THE PREMIER'S GOVERNMENT: THE ISRAELIAN
EXPERIENCE AND THE DEBATE IN ITALY.
The subject of the Premier's government,
which seemed hidden together with the failure of the "Two-Chamber
Committee", where the semi-presidential model prevailed, has
come up again in the debate about the reform of the government, thanks
to the constitutional law 1/99 too, which has introduced the direct
election of the President of the regional Majority connetted to the
Legislative Assembly's confidence, and has revived this proposal.
Part of the doctrine wonders if this "esprit
neo-parlamentaire" will contaminate the Italian political system
at national plane and, for this reason, we have considered opportune
to examine the experience of the State of Israel, where this model,
for the first time (in 1992, with the basic law "The Government"),
was applied. Israel, for the specific characteristics of the political
system, "soaked" of ethnic and religious elements, can't
be a model of direct reference. However, it is possible to compare
this system with the Italian one and notice the two different ways
followed by the two States to razionalize the government: while, infact,
the Israelian reform has had an effect only on the form of government,
in Italy the political parties have worked only on the electoral system.This
comparison has allowed us to plan a project for a whole reform of
Italian institutions which concerns both government and electoral
system. We refer to the proposal which introduces the indication of
the Premier and the power of the Prime Minister to dissolve the Parliament,
when he is not supported by a solid majority, in order to avoid frequent
extra-parliamentary crises in the course of the legislature.
LE GORVERNEMENT DU PREMIER MINISTRE: L'EXPERIENCE
ISRAELIENNE ET LE DEBAT EN ITALIE.
Le sujet du gouvernement du Premier Ministre,
qui semblait enseveli avec la faillite de la Commission Bicaméral,
dans laquelle, du reste, le modèle semi-présidentiel prévalut, est
redevenu objet du débat concernant les possibles modifications de
la forme de gouvernement, grâce aussi à l'approbation de la loi constitutionnelle
1/99, qui prévoit l'élection directe du President du Conseil Régional
reliée à la confiance de l'Assemblée élective, et qui a, donc, relancé
cette proposition à l'échelon national.
Une partie de la doctrine se demande, donc,
si cet "esprit neoparlamentaire" contagera le système politique
e institutionnel italien sûr le plan national aussi, et pour cette
raison, on a estimé necessaire d'analyser l'expérience de l'Etat d'Israël
qui, pour la prémière fois, (avec la Basic Law "The Government"
du 1992), a appliqué ce modèle. Israël, à cause des caractéristiques
si spécifiques du système politique, "pétri" d'elements
etniques et religeux, ne peut pas être consideré un modèle direct
de référence. Toutefois, une comparaison avec le système italien permet
de remarquer les differents chemins essayés par les deux Pays: alors
que la réform en Israël a eu une incidence seulement sûr la forme
de gouvernement, en Italie, les parties politiques ont agi sûr le
système électoral. Cette comparaison nous permet, en outre, de supposer
un projet de réforme d'ensemble de l'organisation italienne, concernant
soit la forme de gouvernement, soit le système électoral. Nous nous
réferons à la proposition d'indication du Premier Ministre, auquel
on doit aussi reconnaître le pouvoir de dessoudre le Parlement, lorsque
il n'est plus soutenu par une solide majorité, à fin d'éviter les
frequentes crises extra-parlamentaires au cours de la législature.
1.
A partire dai lavori della Commissione
Bicamerale per le Riforme Costituzionali, istituita con l. cost. 1/97,
il tema del Governo di legislatura con Premier elettivo, che in passato
aveva animato il dibattito sulla "grande riforma delle istituzioni",
ha assunto di nuovo un rilievo centrale. Come si ricorderà, in una
prima fase, tale ipotesi appariva, tra i componenti del Comitato "Forma
di governo", quella maggiormente condivisa. Delle tre forme istituzionali
individuate, (presidenzialismo, semipresidenzialismo e premierato),
era proprio quest'ultima che sembrava riscuotere un consenso maggiore.
