina sarebbe entrata in
vigore, fra meno di un mese, quasi in sordina, avendovi riservato
le stesse amministrazioni, la dottrina ed i commentatori una scarsa
attenzione, almeno fino al mese scorso; la seconda ragione,
non disgiunta dalla prima e palesemente avvisata dallo stesso legislatore,
consiste nella circostanza che, per l’appunto, ad oggi, la maggior
parte delle amministrazioni non hanno provveduto ad adeguare i loro
uffici alle novità burocratiche ed organizzative introdotte dalla
riforma. La proroga del termine di entrata in vigore è stata, pertanto,
disposta “al fine di consentire alle amministrazioni interessate
di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle
nuove procedure ivi previste” (per come si legge testualmente
nell’epigrafe del decreto legge).
3. Il sistema precedente al T.U. n. 327/2001
– Prima di passare all’esame del nuovo procedimento
espropriativo si ritiene opportuno fare un breve accenno al sistema
previgente, essendo, tra l’altro, tale complesso normativo quello
ancora in vigore, almeno fino alla data del 30 giugno 2002.
L’intera disciplina della materia degli espropri,
data la sua specificità, dovuta essenzialmente agli stretti rapporti
della stessa con la materia dell’urbanistica e con quella delle
opere pubbliche, si è caratterizzata nel corso degli anni, non solo
per la notevole diversità delle fonti normative, ma soprattutto per
l’affermarsi di una disciplina episodica che pur non avendo
abrogato la Legge Fondamentale del 1865 n. 2359, ha dettato una consistente
mole di regole variegate sulle competenze, sui procedimenti da seguire
e sulla determinazione dell’importo spettante quale indennità
di espropriazione. La causa di questa frammentazione è rilevabile
essenzialmente nella natura alluvionale ed episodica della legislazione
statale sopravvenuta che di volta in volta ha tenuto conto o di particolari
situazioni di urgenza, di congiuntura o di calamità naturale, o di
considerazioni di natura finanziaria o delle esigenze di coordinamento
con la programmazione delle opere pubbliche.
L’ambito di applicazione delle originarie disposizioni
della legge fondamentale del 1865, sebbene non modificate espressamente,
è stato progressivamente eroso dall’entrata in vigore di normative
a volte generali e a volte di settore o eccezionali derogatorie. Ne
è conseguita una configurazione di un sistema atipico in cui, contrariamente
alla ratio originaria dei compilatori del 1865, bene poteva
parlarsi di disciplina “dei procedimenti espropriativi”
piuttosto che “del procedimento espropriativo “ essendo
essi disciplinati contemporaneamente dalle molteplici leggi in vigore.
Sinteticamente può ricordarsi che sull’impianto
procedurale della Legge Fondamentale 25 giugno 1865 n. 2359, modificata
dalla L. 18 febbraio 1979 n. 5188, si era innestata la nuova disciplina
della L. 22 ottobre 1971 n. 865 (c.d. Legge sulla casa), integrata
dalla L. 28 gennaio 1977 n. 10 (c.d. Legge Bucalossi), leggi queste
ultime che avevano introdotto novità rilevanti soprattutto in materia
di competenza a disporre l’espropriazione, di procedimento di
determinazione e computo dell’indennità espropriativa.
Cosicché, nell’ambito dell’appena richiamata
disciplina ed ancora, si aggiunge, fino all’entrata in vigore
di quella nuova contenuta dal T.U. n. 327/2001, si può sostenere per
grandi linee che le espropriazioni disposte per la realizzazione di
opere di interesse statale o ultraregionale sono regolate dalla L.
n. 2359/1865; le espropriazioni disposte per realizzare opere pubbliche
di interesse regionale sono regolate dalla L. n. 2359/1865 integrata
e modificata dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e con le modifiche introdotte
dalla L. 3 gennaio 1978 n. 1, che demanda agli enti territoriali la
dichiarazione implicita di pubblica utilità ed ai Comuni le operazioni
preordinate alla esecuzione di opere pubbliche; le espropriazioni
preordinate ai fini di edilizia residenziale popolare ed economica
sono regolate dalla L. 22 ottobre 1971 n. 865.
Il T.U. n. 327/2001 ha abrogato la Legge Fondamentale
del 1865 e tutte le disposizioni di legge ad essa successive, che
regolamentano le procedure di esproprio ed ha introdotto una disciplina
unitaria per tutte le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilità.
Sotto il profilo del neo introdotto procedimento, il
T.U. ha, per l’appunto, efficacia innovativa rispetto al passato;
per altri aspetti ed istituti, di natura più propriamente sostanziale,
invece, esso ha forza ricognitiva, riprendendo, riordinando e riproducendo,
quasi pedissequamente la disciplina contenuta nelle norme già vigenti
(come ad esempio per la determinazione dell’indennità di espropriazione
per la quale l’art. 37 del T.U. richiama il criterio già previsto
dall’art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 convertito
in L. 8 agosto 1992 n. 359, norma che com’è noto aveva previsto
la sua applicabilità fino all’emanazione di “un’organica
disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione
di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle Regioni
e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico”).
