La forma di governo regionale: (poche)
certezze e (molti) dubbi tra qualità della legislazione e riforma
"federalista" della stato.
Marco Plutino
(Dottorando in Diritto pubblico interno e comunitario
presso la Seconda Università di Napoli)
1.Una premessa metodologica: la regione tra ente "politico"
e amministrazione.
Definendo sinteticamente la forma di governo come l'insieme dei rapporti
intercorrenti tra gli organi costituzionali dello stato, segnatamente
circa l'allocazione del potere politico, dunque, innanzitutto con
riferimento alla distribuzione dell'indirizzo politico, può sorgere
un dubbio circa la stessa possibilità di configurare una "forma
di governo" regionale, in senso tecnico. Il carattere "derivato",
ed in particolare non costituzionale (: non detentore pro quota di
sovranità) degli organi regionali osterebbe a tale definizione. La
quale è d'altra parte di natura stipulativa, dunque "disponibile"
a patto di precisazione adeguate (cfr. G. U. Rescigno; ora Pastore,
su questa rivista).
Tuttavia, a considerare la indubbia esistenza di un circuito dell'indirizzo
politico autonomo tra alcuni organi della regione, la dottrina prevalente
ha ritenuto di poter utilizzare la nozione con dignità scientifica.
Le regioni sono d'altronde diverse dagli enti locali proprio per la
natura politica, e non meramente amministrativa, tale da far ritenere
penalizzante la frequente utilizzazione di espressioni quali "organizzazione"
come oggetto della propria disciplina (Ruggeri). Si sorvola peraltro
sulla possibile distinzione, in base alla stessa dottrina, tra "forma
di governo", intesa quale "organizzazione" degli organi
regionali (organizzazione. "costituzionale", secondo la
terminologia di Paladin) e "forma di regione", trasposizione
sul piano regionale della nozione di forma di stato (rapporto tra
apparato regionale e comunità). Su tale distinzione si avrà modo si
tornare di seguito.
Ad ogni modo tale orientamento, quasi mai contestato, ha trovato
finalmente una conferma testuale nel nuovo art. 123 introdotto con
la legge cost. n. 1 del 1999 che menziona l'espressione "forma
di governo". Tale risultato, a parte la sua dubbia novità, poteva
essere diversamente raggiunto, e forse sarebbe stato più prudente
l'uso di circunlocuzioni. E' appena il caso di aggiungere che non
è necessariamente positiva l'uso di un termine tipicamente dottrinario
("teoretico.-dommatico": Mangiameli) quale quello di "forma
di governo" , giacchè l'ansia sistematizzatrice del legislatore
anche ove voglia apportare un quid di trasparenza, non di rado
va in direzione opposta (D'Atena cfr "riserva di legge"
ex l. n.400 del 1988) o ha finalità retoriche o di comunicazione politica,
anche contingente (si pensi all'uso del lemma "federale"
e alle sue varie declinazioni, poi espunto; cfr. infra). Del
resto ciò potrebbe rappresentare una innovazione formalmente rimarchevole
se è vero che autorevole dottrina, avalutativa in parola, ha ritenuto
che l'espressione non sarebbe mai comparsa finora in un testo costituzionale
(Barbera).
Per completezza va ricordato che l'orientamento per cui le regioni
hanno da sempre, ma ora più che mai con certezza, una propria forma
di governo, oggi incontra i dubbi di chi, progetto di riforma alla
mano, riscontrando nel merito del riparto di competenza un ruolo meramente
amministrativo della Regione, si è chiesto in cosa consistesse ormai
la sua strutturale "politicità" (Falcon).
Nella tradizionale dottrina però la definizione in via problematica
della forma di governo regionale è stata rapportata, dando per risolto
il nodo dell'esistenza, alle notevoli difficoltà di interpretazione,
frutto di una scarsa attenzione del Costituente e di una eccessiva
concisione del dato positivo (per tutti Paladin). Tale base di partenza
ha fatto da sempre ritenere insufficiente, ai fini dello studio della
forma di governo regionale, la interpretazione letterale della Carta
Costituzionale. La norma costituzione resta tuttavia giocoforza l'ancoraggio
di tutta la disciplina: tale ancoraggio è oggi da ravvisare nella
stessa legge cost. n. 1 del 1999 giacchè la restante parte della revisione
del titolo V, ormai giunto nel porto (quasi) sicuro della approvazione
in via definitiva, si occupa precipuamente o di tematiche rientranti
nell'articolazione della forma di stato o di quella che viene chiamata
la "forma di regione", con largo spazio ai rinnovati rapporti
con gli enti locali e gli enti regionali. Da questo punto di vista
la chiarezza della categorie nel legislatore costituzionale si è dispiegata
con apprezzabile precisione.