Ciò nonostante, il relatore Cesare Salvi presentò, il 13 maggio, tre
documenti dai quali emergeva, in modo sempre più chiaro e contrariamente
alla prima fase dei lavori, la prevalenza del modello semipresidenziale,
sul quale l'intera Commissione espresse voto favorevole.
Definitivamente bocciato
dalla Bicamerale, il sistema del Governo del Premier è tornato ad
essere oggetto delle discussioni circa la riforma della forma di governo,
anche grazie alla recente approvazione della l. cost. 1/99 "Disposizioni
concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
e l'autonomia statutaria delle regioni", la quale ha indubbiamente
riaperto uno spazio favorevole, anche a livello nazionale, per un
Governo del Premier.
E, come afferma Clementi,
"se questo esprit neoparlamentaire ha in sé una forza
di attrazione tale da aver già catturato il nostro ordinamento sul
piano comunale, provinciale (l. 81/93) e regionale (l. 43/95 e, ora,
l. cost. 1/99), è pensabile che il sistema politico-istituzionale
italiano possa evitare, anche a livello nazionale, una soluzione di
questo genere?"
A questo interrogativo
sono dedicate le seguenti brevi note riguardanti il dibattito sulla
razionalizzazione del governo parlamentare in Italia, e che assumono
come parametro di comparazione l'esperienza d'Israele, Paese nel quale
per la prima volta è stata attuata la forma di governo neoparlamentare
(o più propriamente, ad elezione diretta del Premier).
2.
Acquisizione consolidata nella
letteratura costituzionalistica e politologica è che la conformazione
del sistema elettorale sia strettamente connessa alla forma di governo
di un Paese. Ciò nonostante, in un primo momento, non essendo tale
tematica argomento costituzionale (in senso stretto e per certo verso
formalistico), "la riforma della legge elettorale era stata deliberatamente
tenuta fuori dalla porta" della Commissione Bicamerale, più che
altro per il fondatissimo timore che si rivelasse dirompente rispetto
agli equilibri compromissori che si andavano delineando. Tuttavia,
a causa dell'evidente intreccio tematico e del fatto che tale problematica
fosse molto delicata e di grande rilevanza per i partiti, "la
legge elettorale fece inevitabilmente irruzione nel dibattito della
Commissione bicamerale dalla finestra, con l'accordo sui ritocchi
da apportare alla legge elettorale. Di essi, la Commissione nel suo
insieme venne messa a conoscenza in una delle ultime sedute di giugno
1997, quando il presidente D'Alema ne lesse i principi ispiratori,
che la Bicamerale nemmeno votò in quanto riteneva, inizialmente, di
non essere abilitata a farlo.
Da quel momento, però,
appare chiaro che quella riforma, "scribacchiata a casa Letta",avrebbe
occupato prepotentemente la scena politica, condizionando i destini
della Bicamerale e lo sviluppo del processo riformatore, tanto che
Fini e Berlusconi dichiararono che, senza quella specifica legge elettorale,
l'intero edificio riformatore sarebbe crollato. Nondimeno, erano altrettanto
visibili le perplessità che il testo della riforma elettorale suscitava,
segnalandosi come incoerente per una "democrazia che volesse
diventare maggioritaria, decentemente bipolare, efficacemente governata
da un leader legittimato, nella misura del possibile, direttamente
dagli elettori." La sua combinazione di un premio di maggioranza,
innestato su un sistema maggioritario e attribuito in un secondo turno,
consentiva proprio ai partiti minori di richiedere molto senza concedere,
neppure per tutta la legislatura, il loro leale apporto. Il risultato,
quindi, ancorché originale, non pareva proprio il meglio per bipolarizzare
la dinamica politico-elettorale e così il patto della crostata finì
per dimostrare la propria indigeribilità ancor prima di diventare
il "Mattarellum 2". Tuttavia esso produsse un effetto fino
ad allora sicuramente impensabile, vale a dire il rilancio del movimento
referendario con due obiettivi di massima. Innanzi tutto, segnalare
la portata del dissenso dell'opinione pubblica rispetto agli equilibri
di basso profilo che andavano registrandosi in Bicamerale; in secondo
luogo intervenire, in itinere, sulla legge elettorale vigente,
al fine di bloccare il Mattarellum 2 e di disegnare un nuovo sistema
elettorale più linearmente maggioritario.