Un maggiore approfondimento meriterebbe l’argomento
della determinazione dell’indennità di esproprio spettante al
soggetto espropriato, sul quale per il momento ed in questa sede,
ci si limita a riferire che il criterio di computo si differenzia
a seconda che il bene immobile espropriato sia un suolo già edificato,
un’area edificabile, un terreno agricolo ovvero un’area
destinata a scopi diversi dall’agricoltura e comunque non edificabile.
4. Il nuovo procedimento –
4.1. Oggetto, ambito di applicazione, funzione
ed autorità competenti - L’art. 1, 1° comma, del
D.P.R. n. 327/2001 individua quale ambito applicativo del T.U. le
sole espropriazioni dei beni immobili e dei diritti relativi a beni
immobili, implicitamente escludendone l’applicabilità alle espropriazioni
aventi ad oggetto beni mobili o diritti su beni mobili (art. 1).
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. il Comune può espropriare
1) le aree inedificate; 2) quelle in cui vi siano costruzioni in contrasto
con la destinazione di zona o di carattere provvisorio, a seguito
dell’approvazione del P.R.G.; 3) le aree inedificate e le costruzioni
da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente
il termine, non inferiore a 90 gg., fissato nell’atto determinativo
della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati;
4) gli mmobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per
attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari
del comprensorio; 5) l’immobile nel quale va incorporata un’area
inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il
suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie
determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla
ricezione di un avviso del dirigente dell’ufficio per le espropriazioni.
Non si trascuri di porre attenzione sulla circostanza
che sempre l’art. 1 del T.U. imprime alle espropriazioni in
oggetto una particolare funzione, che viene individuata nella realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilità, volendo indicare, con le
prime, quelle opere che soddisfano l’interesse pubblico e che
sono realizzate da un ente pubblico, con le seconde, quelle opere
che, pur avendo una finalità pubblica, possono essere realizzate da
privati.
A questa espressa previsione legislativa consegue una
prima garanzia per il cittadino consistente nella circostanza che
l’espropriazione (e dunque il sacrificio imposto al cittadino
che “perde” il suo bene immobile”) è legittima solo
e nella misura in cui è funzionalizzata alla realizzazione di un’opera
pubblica o di pubblica utilità e rispetto alla quale l’espropriazione
deve essere, per l’appunto, strumentale.
Questa necessaria connessione tra espropriazione e realizzazione
dell’opera è stata sicuramente uno dei motivi che ha indotto
il legislatore del 2001 ad unificare la figura della l’autorità
competente alla realizzazione dell’opera con quella dell’autorità
competente all’emanazione degli atti del procedimento espropriativo
che si renda necessario, prescrivendo all’art. 6 del T.U. che
si debba trattare dello stesso soggetto. Con ciò è stata introdotta
nel sistema una novità di non poco conto costituendo una evidente
ragione di semplificazione del procedimento espropriativo ed una garanzia
di fluidità e speditezza della procedura a tutto vantaggio degli operatori
e soprattutto dei cittadini interessati che avranno, per il futuro,
un unico interlocutore poiché unico sarà il soggetto che gestirà il
complessivo procedimento di realizzazione dell’opera pubblica
al quale il procedimento espropriativo accede con funzione strumentale
ed unica sarà la responsabilità degli atti del procedimento. Nel regime
fin quì vigente, invece, il procedimento espropriativo non sempre
era governato dal medesimo ente pubblico titolare del potere di realizzare
l’opera pubblica. Frequenti erano i casi in cui l’autorità
che doveva compiere l’opera doveva rivolgersi alla diversa autorità
titolare del potere ablatorio (il Prefetto o la Regione, il Presidente
della Provincia o il Sindaco nell’ipotesi di Leggi Regionali).
Non solo, ma il 2° comma dell’art. 6 impone alle
amministrazioni statali, regionali e degli enti locali di adeguare
l’organizzazione dei lori uffici a tale esigenza, creando il
c.d. “ufficio per le espropriazioni” ovvero attribuendo
i relativi poteri ad un ufficio già esistente. Per quei Comuni per
i quali l’onere economico di creare un nuovo ufficio può risultare
insostenibile, il T.U. prevede al 4° comma dell’art. 6 la facoltà
per i suddetti Comuni di istituire un ufficio unico delle espropriazioni
ricorrendo a forme associative, quali per esempio i consorzi o le
convenzioni. ricorrendo
A tale ufficio verrà preposto un Dirigente, o in mancanza
il dipendente con la qualifica più elevata, con il compito di emanare
i provvedimenti conclusivi del procedimento espropriativi (come la
determinazione dell’indennità provvisoria ed il decreto di esproprio).
Per ciascun procedimento verrà pure designato un responsabile con
la funzione di dirigere, coordinare e curare tutte le operazioni e
gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di
tecnici. Saranno questi i soggetti, specie il secondo, con i quali
i cittadini potranno interrelazionare.