Del resto è evidente quanto la mutazione tanto della forma di stato
che della forma di regione incidano sulla stessa percezione della
forma di governo regionale e dei suoi operatori; ma con ciò non si
aggiunge nulla di diverso al tradizionale legame tra forma di stato
e di governo a livello statuale (ne rimarca anzi la tardiva differenziazione,
portato di un lungo processo storico, G. U. Rescigno).
2. La nuova potestà statutaria.
E' evidente che la forma di governo regionale è disciplinata innanzitutto
dal suo atto organizzativo fondamentale, cioè dallo statuto, "nei
limiti" di quanto dispone la Costituzione; in questo senso va
letta l'affermazione per cui è stato introdotto direttamente solo
un "canovaccio" di forma di governo (Cammelli). Il limite
costituzionale è ormai l'unico limite esplicito che incontra lo statuto;
l'aver espunto il limite dell'armonia con le leggi della Repubblica
è conforme alla (quasi) piena autodeterminazione della propria forma
di governo. Essendo divenuto lo statuto un atto anche formalmente
regionale, al di là della sua qualificazione, è indubbio che le regioni
siano, sulla carta, padrone in larga misura della propria forma di
governo. In precedenza si lasciava spazio ad una "organizzazione
interna" che di fatto non poteva che muoversi nel pur larghissimo
spettro dell'idealtipo parlamentare. E' noto che in fatto era prevalsa,
nelle regioni a statuto ordinario, una medesima lettura assembleare,
con una forte "centralità" del Consiglio. Tale situazione
era chiaramente prefigurata già nella legge Scelba del 1953 e portata
alle sue conseguenze estreme negli statuti del 1970 - 71. L'assetto
trovava piena rispondenza nel sistema delle fonti dato che attribuiva
all'organo legislativo la potestà regolamentare, proprio mentre veniva
definito quasi in tutte le soluzioni come il luogo della determinazione
dell'indirizzo politico e amministrativo (conferendo alla Giunta una
mera proposta: cfr. Paladin) e in certune di ogni competenza residuale;
e dall'incisione su questo assetto infatti, a conferma della idoneità
a esprimere le relazioni sostanziali tra organi, cioè a essere riflesso
e supporto della forma di governo, è iniziata la "riforma".
La diversa allocazione della potestà regolamentare è importante, anche
se giustamente viene privata di connotati "epocali" in base
ad elementi di fatto pregressi già largamente emersi (cfr. Angiolini).
Non manca neanche chi (R. Tosi), in base ad una interpretazione restrittiva
della norma costituzionale (art. 121 C. III Cost.) ritiene tale opzione
non chiaramente delineata nella espressione della "emanazione"
dei regolamenti, con la conseguenza che lo statuto potrebbe decidere
di "mantenere" la potestà in capo al Consiglio (contra
Falcon) o di individuare soluzioni intermedie (De Siervo). In conclusione
si tratta di un passaggio fortemente ambiguo e come tali si è riproposto
in prassi (si veda l'attenta analisi di Tarli Barbieri). Tale ambiguità
ci pare frutto anche del modo di legiferare, sempre più incline a
tecniche manipolatorie (da "taglia e incolla"), di cui non
vengono sempre apprezzati dal legislatore gli effetti.
3. La scelta della forma di governo, in generale.
La legge n. 1 del 1999 realizza per le regioni ad autonomia ordinaria,
una netta cesura: con una norma solo dispositiva, e dunque derogabile,
prevede una forma di governo improntata al "presidenzialismo",
creando una forma di governo "preferenziale" (R. Tosi).
Non mancano in verità caratteri "duali", come la contemporanea
elezione di presidente e consiglio, la previsione della mozione di
sfiducia (motivata) da parte del secondo verso il primo (sui cui rischi
cfr R. Tosi), e, ma in base ad una legge del 1995, la previsione di
un premio di maggioranza che tende ad associare al presidente una
maggioranza consiliare. Per certi versi insomma più una trasposizione
del parlamentarismo razionalizzato (o "neoparlamentarismo":
Pitruzzella, Volpi) con istituti suoi tipici che una forma monistica
di tipo presidenziale; ciò ha fatto dire in dottrina che il sistema
ha due "centralità" (Bin) o che porta in sé i segni di due
forme di governo (Ruggeri).
E' questo confusione (Mangiameli) o comunque le incertezze interpretative
che ne discendono (ancora R. Tosi) che spingono ad una valutazione
non sempre positiva del meccanismo della norma dispositiva o derogabile,
introdotto per la prima volta a livello costituzionale. Anche per
questa parte si torna all'attualissimo tema della "qualità della
legislazione" e del modo di produzione delle norme.
Del resto, va pure detto, che la necessità di un intervento di riforma
complessivo del titolo V, oggi intervenuto, forse rendeva preferibile
(o addirittura inevitabile?) un margine di elasticità delle norme.