Insomma, il sistema politico
italiano sembrava condannato a navigare nella transizione, senza nessun
approdo istituzionale, a meno che non si facesse ricorso allo strumento
del referendum elettorale, il quale pur rimanendo insufficiente a
fare dell'Italia una democrazia maggioritaria europea, sarebbe servito
a tenere viva la necessità di una riforma costituzionale complessiva.
Il progetto di consolidare una democrazia maggioritaria si celebrò
nell'aprile del 1999, allorché si tenne la consultazione che aveva
ad oggetto l'abrogazione della quota proporzionale prevista nel sistema
elettorale vigente. Quindi, in caso di vittoria dei "sì",
anche il 25% dei deputati originariamente eletti con la scheda proporzionale,
sarebbe stato eletto con il maggioritario di collegio. Il quorum fu
mancato per un soffio (circa 200.000 elettori, lo 0,4% del corpo elettorale)
e tra i votanti l'opzione abrogazionista aveva ottenuto una schiacciante
maggioranza del 91,5%. Il mancato superamento della soglia dei votanti
pesò come un macigno, indebolendo ulteriormente quel po' di meccanica
bipolare che si era faticosamente fatta strada fra l'opinione pubblica
e alcune forze politiche. Sommandosi poi al fallimento della Bicamerale
e allo spostamento al centro di Forza Italia, tale risultato, infatti,
non solo aveva salvato le forze minori, ma le aveva rese più sicure
e spregiudicate, com'è tipico di chi è rinfrancato dall'essere appena
scampato a un grave pericolo. A questo punto, il vero nemico dei referendari
era rappresentato dall'astensionismo: la riserva di credito dei cittadini
nei confronti della classe politica era esaurita. Come affermò Cartocci:"
Sarà arduo convincere gli elettori che vale ancora la pena scomodarsi
per andare a votare, che un altro "sì" nel quarto referendum
elettorale può essere un efficace pungolo per costringere i politici
a continuare quel processo riformatore che era nato proprio sulla
spinta dei "sì" del '91 e del '93." Secondo l'autore,
dalle regole elettorali si deve partire: un nuovo Parlamento eletto
con regole più decisamente maggioritarie potrà approntare anche le
altre, necessarie, riforme "Se dunque nel '91, nel '93 e nel
'99 era necessario andare a votare per cambiare, tanto più lo è nel
2000."
Nel maggio dell'anno successivo,
la situazione si presentava significativamente cambiata, non a livello
dell'opinione pubblica, pervicacemente favorevole alla riduzione del
numero dei partiti e ad una iniezione maggioritaria nel sistema elettorale,
ma a livello di schieramento dei partiti, di congiuntura e di opportunità
politiche. Mentre il centro-sinistra, infatti, non era riuscito a
raggiungere nessuna posizione comune di qualche interesse e di qualche
validità sul tipo di riforma elettorale necessaria e utile al buon
funzionamento del sistema politico, Berlusconi aveva portato a termine
la sua conversione proporzionalistica. E invece di lasciare la libertà
di voto ai suoi elettori, come aveva molto generosamente concesso
nell'aprile del 1999, questa volta, per puro interesse di parte, si
pronunciò per una chiara astensione. Naturalmente, anche la conversione
proporzionalistica era motivata da interessi di parte. Non soltanto
il leader di Forza Italia voleva ridurre il peso di Fini dentro quella
che da qualche tempo definiva la Casa delle Libertà, ma doveva anche
attrarvi il proporzionalista Umberto Bossi. Inoltre, desiderando ricostruire
un'organizzazione politica quanto più possibile simile alla Dc, soltanto
un sistema elettorale proporzionale sembrava idoneo a raggiungere
tale obiettivo. Ora è evidente che in una situazione siffatta, in
cui gli attori pensano ed operano essenzialmente sulla base di considerazioni
particolaristiche e di brevissimo respiro, diventa ancora più arduo
il cammino delle riforme, tanto più che, dopo il 20 maggio 2000, appare
sempre più difficilmente praticabile la strada della pressione diretta
dell'elettorato.