L’art. 6 del T.U. individua, pertanto, un modello
di corretta organizzazione degli uffici prevedendo che il Dirigente
gestisca le procedure espropriative avvalendosi di responsabili dei
procedimenti di volta in volta nominati da lui direttamente. Anche
il responsabile del procedimento, sebbene non possa adottare i provvedimenti
conclusivi, se non nelle ipotesi in cui per legge sia titolare dei
relativi poteri, è portatore di un valore aggiunto nel procedimento
descrito dal legislatore del 2001. Egli infatti è chiamato a svolgere
attività e funzioni determinanti avendo il compito di monitorare la
corretta attuazione delle diverse fasi procedimentali ed il rispetto
delle garanzie procedimentali (notifiche, comunicazioni di avvio del
procedimento, il rispetto dei termini) la cui omissione o violazione
inficerebbe la legittimità del procedimento espropriativo esponendo
il responsabile all’insorgere di sue responsabilità nei confronti
dell’amministrazione e nei confronti dei terzi destinatari del
procedimento.
Dalla doppia natura del procedimento espropriativo,
espressione al contempo di una scelta politica di governo e manifestazione
di attività amministrativa in senso stretto (nella misura in cui è
funzionalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica o di
pubblica utilità, è oggetto, pertanto, di programmazione politica),
deriva la circostanza della diversa titolarità, in capo agli organi
di governo ovvero in capo agli organi di vertice amministrativi, del
potere di adottare gli atti che ne segnano l’iter. Per
quanto riguarda il momento dell’imposizione del vincolo e della
dichiarazione di p.u., la circostanza che siano momenti di natura
squisitamente politica, impone che i relativi atti siano adottati
dagli organi di governo. Iniziando successivamente alla dichiarazione
di p.u., la fase di concreta attuazione del procedimento espropriativo,
da questo momento in poi l’adozione degli atti definitivi, in
quanto espressione del potere di gestione della p.a., sarà, invece,
di competenza dei dirigenti.
L’opera può essere realizzata da un concessionario,
in questo caso l’amministrazione competente può delegare a quest’ultimo,
in tutto o in part, i propri poteri, l’ambito della delega dovrà
essere specificato nell’atto di concessione e gli estremi di
quest’ultimo (fonte del potere espropriativi del concessionario)
vanno indicati in ogni atto del procedimento adottato dal detto concessionario.
4.2. Il procedimento – Esso si sviluppa
attraverso tre grandi fasi o sub-procedimenti: la prima fase
è quella dell’apposizione al bene immobile del vincolo per la
realizzazione dell’opera funzionalizzato all’espropriazione;
la seconda fase è quella della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
che si intende realizzare; la terza fase è quella che, previa determinazione,
anche in via provvisoria, dell’indennità, conduce all’emanazione
del decreto di esproprio con il quale si chiude il procedimento espropriativo
e con il quale si determina il passaggio della proprietà del bene
dal privato all’ente espropriante.
4.2.1. La prima fase – l’imposizione
del vincolo – i nuovi termini del procedimento. L’imposizione
del vincolo preordinato all’esproprio sul bene immobile, che
ha durata quinquennale, deriva dalla previsione dell’opera,
come insistente su una determinata l’area, contenuta in un piano
regolatore generale (strumento urbanistico di primo livello). La realizzazione
dell’opera può non essere prevista dal p.r.g., allora, in questi
casi, l’imposizione del vincolo potrà derivare anche da una
localizzazione dell’opera approvata anche successivamente al
p.r.g., con una variante al medesimo, ovvero mediante
una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero
a mezzo di un altro atto, anche di natura territoriale, che comporti
la variante al piano urbanistico.
Da questo momento in poi inizia a decorrere un termine
quinquennale entro il quale l’intero procedimento espropriativo
deve immancabilmente concludersi, a pena di illegittimità dello stesso
e del conseguente insorgere in capo alla pubblica amministrazione
dell’obbligo del risarcimento nei confronti del privato cittadino
i cui beni immobili siano stati interessati dal procedimento al fine
della loro espropriazione.
Il T.U., infatti, ha abolito l’art. 13 della Legge
Fondamentale del 1865, secondo il quale l’atto che conteneva
la dichiarazione di p.u. dell’opera doveva indicare i termini
iniziali e finali delle espropriazioni e dei lavori. Diversamente
dalla natura ordinatoria dei termini iniziali dell’esecuzione
delle opere e del procedimento espropriativo, quella dei termini finali,
ritenuti una ineludibile garanzia della proprietà, era considerata
perentoria, cosicché trascorsi inutilmente questi ultimi la dichiarazione
di p.u. diveniva inefficace e non poteva procedersi alle espropriazioni
se non in forza di una nuova dichiarazione di p.u., da effettuarsi
sempre nelle forme previste dalla legge.
Nel nuovo regime delle espropriazioni sono fissati
come perentori solo due termini finali del procedimento, anche se
questa duplice previsione deve essere oggetto di attenta ponderazione
onde non incorrere in errori macroscopici. Entro il primo termine,
di durata quinquennale, decorrente dall’imposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, deve essere emanato ed eseguito il
decreto di esproprio. Il secondo, di durata biennale, decorre dalla
data di emanazione del decreto di esproprio e corrisponde al termine
entro il quale il suddetto decreto debba essere eseguito mediante
l’immissione in possesso. Tale duplice previsione non deve però
trarre in inganno l’interprete facendogli ritenere che complessivamente
il termine finale del procedimento espropriativo sia settennale (5+2),
in quanto il computo del termine biennale va effettuato sempre ed
in ogni caso, entro la decorrenza di quello quinquennale che individua
il tempo massimo entro cui l’espropriazione debba concludersi
e definirsi, non solo con l’emanazione del decreto di esproprio
ma anche con la sua materiale esecuzione, a mezzo dell’immissione
in possesso. Il legislatore ha previsto, pertanto, che tutti
i procedimenti espropriativi debbano definirsi entro il termine di
scadenza del vincolo preordinato all’esproprio e cioè entro
5 anni dalla data in cui ha acquistato efficacia l’atto che
ha provveduto in merito alla sua imposizione.