E' un autore pure contrario a tale soluzione (nella quale vede il
rischio del ripresentarsi della "teoria dei poteri impliciti")
che ne fornisce implicita conferma laddove fa notare che contesti
normativi e politico-istituzionali diversi possono portare a lettura
profondamente distanti delle norme approvate (Mangiameli).
In ogni caso del tipo neoparlamentare (che di per sé si presta a
varianti significative e a interpretazioni difformi se non ad una
netta bipartizione, cfr Volpi) sicuramente non è accolta la regola
positiva della incompatibilità formale tra membri del consiglio e
della giunta, con evidente finalità di non svuotare l'alterità tra
controllati e controllori. Eppure significativa che tale regola, a
tutto beneficio della funzionalità del Consiglio, nella prassi va
affermandosi (ma i consiglieri non mostrano apprezzamento, con sorpresa
dei nostri Candido!) come incompatibilità di fatto o meglio scelta
preferenziale degli assessori all'esterno del consiglio.
Ad ogni modo se centro di tutto è la elezione diretta, non pochi
elementi problematici sorgono dal possibile superamento di tale previsione
con legge regionale, la quale rispetti i limiti fondamentali stabiliti
con legge della repubblica (sui quali infra). Un contesto proporzionalistico
potrebbe confliggere o creare negoziazioni permanenti con la logica
prevalente nella riforma della personalizzazione.
Dunque le regioni ad autonomia ordinaria, con i loro statuti, dovranno
rispettare le norme di rango costituzionale, salvo quelle dispositive;
le regioni ad autonomia differenziata, i cui statuti sono però approvati
con legge costituzionale, potranno modificare anche il titolo V della
Costituzione, con il limite unico dei principi fondamentali.
Per entrambe in ogni caso lo Statuto si pone come mera norma dell'organizzazione,
secondo il modello già proprio degli statuto ordinari, e non come
regolante anche il riparto delle competenze secondo il modello spagnolo
(D'Atena). In questo quadro generale riduttivo (che rende ancor più
retorico parlare di mini-costituzioni) è possibile parlare di "forma
di governo".
Rispetto all'organizzazione "interna" di cui il vecchio
art. 123 Cost., ha più senso oggi parlare di forma di governo regionale
in quanto l'organizzazione regionale viene ampliata al suo segmento
"costituzionale" (D'Atena, Paladin; in tal senso Ruggeri
parla dello statuto come "fonte costituzionale" della Regione).
E' indubbio, potenzialmente attivabile, l'accrescimento degli spazi
di libertà nella scelta delle opzioni, con la sola esclusione della
forma di governo direttoriale, che non pare praticabile per l'assenza
di un collegio con funzioni di capo dell'ente (Ruggeri) e degli estremi
parlamentari "puro" e assembleari, mentre restano praticabili
tutte le ipotesi intermedie (è ancora valida a riguardo l'osservazione
di Paladin) anche se, si può aggiungere, la norma lascia adito ad
alcuni dubbi interpretativi attorno al meccanismo della mozione di
sfiducia. I dubbi circa la regolamentazione di tali istituto potrebbero
ridurre di non poco la scelta statutaria (cfr. Volpi per una dettagliata
disamina delle interpretazioni possibili).
Così la scelta "preferenziale" operata dal potere di revisione
costituzionale ribalta la scelta pregressa dalla quale si ricavava
con nettezza l'esclusione della forma presidenziale (cfr. Paladin).
Ad ogni modo, solo per questa parte per la verità l'opinione citata,
che sottolinea la novità di una forma di governo, si sottrae ad un
certo formalismo, come viene del resto riconosciuto. Un problema di
ampiezza dunque, ma non per questo riducibile al solo dato "quantitativo".
L'esperienza della forma di governo regionale ha dimostrato del resto
quanto tale tematica sia interrelata a quella della forma di stato,
dall'assetto della autonomie, al sistema politico, alle leggi elettorali.
Non solo, ma la forma di governo regionale oggi si spinge anche a
comprendere i rapporti tra essa stessa (l'apparato nel suo insieme)
e la comunità regionale nel suo complesso, cioè la cd. "forma
di regione" (Ruggeri) con riferimento prevalente ma non esclusivo
agli enti infraregionali e all'organizzazione dei poteri. Si tratta
a ben vedere di quello che un tempo era configurato come contenuto
"eventuale" dello Statuto (benchè normalmente presente),
e che oggi deve essere oggetto di disciplina statutaria. In senso
parzialmente diverso vi è chi (Mangiameli) ritiene propria della stessa
definizione di forma di governo regionale quella che altri ritengono
essere la forma di regione, cioè la proiezione a livello regionale
della nozione dommatica di forma di stato.