3.
La Legge Fondamentale dello Stato
di Israele sul Governo, adottata nel 1992, ha introdotto un assetto
istituzionale che presenta difficoltà di inquadramento, allo stato
attuale della teoria delle forme di governo. Tale forma di governo
costituisce, invero, la prima realizzazione a livello statale di un
sistema che è stato più volte proposto in passato in altri Paesi.
Con l'introduzione dell'elezione diretta del Primo Ministro, Israele
ha cessato di essere una democrazia parlamentare pura. Nei sistemi
parlamentari l'Esecutivo "emerge" dal Legislativo, vi è
cioè una derivazione di poteri, mentre dal 1996, il Capo del Governo
non è più il frutto di un voto parlamentare, bensì viene eletto dal
popolo separatamente. L'elezione diretta del Premier ha dunque svincolato
l'Esecutivo dal Legislativo, smantellando quel sistema parlamentare
puro che lo Stato di Israele aveva avuto fin dalla sua nascita. Tuttavia
non si può affermare che Israele sia passato nella categoria dei regimi
presidenziali, poiché il Primo Ministro rimane responsabile verso
la Knesset e deve essere un suo membro, in violazione, quindi, del
principio della separazione dei poteri. E, nemmeno, rientra nel sistema
semi-presidenziale, in quanto quest'ultimo è un regime "misto",
nel quale un presidente eletto direttamente dal popolo coesiste con
un governo guidato da un Primo Ministro, che dipende dalla fiducia
del Parlamento.
Con le elezioni del 1996,
invece, Israele è diventato un modello distinto da quelli che fino
ad ora sono stati presi in esame nell'ambito degli studi sulle forme
di governo. Ma vediamo di esaminare i contenuti della riforma del
1992, la Basic Law "The Government", che prevede un Capo
del Governo eletto direttamente dal corpo elettorale e contestualmente
(ma con voto separato) al Parlamento, secondo il brocardo latino aut
simul stabunt aut simul cadent.
Benché la sua legittimazione
derivi dall'espressione della sovranità popolare, il Premier ed il
suo Governo devono ottenere, entro quarantacinque giorni, un esplicito
voto di fiducia iniziale, espresso dalla Knesset a maggioranza assoluta
dei membri, l'assenza del quale comporta il ricorso a nuove elezioni,
entro i successivi sessanta giorni. La durata in carica del Primo
Ministro deve corrispondere a quella del Parlamento, mostrando così
di voler porre in essere un governo che duri un'intera legislatura,
pena il ricorso ad uno scioglimento automatico.