Dopo la sua scadenza, il procedimento espropriativo
non può legittimamente concludersi se non in forza dell’imposizione
di un nuovo vincolo: ai sensi dell’art. 9, comma 4, il vincolo
preordinato all’esproprio, dopo la sua scadenza, può essere
motivatamente reiterato, secondo le modalità previste dalla
legge e tenendo conto del soddisfacimento degli standard.
Occorre, però, precisare che il necessario collegamento
tra il procedimento espropriativo e quello di programmazione e realizzazione
dell’opera pubblica, impone un necessario raccordo tra i termini
del primo e quelli del secondo, circostanza questa, che potrebbe causare
uno slittamento in avanti della decorrenza del termine di validità
del vincolo entro in quale adottare la dichiarazione di p.u. ed il
decreto di esproprio, rispetto al momento della formale imposizione
con lo strumento urbanistico o con atto equivalente. Trattandosi,
infatti, di vincolo strumentale alla realizzazione di un opera pubblica
questa dovrà essere inserita nel programma triennale dei lavori (art.
14 L 11 febbrario 1994 n. 109). Orbene la disciplina del T.U. consente
all’amministrazione di inserire l’opera nel programma
triennale entro i tre anni successivi dal momento in cui il vincolo
è stato formalmente apposto con il piano urbanistico o con un atto
equivalente cosicché sarà proprio da questo momento che si farà decorrere
il termine quinquennale suddetto. Ne deriva che concretamente lo spatium
temporis suindicato potrebbe dilatarsi fino ad un massimo di otto
anni (3 + 5).
4.2.2. La seconda fase. Entro il termine
di efficacia quinquennale del vincolo, se l’opera è conforme
alle previsioni dello strumento urbanistico, deve essere pronunciata
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Il legislatore
del 2001 ha scelto il sistema della dichiarazione di pubblica utilità
implicita nel senso che non è necessaria una dichiarazione espressa
contenuta in un provvedimento autonomo ma è sufficiente che la pubblica
amministrazione espropriante approvi il progetto dell’opera
perché se ne intenda dichiarata “implicitamente”
la “pubblica utilità” ed, affinché anche questo presupposto
procedimentale possa dirsi integrato.
Ai sensi dell’art. 12 del T.U., la dichiarazione
di p.u. si intende disposta quando a) è approvato il progetto definitivo
dell’opera, il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione,
il piano di recupero, il piano di costruzione, il piano delle aree
da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato
il piano di zona; b) quando in base alla normativa vigente equivale
a dichiarazione di p.u. l’approvazione di uno strumento urbanistico,
anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione,
di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti; c)
a seguito dell’approvazione del progetto concernente reti ferroviarie
da parte della conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss, L.
n. 241/1990, relativamente alle opere previste dal progetto stesso
così come risultanti dalle prescrizioni adottate dalla conferenza
e dalle successive varianti di natura strettamente tecnica di cui
all’art. 25, comma 1°, L. n. 109/1994, non comportanti variazioni
di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi
del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.
4.2.3. La terza fase. La terza fase, che
si conclude, per come già anticipato, con il passaggio della proprietà
del bene, libera da ogni peso ed a titolo originario in capo all’ente
espropriante, può essere suddivisa in due microfasi: la prima, obbligatoria,
è quella della determinazione dell’indennità di esproprio, che
è presupposto di legittimità dell’emanazione del decreto di
esproprio; la seconda, eventuale, è quella della cessione volontaria
del bene nell’ipotesi in cui la pubblica amministrazione e il
privato addivengano ad un accordo.
Ai sensi dell’art. 20 del T.U., entro i successivi
trenta giorni dalla data in cui l’atto dal quale deriva la dichiarazione
di p.u. dell’opera diviene efficace, l’ente promotore
dell’espropriazione (e cioè il soggetto pubblico o privato che
ha chiesto l’espropriazione) compila l’elenco dei beni
da espropriare, di cui fornisce una descrizione sommaria, e dei relativi
proprietari ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni
ai fini della cessione volontaria (si richiama all’attenzione
che qualora il proprietario non dovesse accettare le somme offertegli
in questa fase, nelle forme di cui si dirà tra breve, ed omettesse
di fare opposizione all’indennità innanzi alla Corte d’Appello,
a conclusione del procedimento espropriativi, dopo l’autorizzazione
allo svincolo delle suddette somme, egli avrebbe diritto non più all’ammontare
originariamente offertogli, bensì a quelle somme decurtate del 40%).
L’elenco, così compilato, va notificato
ai privati interessati i quali nei trenta giorni successivi possono
o presentare osservazioni scritte e depositare documenti che l’amministrazione
avrà l’obbligo di valutare anche al fine di una corretta determinazione
dell’indennità o comunicare all’autorità espropriante
che condividono la determinazione dell’indennità di espropriazione
(la dichiarazione è irrevocabile).