Ciò che è oggi contenuto "necessario" della statuto non
per questo è anche "esclusivo" di questo perché è indubbio
che alla definizione della "forma di regione" debbano concorrere
con lo statuto, anche la norma costituzionale e la legge della Repubblica
in materia elettorale limitatamente ai "principi fondamentali".
4. L'organizzazione dettagliata della forma di governo ex l. cost.
n. 1 del 1999.
Dunque la sostanziale novità della legge, autonomia statutaria a
parte, resta la elezione diretta e a suffragio universale del Presidente
della Giunta regionale. Il precedente immediato, come è noto, è venuto
dalla spinta alla personalizzazione e al "presidenzialismo"
sperimentata con successo negli enti locali negli anni '90, a partire
dalla legge n. 83 del 1993. A fronte di tale situazione restava effettivamente
squilibrata la posizione del Presidente della Giunta regionale di
cui ancora si discuteva se fosse in posizione di supremazia rispetto
agli altri membri della Giunta o se fosse un primus inter pares.
Quanto al sistema di elezione la legge costituzionale contiene un
riferimento a ben tre discipline che vanno armonizzate: a quella costituzionale
("virtuale": Volpi) si aggiunge quella statutaria definitiva
ma futuribile, e quella "transitoria", vigente ma provvisoria,
stabilita all'art. 5. Alle norme statutarie corrisponderanno in futuro
dei "principi fondamentali" per i sistemi di elezione regionali,
stabiliti con legge della Repubblica.
Nelle regioni ad autonomia ordinaria dunque il capolista di una lista
regionale il quale abbia conseguito il maggior numero di voti e dunque
risulti vincente è (eletto) Presidente della Giunta, potendo nominare
o revocare (art. 122 co. 5) assessori. Questi potranno essere anche
esterni al Consiglio, secondo una lettura univoca ma non esplicita
delle norme, peraltro già ampiamente percorsa nelle vicende post-riforma.
In coerenza con tali poteri gli è attribuita la responsabilità e la
direzione dell'attività della giunta. E' prevista l'elezione di un
Vice Presidente, ma si tratta di disposizione di scarso interesse
scientifico dato che non è in grado di alternare minimamente i rapporti
tra Presidente (e sua Giunta) e Consiglio. Alla stregua di questi,
le dimissioni del Presidente o la sfiducia del Consiglio (al Presidente)
nonché i consuete altre vicende personali relative al Presidente,
accantonati altri meccanismi di dubbia efficacia, producono nuove
votazioni (con il rischio insito di un eccessivo ricorso ad esse).
In tal modo, con il meccanismo simul stabun simul cadunt, si
è cercato di realizzare un governo "di legislatura" (Mangiameli)
e superare l'endemica "mediazione partitocratica" (Pitruzzella)
che ha caratterizzato finora l'esperienza regionale facendole perdere
terreno da ultimo di fronte alla situazione nuova in cui hanno operato
gli enti locali (cfr. Scudiero), che produceva un oggettivo squilibrio
istituzionale e pericolose implicazioni sistemiche (si pensi al rapporto
tra un sindaco di una grande città eletto direttamente e il suo Presidente
regionale, uscito dalla mediazione in Consiglio o da una mera indicazione
preelettorale). Dunque un riequilibrio complessivo nella forma di
stato (ancora Pitruzzella) che non è detto che non produca un disequilibrio
nella forma di governo regionale che appare non poco appiattita sulla
figura del Presidente (rafforzata non solo dalla elezione). Senza
travalicare nell'esame del sistema delle fonti regionale, radicalmente
immutato, va appena osservato che tutte le innovazioni confermano
tale impressione, tanto che v'è chi ha parlato, di fronte alla forza
mediatica dispiegata, del compiaciuto "ruggito del Governatore"
(rilevando accuratamente la natura impropria del termine utilizzato
per designare il Presidente, tanto estraneo alla cultura giuridica
italiana quanto propria di un certo "machismo" pervasivo
della politica italiana).