Altri quattro casi possono,
inoltre, determinare lo scioglimento automatico e contestuale di Governo
e Assemblea legislativa quali: l'approvazione di una mozione di sfiducia,
su proposta parlamentare, nei confronti del Premier votata dalla maggioranza
assoluta dei membri della Knesset; l'approvazione di una mozione di
sfiducia, questa volta, su proposta del Primo Ministro e con l'assenso
del Capo dello Stato; la mancata approvazione a maggioranza assoluta
della legge di bilancio entro tre mesi dall'inizio dell'anno finanziario
e, infine, la votazione a maggioranza assoluta dei membri della Knesset
a favore dell'autoscioglimento. Il sistema così descritto sembra apparire
in chiaro equilibrio. Ma è a questo punto che si manifesta la peculiarità
israeliana con la previsione di c.d. special elections, previste
soltanto per il Primo Ministro, le quali rappresentano "un'autentica
alternativa per bypassare" lo scioglimento contestuale dell'Assemblea
e del Governo. La strada delle elezioni speciali si può percorrere
a seguito di una mozione di sfiducia nei confronti del solo Premier,
votata da una maggioranza qualificata di ottanta membri della Knesset;
in caso di dimissioni o impedimento permanente del Capo dell'Esecutivo;
per la mancata presentazione della compagine governativa in Parlamento
entro il termine prescritto; in caso di impeachment; a seguito della
perdita dello status di parlamentare del Premier; quando questi venga
colpito da voto di sfiducia a maggioranza assoluta della Assemblea
in caso di "indegnità morale" e, infine, se il numero dei
ministri scenda sotto il minimo di otto senza che ne vengano nominati
altri entro settantadue ore.
Le finalità perseguite
dalla riforma attuata nello Stato di Israele erano quelle di migliorare
una situazione politica deteriorata e di aumentare la governabilità.
La natura estremamente frammentata del sistema politico, infatti,
aveva creato serie difficoltà ai governi, tanto per la loro formazione,
quanto per la loro sopravvivenza. I fautori della riforma speravano,
quindi, che l'elezione diretta del Primo Ministro avrebbe ridotto
il numero, la dimensione e l'influenza dei partiti minori in Parlamento,
senza peraltro limitare la natura rappresentativa (proporzionale)
del sistema elettorale utilizzato per la Knesset. Essi auspicavano,
cioè, che il voto separato per il Premier, richiedendo la maggioranza
assoluta, avrebbe limitato la competizione ai due partiti maggiori
e incentivato un voto a loro favore anche a livello di elezioni parlamentari.
I risultati delle elezioni del 1996 hanno però smentito tale previsione:
a causa della possibilità del voto diviso ( split-ticket voting),
che di fatto ha incrementato la composizione multipartitica della
Assemblea legislativa, i due partiti maggiori sono risultati ridimensionati,
lasciando così il Premier con una base di consenso alquanto ridotta.
Di conseguenza, la riforma elettorale non solo non è stata in grado
di fornire una soluzione al problema per la quale era stata concepita,
ma l'ha persino aggravato. La disponibilità dei due voti ha, infatti,
consentito agli elettori di dividere le loro preferenze e di creare
una gerarchia di voto fondata su motivazioni differenti. Poiché i
due candidati-premier hanno impostato la loro competizione soprattutto
sulla politica estera e sulla sicurezza e, più precisamente sul processo
di pace, gli elettori hanno adottato questo come criterio per scegliere
tra Peres e Netanyahu. Quindi, il voto razionale, posizionale è stato
posto alla base dell'elezione del Primo Ministro. Invece nell'elezione
della Knesset, dove il richiamo dei partiti si presentava molto più
particolaristico, gli elettori hanno potuto esprimere un'identità
più specifica, votando secondo l'appartenenza ideologica. Così, le
elezioni del Capo del Governo sono "divenute l'arena delle opinioni
generali mentre la Knesset è divenuta l'arena delle opinioni particolari."
La nuova forma di governo non è nemmeno riuscita a soddisfare l'obiettivo
dell'aumento di governabilità. Infatti, con l'elezione diretta del
Primo Ministro, la scelta del Capo dell'Esecutivo non è più nelle
mani dei leader di partito, né è il risultato di trattative nell'ambito
del processo di formazione della coalizione di governo. Quindi, nonostante
sia in grado di creare una coalizione in modo relativamente facile,
il Premier deve poi affrontare il compito, sempre più difficile, di
tenerla unita e di mantenere la sua coesione parlamentare.