Qualora l’indennità venga accettata (nella misura
indicata dall’amministrazione e contenuta nel documento notificato
ai singoli proprietari di cui si è appena riferito), viene raggiunto
l’accordo di cessione volontaria del bene, concluso il quale
l’amministrazione provvede al pagamento a favore del privato.
Qualora, invece, il privato non provveda a comunicare
espressamente l’accettazione dell’indennità, questa si
ha per non accettata, verrà esperito un tentativo di composizione
del contrasto innanzi ad una commissione di conciliazione, dopodiché
l’amministrazione determinerà l’indennità definitiva che
verrà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Qualora durante il procedimento espropriativo il vincolo
preordinato all’esproprio sia stato reiterato, comportando questo
una compressione delle facoltà del privato proprietario dell’area
ulteriore rispetto a quella conseguente al primo vincolo decaduto,
è prevista un’indennità aggiuntiva che deve essere cumulata
con l’indennità di esproprio e va commisurata al danno effettivamente
prodotto con la reiterazione del vincolo.
Una volta che si sia esaurita questa sub fase
della determinazione dell’indennità provvisoria e della sua
offerta o con il raggiungimento dell’accordo (nell’ipotesi
di cessione volontaria del bene immobile) o con il deposito dell’indennità
definitiva presso la Cassa DD.PP. entro il termine della scadenza
dell’efficacia della dichiarazione di p.u. (che è sempre lo
stesso termine quinquennale decorrente dall’imposizione del
vincolo sul bene), l’ente espropriante emana il decreto di esproprio.
Non è possibile adottare il provvedimento ablatorio
finale se non si siano esauriti i seguenti passaggi: 1) la previsione
dell’opera da realizzare nello strumento urbanistico o in un
atto di natura ed efficacia equivalente, 2) sul bene da acquisire
sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio; 3) sia
intervenuta la dichiarazione di p.u. dell’opera; 4)sia stata
determinata l’indennità di esproprio anche soltanto in via provvisoria.
E la presenza di tutti i suddetti presupposti dovrà essere verificata
al momento della adozione del decreto di esproprio ai sensi dell’art.
8 del T.U.
Emanato, il decreto d’esproprio, esso viene trascritto
senza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari (art.
23, comma 2°).
Entro due anni dalla emanazione del decreto (ed in ogni
caso sempre entro il termine quinquennale suddetto) l’autorità
espropriante o il soggetto beneficiario (il soggetto pubblico o privato
a favore del quale è stato pronunciato il decreto di esproprio) debbono
darvi esecuzione mediante l’immissione in possesso (che determina
la materiale apprensione del bene) e la redazione del relativo verbale.
Su istanza delle parti interessate e su proposta del
responsabile del procedimento successivamente alla audizione delle
parti, l’autorità espropriante, a questo punto, autorizzerà
lo svincolo dell’indennità depositata presso la Cassa DD.PP.
e darà mandato per il relativo pagamento ai proprietari o agli aventi
diritto, sempreche’ l’indennità sia divenuta definitiva
ovvero non sia stata opposta innanzi alla Corte d’Appello
nei termini ovvero, se opposta, il giudizio si sia concluso; in caso
di opposizione o contrasto tra gli aventi diritto, lo svincolo viene
autorizzato dal giudice.
Una novità assoluta rispetto al precedente sistema,
per quanto riguarda il procedimento di determinazione dell’indennità
è rappresentata dalla facoltà riconosciuta all’amministrazione
di determinare urgentemente l’indennità, senza attendere i passaggi
procedurali descritti dall’art. 20 del T.U.. Qualora, infatti,
si manifesti la necessità di agire in via d’urgenza, non avendo
la p.a., alla luce della nuova disciplina la possibilità di occupare
il bene immobile sulla base della indifferibilità ed urgenza dell’opera,
essa amministrazione potrà determinare, seppur in via d’urgenza
l’indennità di espropriazione, per potere così emanare con altrettanta
tempestività il decreto di esproprio, darvi esecuzione, ed ottenere,
attraverso l’immissione in possesso, la immediata disponibilità
del bene.
5. I principi del nuovo sistema in sintesi
–
·
Va rilevato innanzitutto che ai sensi dell’art.
2, comma 3°, del T.U. i principi desumibili dalle disposizioni legislative
in esso contenute costituiscono “norme fondamentali di riforma
economico e sociale”; in quanto tali ed in virtù della particolare
vis che le contraddistingue esse operano direttamente nei riguardi
delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando
le Regioni non adegueranno la loro legislazione.
·
L’art.2, nell’affermare il principio di
legalità dell’azione amministrativa, fonda il potere ablatorio
nella legge, potendosi, infatti, disporre l’espropriazione dei
beni immobili o dei diritti relativi ad immobili solo nei casi e nelle
forme previsti dalla legge e dai regolamenti.
·
L’intera disciplina, e dunque la stessa articolazione
del procedimento di esproprio, è improntata ai principi di economicità,
di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di semplificazione dell’azione
amministrativa (art. 2, comma 2°).