Piuttosto va evidenziato (R. Tosi, Volpi) come il meccanismo immaginato
sia forse troppo rigido: a parte il caso raro di morte o impedimento
permanente in cui forse il rimedio delle elezioni è troppo drastico
(sarebbe bastata la elezione contestuale di un Vice Presidente per
far sopravvivere la maggioranza salda), va detto quanto all'altro
estremo si pecca per difetto giacchè un cd. ribaltore, se il suo divieto
era l'obiettivo della norma, resta possibile qualora il Presidente
lo appoggi, occorrendo semplicemente che egli muta la Giunta adattandola
alla mutata circostanza. Per questa via non è esclusa l'adozione di
una politica presidenziale di tipo trasformistico (Volpi). Quantomeno
resta impraticabile il ribaltone inteso come mutamento non di un settore
della maggioranza, cioè il trasfughismo, ma l'inversione delle parti
tra maggioranza e opposizione e tra Presidente e capo dell'opposizione
(che è in sostanza quanto avvenuto in molte regioni e nel parlamento
nazionale, forte della "centralità" nel sistema del parlamento,
attorno al meccanismo della fiducia). Ma si pensi ad un Presidente,
forte di una investitura che egli ritiene prettamente personale, che
mutasse tutta la Giunta appoggiandosi su un base parlamentare del
tutto diversa e opposta; cioè un ribaltone sì, ma del presidente,
che muta schieramento, reso possibile questo da qualche defezione
nella maggioranza. Ciò non è inverosimile almeno quando la sua maggioranza
è debole, o egli appartenga ad un settore "centrista"; mentre
proprio il contemporaneo "sfarinamento" di parte della maggioranza
sarebbe la condizione politicamente più facile da raggiungere, solo
considerando la presa che egli presumibilmente ha sulla sua maggioranza
e soprattutto la (quasi) inevitabile leadership sul partito di appartenenza,
in partito che ormai si vanno organizzando sempre più attorno ai propri
amministratori. Ancora: in presenza di significatici mutamenti politici
a livello nazionale, si tratta di uno scenario impraticabile ? D'altra
parte la forma di governo non sembra proprio orientarsi verso una
democrazia di "investitura" (R. Tosi; per la definizione
cfr. L. Elia) più che di "indirizzo", individuato il tratto
differenziale (Di Giovine) nell'assenza di un vincolo tra la elezione
diretta e un programma politico e un appoggio in questo caso consiliare?
Sono questi possibili effetti sgraditi, i motivi che spingono parte
significativa della dottrina ad auspicare una opzione meno personalista
ma più razionalizzata: vi può essere una relazione inversa tra i due
termini, anche se una scelta di questi tipo non passa necessariamente
per l'abbandono della formula della elezione diretta. Si potrebbe
esprimere efficacemente anche con un suo mantenimento pur in un contesto
di relazioni giuridiche e politiche più chiaro.
5. Il nuovo ruolo della regione nella comunità regionale e il
difficile rapporto giunta-consiglio (anche con riferimento
alla crisi dell'istanza rappresentativa in senso classico).
Ad ogni modo la riforma degli statuti, operata la scelta, qualora
fosse, come è presumibile, confirmativa dell'assetto previsto in generale,
in coerenza dovrebbe toccare i rami bassi dell'organizzazione: partendo
dall'enunciato generale del divieto di una gestione diretta dell'amministrazione,
conforme alla sussidiarietà e alla politicità dell'ente regionale
(volta a farne il centro di definizione concertata di politiche gestionali
degli enti locali: Corpaci; in tal senso pure Vandelli sottolineando
il carattere non gerarchico di tale centralità). Si tratterebbe di
realizzare un modello di giunta per staff e uffici (Cammelli; Corpaci)
con implicazioni sul ruolo della dirigenza e sul reclutamento, caratterizzata
da efficienza e flessibilità. Attualmente invece non vi è chi non
veda in ogni amministrazione regionale i segni della rigidità e dell'inefficienza,
talora sistematici. Insomma è da riformare tutta la macchina decisionale
(Bin). Del resto l'esperienza ormai corposa dei nuovi comuni dà utili
indicazioni, anche se questi sono stati disegnati in buona parte dal
centro mentre vi sono seri dubbi sulla capacità di molte regioni,
e segnatamente dei consigli regionali, di aprire tale fase. Prima
ancora che di competenze è un problema politico: come è pensabile
che i consigli si privino generosamente di attribuzioni, passaggio
inevitabile, data la "crisi" di vocazione dei collegi negli
enti locali? C'è da aggiungere inoltre, e anche questo già avviene
tanto negli enti locali che nelle nuove regioni, che i consiglieri
non solo hanno poche possibilità di entrare in giunta (facendosi largo
ricorso a esterni, sulla base della piena fiducia al presidente) ma
anche in tal caso, ne sarebbero fortemente ridimensionati rispetto
ai "ministrini" che abbiamo conosciuto nei decenni scorsi,
depositari dei rapporti "verticali" con l'organo ministeriale
e la commissione parlamentare omologa e gestori di ingenti risorse.
Ciò mentre i consigli perdono indubbiamente poteri di nomina (fonti
di potere e consenso clientelare) e soprattutto perdono il monopolio
della produzione normativa (con relativa crisi della legge regionale,
già scavalcata dalla dimensione comunitaria e nazionale come base
per l'azione amministrativa). Da questo punto di vista, le proposte
di ritocco del sistema delle fonti (su cui in particolare Bin: es.
riserva consiliare; contra questa ipotesi De Siervo,
peraltro concordante con l'intenzione che muoveva l'autore) corrispondono
ad altrettanti riequilibri della forma di governo regionale nel tentativo
di rivitalizzare un organo agonizzante, che sarebbe tentato di rivalersi
boicottando, incamerando tensioni politiche e così via. Del resto
la rottura del tradizionale continuum nel cursus honorum:
consigliere-assessore, porta anche ad una rottura del continnum
consiglio-giunta che da parte della maggioranza, se non deve portare
al mancato sostegno alla giunta, del resto la rende fortemente solidale
tutto il consiglio.