Tra storia e politica,
sia gli anni del governo Netanyahu, sia quelli nei quali furono al
potere le forze laburiste (elezioni 1999) possono essere ricordati
come il periodo in cui il Paese ha dimostrato la propria ingovernabilità.
I risultati elettorali, infatti, costrinsero i rispettivi Premiers
a formare dei governi di larga coalizione. Essi si trovarono di fronte
ad un Parlamento formato da forze portatrici di interessi ed istanze
non solo diversi, ma anche contrapposti e riuscirono a raccogliere
una maggioranza solo in seguito a serrati negoziati e molti compromessi.
L'esame delle vicende israeliane,
sia passate sia più recenti, suggerisce una considerazione: quale
che sia la forma di governo, presidenziale, semipresidenziale, parlamentare,
neoparlamentare, il rapporto tra il Governo e il Parlamento tende
a incrinarsi sempre per ragioni politiche e difficilmente trova gli
sbocchi giuridico-formali contemplati dalle varie Costituzioni o leggi
fondamentali.
L'esperienza dello Stato
di Israele, infine, ci consente di evidenziare che, quando la competizione
per la premiership diventa il principale elemento di conflitto, si
pone allora il problema di "andare in Inghilterra senza i partiti
inglesi", e alcuni autori suggeriscono di correggere o i sistemi
elettorali o la forma di governo. Da questo punto di vista, il parallelo
è evidente con l'esperienza italiana. Se la riforma italiana ha inciso
solo sul sistema elettorale, nel caso israeliano, l'azione riformatrice
proprio per l'intangibilità del sistema elettorale, che è specchio
delle diverse anime di questo Paese, ha inciso soltanto sulla forma
di governo. Occorre però chiedersi, avendo preso atto del fallimento
di queste due soluzioni adottate singolarmente, se l'obiettivo di
una stabile democrazia non possa essere realizzato intervenendo su
entrambi i fronti (sistema elettorale e forma di governo). Perché,
una cosa sembra certa, la modifica del sistema elettorale, che ha
preso avvio con la pronuncia referendaria del 1993, da sola si è rivelata
insufficiente a produrre la dialettica bipolare che si era prefissa.
4.
Come abbiamo osservato nel paragrafo
precedente, la riforma israeliana non ha ottenuto i risultati, tanto
attesi, della maggior governabilità e della bipolarizzazione del sistema
politico. Israele, per le caratteristiche così specifiche del sistema
politico, così intriso di interferenze dell'elemento etnico-religioso,
non può divenire, dunque, un modello di riferimento diretto per nessun
altro Paese. Tuttavia, da tale esperienza, possiamo trarre un'importante
lezione: se è vero che un rafforzamento del ruolo del Premier può
essere un elemento di stabilità dell'Esecutivo, è altrettanto vero
che questa preminenza deve avere una base politica, una derivazione
motivata e fondata politicamente. La configurazione stessa della forma
parlamentare implica, infatti, un rapporto di fiducia tra Governo
e Parlamento, ed è solo da quest'organo che l'Esecutivo trae potere
e legittimazione ad esercitarlo. L'innesto di un elemento della forza
e della portata dell'elezione diretta del Primo Ministro può travolgere
il sistema parlamentare e rendere la maggioranza strumento esecutivo
del Governo. Si pone allora il problema di come raggiungere l'obiettivo
della maggiore stabilità conservando il suddetto rapporto fiduciario.
Alcuni strumenti di stabilizzazione
dell'Esecutivo possono essere introdotti nel nostro ordinamento combinando,
come si affermava in precedenza, alcune modifiche sia sul piano della
legge ordinaria sia a livello costituzionale, come suggerito da ultimo
dal rapporto Maccanico sulle questioni istituzionali.
Iniziando dal primo versante,
una soluzione potrebbe consistere nella previsione dell'indicazione
del Premier, attuata con una variazione alla legge elettorale (ordinaria)
che induca le coalizioni che si fronteggiano ad indicare il candidato
alla Presidenza del Consiglio, mantenendo l'elezione parlamentare
del Primo Ministro.