·
Per dare concreto significato ed attuazione a tali
principi di legalità e razionalizzazione, il legislatore ha fatto
tabula rasa della frammentaria ed episodica disciplina del
passato, scegliendo di disciplinare ex novo la materia ed ha
previsto un solo “tipo” di procedimento espropriativo,
operando una reductio ad unitatem della pluralità di modelli,
contrastanti tra loro; ha predisposto, dunque, un unico modello procedimentale,
articolato in tre macrofasi ed in alcuni sub-procedimenti,
che sarà generalmente applicabile ai vari tipi di esproprio strumentali
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
·
E coerentemente, dall’unificazione procedimentale
non poteva che deriva l’unificazione burocratica: si è prevista,
infatti, l’identificazione soggettiva dell’autorità competente
alla realizzazione dell’opera e di quella titolare del potere
ablatorio, competente, pertanto, al compimento degli atti di espropriazione
dell’immobile su cui insisterà l’opera stessa; si è fatto
carico alle amministrazioni, altresì, di creare un ufficio per le
espropriazioni cui verrà preposto un dirigente e di designare
un responsabile per ciascun procedimento.
·
Dalla nuova disciplina si evince, pure, in modo inequivocabile
che il legislatore ha inteso porre un preciso nesso fra la realizzazione
dell’opera e la destinazione urbanistica del bene su cui l’opera
stessa sarà allocata prescrivendo, quale fase del procedimento espropriativo
preliminare ed ineludibile ai fini dell’emanazione del decreto
di esproprio (e della conseguente acquisizione della proprietà del
bene espropriato da parte della p.a.), quella in cui l’opera
da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o
in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare
sia stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio.
·
Il T.U., a tale ultimo proposito, risolve in senso
negativo, il dubbio in merito all’autonoma rilevanza della materia
delle espropriazioni rispetto alla materia urbanistica o della disciplina
dell’assetto del territorio. Brevemente si ricorda che già da
tempo la dottrina si interrogava circa la suddetta questione ed all’esigenza
dogmatica di trovare una soluzione, all’indomani della entrata
in vigore degli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs n. 80/1998 che avevano
attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le materie dei servizi, dell’urbanistica e dell’edilizia,
si era unita anche la consapevolezza che l’individuazione della
natura autonoma, piuttosto che strumentale o viceversa della materia
delle espropriazioni, rispetto alla materia urbanistica, avrebbe avuto
un riscontro non solo teorico ma pratico di notevole spessore, derivandone,
nel silenzio della legge, l’incardinamento della giurisdizione
del G.O. piuttosto che del G.A. in sede di giurisdizione esclusiva.
Dopo un primo momento di titubanza e di contrasti circa l’applicazione
della surrichiamata disciplina processuale, il sistema aveva acquisito,
prima per via giurisprudenziale e poi come portato della riforma del
processo amministrativo della l. n. 205/2000 (che ha riformulato l’art.
14 del D.Lgs n. 80/1998) il principio della natura strumentale delle
attività ablative della p.a., rientranti tra le diverse modalità di
uso del territorio e, per l’effetto, quello dell’attribuzione
al G.A. in sede di giurisdizione esclusiva, delle controversie relative
ad atti, provvedimenti e comportamenti (anche illeciti) di ogni Pubblica
Amministrazione o soggetto ad essa equiparato. Adesso la già acquisita
regola di riparto processuale, che viene positivamente riprodotta
dall’art. 53 del T.U., trova un suo giusto contrappeso nella
fissazione del corrispettivo principio di natura sostanziale secondo
il quale il procedimento espropriativo non ha una rilevanza giuridica
autonoma ma costituisce una fase indefettibile per l’attuazione
delle previsioni del piano urbanistico e delle scelte relative all’ordinato
assetto del territorio.
·
Di pari passo al nuovo e incalzante concetto di democraticità
in senso sostanziale dell’azione amministrativa, di una democraticità
che parte dal basso ed avvicina i cittadini al governo della cosa
pubblica a partire dal livello di governo a loro più prossimo, quello
del Comune, fino a quello Statale, passando attraverso le Province,
le Città Metropolitane e le Regioni (il riferimento è alla nuova formulazione
dell’art. 114 Cost.), si afferma positivamente il principio,
probabilmente già presente nell’ordinamento giuridico sostanziale,
secondo il quale è proprio il governo del territorio il luogo privilegiato
di composizione e cura degli interessi pubblici e privati.
·
Altro importantissimo principio, è quello che la riforma
del T.U. espunge dal sistema dell’espropriazione il procedimento
collegato alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza cosicché
l’amministrazione, oggi, per occupare e possedere dovrà prima
diventare legittima proprietaria dell’area; non dovrebbe più
verificarsi l’abuso dell’occupazione del suolo del privato
non seguita da espropriazione con il conseguente ricorso, al fine
di porre rimedio all’anomala situazione che si veniva a creare,
all’istituto di creazione giurisprudenziale della accessione
invertita.