Ciò spingerebbe, secondo una consolidata risposta che si pone quasi
come clausola di stile ogni qual volta un organo perde parte del proprio
potere decisionale e condizionante, verso una rivalutazione della
funzione di "controllo". Tuttavia non si può non essere
consci della ambiguità perdurante di tale espressione, la quale, riferita
soprattutto alle istituzioni rappresentative, (più che ad un organo
giurisdizionale) resta sommamente dubbia tanto da rappresentare oggi
una delle frontiera più sfuggenti dell'indagine parlamentarista e
politologica (per una analisi generale cfr. Lupo, sottolinea la necessità
dell'accoppiamento con altre espressione fino ad uno svuotamento della
figura di contenuti propri Manzella).
Tuttavia se la funzione controllo non può essere considerata al momento
né salvifica né può essere sopravvalutata in assenza di risultanze
scientifiche non definitive ma almeno significative, è possibile tuttavia
spingere senz'altro sull'informazione e della partecipazione, non
a caso spesso associate dalla dottrina al "controllo". Vi
chi rimarca poi il ruolo che potrebbe svolgere il consiglio nella
cd. alta amministrazione (Ruggeri) ma anche tale riferimento riporta
ad un dibattito che è ben noto nelle problematiche attuali di qualsiasi
forma di governo nazionale.
Insomma, la crisi dell'organo consiliare per questa parte non pone
problemi diversi dalla crisi dell'istanza rappresentativa in senso
classico a tutti i livelli. Il tema della qualità e della riqualificazione
della legislazione (cfr. ad es. D'Aloia-Mazzina e l'ampia bibliografia
ivi richiamata), ormai consolidato a livello nazionale, non è ovviamente
"la" risposta, ma è pur sempre un riferimento minimo (a
pensare l'affermata "sovranità" fino a pochi decenni or
sono dei parlamenti) ma di sicuro impatto, e dunque obbligato di ogni
dottrina che si interroga su tale rilancio. In tale quadro è infatti
presente anche nella più sensibile dottrina che si interroga sul "nuovo"
ruolo del Consiglio (cfr. Bin).
A tale proposito si vuole notare che la dottrina, concorde alla necessità
e urgenza di riscrivere gli statuti, non ha richiamato finora con
eguale forza la necessità di riscrivere i regolamenti interni dei
consigli, pur deplorando da sempre il modello consociativo che proprio
in tale sede ha trovato innanzitutto fondamento. Non si tratta di
un adempimento eventuale ma di un passo non meno indispensabile per
completare la riforma, che altrimenti rischierebbe di inceppare nel
conflitti interistituzionale in via permanente.
6. Alcuni spunti problematici conclusivi, attinenti al merito
e al metodo.
La legge costituzionale n. 1 del 1999 intendeva anticipare, soprattutto
dopo il fallimento della cd., Bicamerale, e in attesa dell'approvazione
della riforma del titolo V della Costituzione, la cd. riforma federalista.
Questa è in realtà, come noto, una compiuta definizione di Stato autonomistico
(Falcon) o regionale (D'Atena), pienamente conforma all'art. 5 della
Costituzione, che superasse l'interpretazione restrittiva che ha incontrato
il nostro stato regionale (tale da far dire ad un autore che piuttosto
che questo sono nate le regioni: Cheli).
La facoltà di una potestà regionale concorrente in materia elettorale
(art. 122 co. I) è perfettamente coerente con tale volontà se si considera
il peso che ha la legge elettorale nel modellare la forma di governo.
Lo svolgimento attuale di una fase di elaborazione dei nuovi statuti
svolge certo un ruolo non secondaria nella definizione della forma
di governo regionale. Ma l'attenzione sulla potestà in materia elettorale
se possibile è più grande perché è l'unico elemento che non lascia
impregiudicato, e anzi può incidere fortemente, su un limite forte
da sempre individuato nell'esperienza regionale: l'assenza di una
articolazione non verticistica del sistema politico. L'opzione della
elezione diretta del Presidente non pare sufficiente giacchè la sua
stessa scelta, si intende del candidato, come le alleanza sono state,
nella prima esperienza della novella costituzionale, introiettate
nella spinta verticalizzazione del sistema politico che ha reso e
rende ancora deboli i gruppi dirigenti regionali, speculari le coalizioni
a tutti i livelli, strumentali le iniziative politiche regionali rispetto
al livello "nobile". Del resto i presidenti subiscono la
politica "dal centro", soprattutto nei momenti critici,
perché aspirano a giocarvi da protagonista un domani.