In base a tale modello,
la fiducia parlamentare non verrebbe intaccata, non essendo l'indicazione
popolare giuridicamente vincolante. E' evidente, però, che è ben difficile
pensare che un organo politico e rappresentativo della volontà del
corpo elettorale possa completamente prescindere da un'indicazione
di questo tipo, salvo il caso in cui non risulti chiaro l'esito elettorale
e, dunque, la stessa indicazione popolare. Ed è proprio in questa
occasione che la forma di governo parlamentare può utilizzare, con
più evidenza, una delle sue specifiche caratteristiche, che garantisce
la tenuta del sistema e rappresenta un fattore di flessibilità del
modello: il potere mediatorio e di risoluzione degli stati di crisi
del Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato, nella sua funzione
di garante degli equilibri politico-costituzionali, proporrà una soluzione
al Parlamento e a quest'ultimo spetterà, poi, la decisione definitiva
con un atto di piena responsabilità politica.
Pur condividendo lo spirito
di una riforma incentrata sull'indicazione del Premier, si ritiene
che essa debba essere accompagnata da ulteriori modifiche costituzionali
utili a favorire la stabilità dell'Esecutivo.
Questo modello, infatti,
che viene avvicinato e a volte definito in modo ambiguo come "cancellierato"
ma che, di fatto, richiama il sistema Westminster, in quanto consente
ai cittadini di pronunciarsi sul governo e sul Primo Ministro, pur
non ricorrendo all'elezione diretta di quest'ultimo, non sarebbe in
grado, da solo, di condurre ad un coerente bipartitismo e di scongiurare
fenomeni di fragilità della maggioranza in corso di legislatura.
Troppo spesso si cade nell'errore
di credere che l'automatica trasposizione di un sistema di governo
in un Paese produca gli stessi effetti avuti nello Stato assunto come
parametro di comparazione.
Nella Repubblica Federale
Tedesca, in cui questo modello è applicato, è in effetti la delineazione
di processi storico-politici che ha determinato la formazione di due
grandi partiti coesi e, conseguentemente, la coincidenza tra leadership
di partito e premiership, piuttosto che la conformazione giuridica
della forma di governo. L'elezione parlamentare del Cancelliere si
è limitata a "fotografare", a ratificare il sistema politico
esistente.
Occorre, quindi, introdurre
nel nostro sistema meccanismi idonei a razionalizzare il governo parlamentare.
A tale scopo i fautori del Cancellierato mutuano da questo sistema
l'istituto della sfiducia costruttiva, ma è probabile che tale misura
in Italia possa risultare vana, in quanto fino ad oggi mai si è verificato
che un governo sia stato costretto a dimettersi in seguito ad un voto
di sfiducia del Parlamento.
Inoltre, l'effetto che
produce la sfiducia costruttiva è quello di portare alla formazione
di un nuovo Esecutivo bypassando il corpo elettorale. Si corre, quindi,
il rischio di non rispettare l'indicazione popolare, contraddicendo
le finalità della riforma stessa. Non a caso, anche nella Repubblica
Federale Tedesca, nell'unica ipotesi in cui lo strumento ha trovato
applicazione (nel 1982), la nuova coalizione al potere sentì, di lì
a poco, la necessità di andare alle urne per dare la possibilità agli
elettori di esprimersi sul mutamento intervenuto e testimoniando,
così, la consolidata convenzione della scelta del Cancelliere e del
suo governo da parte dei cittadini.