·
Anche il fenomeno dell’accessione invertita dovrebbe
pertanto scomparire o quantomeno essere contenuto con l’applicazione
delle nuove norme. Com’è noto per le ipotesi in cui l’amministrazione
avesse realizzato un’opera pubblica in assenza di un valido
ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica
utilità, la Corte di Cassazione aveva elaborato l’istituto dell’occupazione
appropriativa o c.d. espropriazione sostanziale, affermando in tal
modo che l’Amministrazione, in base alla analogia iuris,
acquista a titolo originario l’area resasi necessaria per
la realizzazione dell’opera pubblica. Tale istituto ha
dato luogo a notevoli discussioni circa i suoi presupposti applicativi
e circa la sua compatibilità col principio di legalità, sancito dagli
artt. 42 e 97 Cost.. Sul punto è pure intervenuta una sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo (30 maggio 2000 ric. 31524/1996)
da cui si evince che l’istituto in quanto tale si pone in contrasto
con l’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo. Nel riordino della materia il legislatore
ha rimosso tale contrasto e sebbene all’art. 43 del T.U. abbia
attribuito all’Amministrazione il potere di “utilizzazione
senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”,
tale istituto si distacca dallo schema dell’acquisto a titolo
originario tipico dell’accessione invertita in quanto il momento
della acquisizione dell’immobile alla proprietà della p.a. è
correlato ad un atto formale di acquisizione cui corrisponde il diritto
dell’espropriato di conseguire il risarcimento del danno.
·
Nuovo è anche il regime dei termini del procedimento
espropriativi con i quali il legislatore punta l’obiettivo di
soddisfare contestualmente le esigenze proprie dell’esercizio
dell’azione amministrativa conformata ai nuovi criteri di trasparenza,
semplificazione, economicità, democrazia e tutela del cittadino che
subisce una compressione delle sue facoltà in vista del raggiungimento
dell’interesse pubblico.
·
Infine, anche se non ultimo in ordine di importanza,
va segnalato l’adeguamento della disciplina delle espropriazioni
ai principi generali in tema di partecipazione al procedimento derivati
dalla generale applicazione nei rapporti pubblico-privato della L.
n. 241/1990 recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 10/1991. Il
nuovo T.U. garantisce all’espropriato ed agli altri aventi diritto
la partecipazione agli atti del procedimento, riconoscendo loro la
facoltà di presentare osservazioni ed opposizioni prima che l’amministrazione
adotti le proprie determinazioni definitive.
6. Le garanzie a favore del cittadino e limiti
all’azione delle pubbliche amministrazioni – riflessioni
conclusive –
6.1. Le garanzie procedimentali.
Va osservato che il nuovo T.U. prevede numerose garanzie di natura
procedimentale, recependo il generale principio di partecipazione
al procedimento amministrativo sancito dall’art. 10 della L.
7 agosto 1990 n. 241.
La nuova disciplina, infatti, garantisce ai soggetti
interessati (privato espropriato ed aventi diritto), in primo luogo,
la partecipazione agli atti del procedimento mediante l’assolvimento
dell’obbligo, da parte dell’amministrazione, delle comunicazioni
di avvio dei procedimenti e delle notifiche degli atti adottati nelle
diverse fasi, ed, in secondo luogo, a mezzo di osservazioni e documenti
che il privato ha facoltà di presentare e che la pubblica amministrazione
ha l’obbligo di valutare prima di definire il procedimento.
Al momento dell’imposizione del vincolo
la partecipazione è garantita secondo le modalità indicate dalla legge
urbanistica (se tale imposizione deriva dalla previsione dell’opera
nel p.r.g.), o dalla comunicazione dell’avvio del procedimento
di localizzazione dell’opera, da effettuarsi al proprietario,
ai sensi dell’art. 11 del T.U., almeno 20 giorni prima della
delibera del consiglio comunale che l’approva, (nell’ipotesi
in cui il vincolo derivi proprio dalla localizzazione dell’opera
in variante al vigente p.r.g.).
Al proprietario è consentito di partecipare pure
alla c.d. seconda fase, cioè quella della dichiarazione di pubblica
utilità dell’opera: l’art. 16, comma 4°, del T.U. prescrive,
infatti, l’obbligo per l’autorità espropriante di dare,
al proprietario dell’area da espropriare, comunicazione dell’avvio
del procedimento di dichiarazione di p.u. e contestualmente ad essa
viene inviato lo schema dell’atto di approvazione del progetto
(dalla quale approvazione conseguirà l’effetto della dichiarazione
implicita di p.u.). Ai sensi dell’art. 17, comma 3°, il proprietario
deve pure ricevere la comunicazione della successiva approvazione
del progetto dell’opera.
Il privato partecipa anche alla fase della determinazione
dell’indennità nei termini di cui si è già riferito, ed
a quella dell’emanazione del decreto di esproprio che deve essergli
notificato contestualmente alla sua esecuzione.
6.2. Garanzie del cittadino e nuovi limiti dell’autorità
amministrativa – La scomparsa dell’occupazione d’urgenza.
L ’altra rilevante forma di garanzia del cittadino proprietario
espropriato deriva dalla previsione dei nuovi termini del procedimento
o meglio dell’unico e conglobante termine quinquennale entro
il quale deve concludersi, immancabilmente, l’intero procedimento
con l’emanazione e l’esecuzione del decreto di esproprio.