Va aggiunto per la verità che la possibilità di avere leggi elettorali
differenti, ha spinto qualcuno a preoccuparsi più per la tenuta del
sistema politico nazionale, alimentato da una base frammentata e occasionale
(Barbera), che non a preoccuparsi della centralizzazione della decisione
politica (peraltro tutt'altro che sconosciuta, e anzi forse inevitabile,
anche in sistemi compiutamente federali: Germania). Lo stesso autore
peraltro, con contraddizione solo apparente, auspica una effettiva
riforma politica regionale. Senonchè tale riforma spesso va in direzione
opposta rispetto a quella auspicata in genere (cioè un "federalismo"
di gruppi dirigenti) e non mancano i segni, in verità a tutti i livelli,
dello svuotamento delle classi dirigenti a favore del "partito
personale" (la formula è stata coniata da M. Calise, ed è tanto
più suggestiva se calata nelle organizzazione regionali e attorno
agli amministratori direttamente eletti). Vi è un equilibrio molto
difficile da realizzare tra centro e periferia, deve quasi ogni soluzione
sembra complicare le cose.
In conclusione c'è da sperare che le regioni sappiano cogliere l'occasione
rappresentata dai nuovi statuti e dalla nuove leggi elettorali per
rovesciare, insieme al riparto della competenza, almeno i flussi dei
percorsi politici in modo da consolidare, su una forte esperienza
amministrativa, la rappresentatività dei leader nazionali rispetto
alla condizione che genera sempre più insofferenza di dirigenti di
partito a vita (in tal senso cfr. Fabbrini).
Eppure, a proposito dello sviluppo in germe di tali processi "autonomistici",
come non temere, sul piano organizzativo, sempre le regioni ad autonomia
ordinaria, l'interpretazione dei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della repubblica, stante i precedenti (Barbera
e Ruggeri, il quale auspica in tal caso un'opera sanzionatrice della
giurisprudenza)?. Certamente non si vuole affermare che l'attuale
legge elettorale regionale sia perfetta, ed anzi è stata definita
"sicuramente la più brutta del mondo" (Bin). Del resto è
ben difficile che alla dubbia riforma in concreto della forma di governo
a mezzo dei nuovi statuti faccia da pendant una riforma del sistema
elettorale.
Dal fronte opposto (quello dell'eccesso dell'autonomia, fino alla
disgregazione della Repubblica una e indivisibile) appare in verità
non prossima ma neanche del tutto irrealistica la tesi di chi (Ruggeri,
Pitruzzella e più esplicitamente con riferimento alle leggi elettorali
Barbera) vede nella piena autodeterminazione quanto alla f.d.g. a
fronte della mera presenza di principi fondamentali statali, un elemento
potenzialmente distruttivo della comunità. Tesi a caldo molto sostenuta
(contra vivacemente Cammelli), ma che è stata riferita, pare,
non tanto allo spazio eventuale per atti eversivi, quanto per la l'incapacità
normativa e politica, pur alla luce del principio della leale cooperazione
tra stato e regioni, di gestire soluzione troppo differenziate tra
loro. Va detto anche che la esperienza rende i comportamenti delle
regioni piuttosto compatti (e compattati da quelle poche in gradi
davvero, per identità e cultura politica, di produrre innovazione
istituzionale e che non a caso sono le prime ad esercitarsi sugli
statuti); inoltre è stato ripetuto che il meccanismo formalmente dispositivo
ben difficilmente sarà in pratica rovesciato dalla regione la quale
tornasse sui passi del legislatore costituzionale, Ciò sia per noti
fenomeni di viscosità (ben presenti nel legislatore: difficoltà politiche,
rendite di posizione, lunghezze tecniche; infine si richiama il cd.
vincolo politico ma contra Mangiameli) sia perché il mutamento
produrrebbe verosimilmente una perdita di concorrenza in termini di
efficienza e visibilità, la quale oggi riposa in massima parte sul
ruolo presidente della Giunta. A tale proposito è noto il fenomeno
della cd. concorrenza istituzionale, inevitabile in certa misura anche
laddove si utilizzassero, quando all'allocazione delle risorse, metodi
cooperativi.
Pare una conferma della tesi che si espone, il processo di riforma
degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata fortemente
omologato nei suoi primi passi parlamentari. Da questo punto di vista
sarebbe stato più facile immaginare un processo di tipo contrario:
una f.d.g. dipositivamente parlamentare modificata in senso presidenziale
per acquisire visibilità ed efficienza.