Ed è proprio l'affermazione
di tale prassi che ha contribuito al sorgere di una caratteristica
del sistema tedesco che fino ad ora è stata trascurata nel processo
di riforma italiano e che invece costituirebbe, a nostro parere, un
valido fattore per superare le difficoltà di tenuta della maggioranza
parlamentare. Si tratta del potere del Primo Ministro, il quale ritenga
di non godere più di una solida maggioranza in Parlamento, di determinare
lo scioglimento delle Camere, in aggiunta all'ipotesi specificatamente
prevista dalla costituzione (art. 68 Grundgesetz). Tale innovazione,
infatti, garantirebbe dalle frequenti crisi extraparlamentari provocate
dai "fenomeni migratori" dei deputati da un gruppo parlamentare
all'altro, che hanno caratterizzato le ultime legislature, oltre che
il rispetto del mandato politico espresso dal corpo elettorale in
sede di elezioni politiche.
Infine la riforma potrebbe
essere completata con la previsione di un premio di maggioranza per
lo schieramento che abbia ottenuto il maggior numero di voti nelle
elezioni, al fine di incentivare la formazione di coalizioni e di
produrre un esito elettorale di netta indicazione di una maggioranza.
Concludendo, il clima di
disillusa rassegnazione evidenziatosi nell'ultima tornata referendaria
dimostra, come in precedenza sottolineato, che gli elettori hanno
abdicato al proprio potere riformatore e, in siffatta situazione,
spetta ora alle forze politiche accantonare gli interessi particolaristici
che fino ad oggi hanno bloccato le riforme e impegnarsi a rendere
effettivi i principi di una corretta e funzionale democrazia, attraverso
una seria e complessiva riforma delle istituzioni.
Parafrasando, quindi, il
pensiero di Rafael Sanchez Ferlosio, possiamo affermare che, volendo,
le soluzioni si trovano sempre: ma forse è proprio questa la cosa
più sospetta.
BIBLIOGRAFIA:
G. AZZARITI,
Forme e soggetti della democrazia pluralista, Torino, Giappichelli,
2000.
S. BALDIN,
L'Esecutivo Barak alla prova: lo scandalo Mordechai e gli attacchi
dell'opposizione, Diritto Pubblico comparato ed europeo, III,
2000.
A. BARBERA,
Il cancellierato come metafora, in L. ORNAGHI (a cura
di), La nuova età delle costituzioni, Bologna, Il Mulino, 2000.
R. CARTOCCI,
Come prima, più di prima: il quarto referendum elettorale,
Bologna, Il Mulino, 2000.
F. CLEMENTI,
L'elezione diretta del Primo Ministro: l'origine francese, il caso
israeliano, il dibattito in Italia, Quad. Cost., III, 2000.
M. ESPOSITO,
Annotazioni sui lavori della Commissione bicamerale, Rivista
di Diritto Costituzionale, 1998.
R.
S. FERLOSIO, Relitti, trad.
it. di D. MANERA, Milano, Garzanti, 1994.
G. FERRARA,
Le forme di governo, in G. AZZARITI (a cura di), Quale
riforma della Costituzione, Torino, Giappichelli, 1999.
R. Y. HAZAN,
Riforma elettorale e sistema partitico in Israele, Rivista
Italiana di Scienza Politica, n. 2, 1999.
S. MANGIAMELI,
La forma di governo parlamentare. L'evoluzione nelle esperienze
di Regno Unito, Germania ed Italia, Torino, Giappichelli, 1998.
M. OLIVETTI,
L'elezione diretta del Primo Ministro e la teoria delle forme di
governo, Studi Parlamentari e di politica costituzionale, 1997.
E. OTTOLENGHI, S. PASQUETTI,
Le elezioni israeliane del maggio 1999, Diritto Pubblico comparato
ed europeo, 1999.
G. PASQUINO,
Autopsia della Bicamerale, in D. HINE, S. VASSALLO (a cura
di), Politica in Italia, Bologna, Il Mulino, 1999.
G. PASQUINO,
L'opportunismo istituzionale (bis), Il Mulino, Bologna, 2000.
E. TERESI,
La strategia delle riforme, Torino, Giappichelli, 1998.