In buona sostanza, il legislatore ha individuato, nell’imposizione
del vincolo preordinato all’esproprio (momento a partire dal
quale le facoltà del privato proprietario del bene subiscono una evidente
compressione), il dies a quo dal quale scandire il conto alla
rovescia dell’attività dell’amministrazione che ha programmato
l’opera pubblica e che provvede alla sua concreta realizzazione
sul territorio anche attraverso lo svolgimento della strumentale attività
espropriativa.
Tanto più l’amministrazione sarà efficiente e
capace di conciliare le esigenze, a volte contrastanti, di trasparenza,
semplificazione ed economicità della sua attività e di comporre quelle
frizioni burocratiche causa di lungaggini e ritardi, tanto più questo
spatio temporis sarà compattato e ridotto al minimo necessario
con beneficio dell’amministrazione (che potrà da un canto assicurare
l’efficacia della sua azione, raggiungendo l’obiettivo
con la realizzazione, nel minor tempo possibile, dell’opera
pubblica o di pubblica utilità, e dall’altro garantire le esigenze
di efficienza e di qualità, economizzando le risorse e riducendo gli
sprechi), del privato (che potrà aver ragione del suo sacrificio percependo
in tempi brevi l’indennità espropriativa) e del resto della
collettività (che potrà beneficiare dell’opera realizzata).
A tutto ciò si aggiunga che è di spessore eccezionale
la scomparsa, nella nuova disciplina del procedimento dell’occupazione
d’urgenza incardinato sulla dichiarazione di indifferibilità
ed urgenza dell’opera. Tale novità è il risultato del contestuale
recupero di un principio di natura liberal-ottocentesca secondo il
quale l’amministrazione, prima di occupare, deve legittimamente
espropriare e diventare proprietaria dell’area di cui intende
entrare in possesso e del conseguente corollario secondo il quale
neppure urgenti finalità di interesse pubblico possono giustificare
il ricorso a procedure abbreviate in cui siano omesse o compromesse
le garanzie poste a tutela del privato proprietario che subisce
il sacrificio ovvero (a volerlo leggere in positivo) che è fissata
una soglia minima di tutela sostanziale a favore del cittadino sotto
la quale non può scendersi, neppure per insopprimibili ed inprocastinabili
esigenze di diritto pubblico.
L’istituto dell’occupazione d’urgenza,
sebbene nato come eccezionale ed accessorio rispetto a quello ordinario
collegato alla dichiarazione di pubblica utilità, ha costituito, infatti,
la pratica principale alla quale le amministrazioni, negli anni, hanno
fatto sempre maggiore ricorso, diventando oggetto di abusi e di gravissime
distorsioni.
Brevemente si ricorda che sulla base della dichiarazione
di indifferibilità ed urgenza dell’opera, l’amministrazione
prima si immetteva nel possesso del bene immobile per poi avviare
il procedimento espropriativo. Accadeva spesso, però, che, la circostanza
che essa non avesse provveduto a perfezionare la procedura espropriativa
entro il termine di efficacia quinquennale della dichiarazione di
indifferibilità ed urgenza, non la inibiva nel protrarre, anche dopo
la scadenza del periodo di occupazione legittima, il possesso del
bene, con nocumento del privato. Quest’ultimo, vittima dell’abuso
dell’amministrazione, subiva oltre al danno della mancata percezione
dell’indennità di espropriazione, la beffa dell’obbligo
del pagamento dei tributi relativi al bene immobile di cui restava
(in mancanza di un decreto di esproprio che trasferisse la proprietà
in capo all’ente espropriante) formalmente proprietario, sebbene
già da tempo privato di ogni possibilità di concreto utilizzo.
E spesso non gli restava altra strada che adire l’autorità
giudiziaria per chiedere la dichiarazione di illegittimità dell’occupazione
ed ottenere, per tale via e con i lunghissimi tempi della giustizia,
il risarcimento del danno.
La nuova disciplina, con la previsione di un unico procedimento,
nel quale l’amministrazione potrà legittimamente occupare il
bene solo in esecuzione del decreto di esproprio (con l’unica
eccezione, di cui all’art. 49 T.U., dell’occupazione temporanea
di aree non soggette al procedimento espropriativo, ma necessaria
per la corretta esecuzione dei lavori previsti su aree limitrofe),
rimuove dall’ordinamento la possibilità del ricorso alla procedura
dell’occupazione d’urgenza suddescritta, e così facendo
elimina, o quantomeno riduce al minimo, il rischio che, nel concreto,
l’amministrazione si impossessi dei beni immobili dei privati
senza aver prima posto in essere tutte le garanzie indicate dalla
legge a tutela di quest’ultimi.
Vedremo, nel tempo, di quali performances le
nostre amministrazioni saranno capaci
Bibliografia
-Tra i diversi lavori consultati di particolare interesse sono
stati i seguenti: F. Caringella: “Il Diritto Amministrativo”,
Ed. Giuridiche Simone 2001, pagg 808 e ss.; L. Oliveri: “I
principali aspetti procedurali del D.P.R. n. 327/2001”,
in Giustizia Amministrativa, pagg 918 e ss.; P. Virga: “Luci
ed ombre nel nuovo testo unico sulle espropriazioni” in
Giust.it.; A. Pagano: “Introduzione al T.U.”, in
“Testo Unico Espropriazioni per Pubblica Utilità”, Ed.
Giur. Simone, 2001.