Non mancano infine considerazioni che evidenziano anche vincoli propriamente
giuridici nella scelta della forma di governo situati in varie disposizioni
della legge costituzionale n. 1 del 1999.
In definitiva la presenza di una normativa generale ma derogabile,
non immediatamente vigente e di una transitoria e vigente, contribuiscono
a configurare situazioni teoriche di un qualche interesse. Viene introdotta
una disposizione di principio prevedendo una immediata disciplina
transitoria e comunque la derogabilità da parte di una definitiva.
Vi è chi a proposito ha avvicinato tale situazione ad una "rottura
autorizzata", con riferimento alla tradizionale configurazioni
di rotture della Costituzione (cfr. C. Mortati) aggiungendo subito
che tuttavia tale figura non giunge a realizzarsi per l'assenza di
una pariordinazione tra le norme confliggenti. In ogni caso desta
qualche perplessità quanto alla normativa generale, l'introduzione
di norme che possono essere puramente virtuali. Ma a serie considerazioni
critiche quanto al metodo si espone anche la normativa transitoria.
Eppure quando anche si mantenesse la soluzione attuale i nuovi spazi
di autonomia statutaria comunque sono idonei a produrre delle differenze
significative tra regioni, con alcune che già si segnalano per dinamismo
e novità delle soluzioni e le altre che, se va bene, semplicemente
sono "a rimorchio" (Clarich per il quale è evidente che
la autonomia non si improvvisa da un giorno all'altro).
Un punto problematico di non poco momento, collegato alla tematica
precedentemente trattata è lo scostamento oggettivo, per limitarci
all'intervento costituzionale, rilevato da attenta dottrina tra la
disciplina generale o di principio e quella transitoria, immediatamente
vigente e già operante con le elezioni del 16 aprile 2000 (Volpi).
Mentre in un caso si tratta solo di una specificazione che non collide
ma di integra con la disciplina generale, vi sono invece due importanti
fronti di problematicità.
Nella disciplina transitoria, ad oggi vigente, non è previsto lo
scioglimento del Consiglio nel caso di rimozione del Presidente in
carica né pare estensibile analogicamente l'altra disciplina giacchè
le altre vicende riguardanti il Presidente sono puntualmente richiamate
(Volpi). Ciò apre una lacuna non facile da colmare giacchè non è chiaro
come la legislatura debba proseguire, mentre parrebbe certo che possa
proseguire.
In secondo luogo le dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio potrebbe non essere idonea non solo a far
decadere la Giunta o sciogliere il Consiglio, con effetti di una votazione
anticipata, ma addirittura neanche a dar luogo alla sostituzione dei
consiglieri dimissionari mediante surroga.
Va detto infine (ancora Ruggeri) che la posizione del Presidente
al momento, e dunque tendenzialmente, pare realmente differenziata
tra i due tipi di regioni; ciò segna un oggettivo appiattimento della
distinzione in crisi per molti versi (ragioni storiche, patto di stabilità
interno, disegno istituzionale a geometria variabile, etc). Ma anche
questo non è un elemento di riflessione nuovo ed una delle ultime
conferme sulla necessità di ripensare il carattere della specialità.
BIBLIOGRAFIA
Angiolini, Vittorio, Il sistema delle fonti, in Le
Regioni, 2000.
Baldini, Vincenzo, Dal referendum regionale al limite
dell'ordine politico e costituzionale dello Stato: considerazioni
critiche su un "parametro" di legittimità costituzionale,
in Arch. Dir. cost., 1997.
Barbera, Augusto, La "elezioni diretta"
dei Presidenti delle Giunte regionali: meglio la soluzione transitoria?,
in Quad. cost., 1999.
Bin Roberto, Il ruggito del Governatore, in Le Regioni,
2000.
Bin, Roberto, Reinventare i consigli, in Il Mulino,
2000.
Bin, Roberto, Riforma degli Statuti delle Regioni
e riforma delle fonti regionali, in Le Regioni, 2000.
Cammelli, Marco, La sussidiarietà presa sul serio,
in Il Mulino, 2000.
Cammelli, Marco, Considerazioni sulla riforma regionale,
in Le Regioni, 2000.
Cheli, Enzo, Sullo sviluppo delle autonomie in Italia:
dal modello alla prassi, in Scritti in onore di Predieri, Milano,
1996.
Clarich, Marcello, Statuti per differenziare, in Il
Mulino, 2000.
Corpaci, Alfredo, Sistema amministrativo regionale
ed enti locali, in Le Regioni, 2000.
D'Aloia-Mazzina, Qualità della legge e giustizia costituzionale:
appunti intorno ad una questione aperta, in "Le fonti del diritto
tra Governo e Parlamento nella prospettiva della giurisprudenza costituzionale",
Jovene, 2001 (in corso di pubblicazione).
D'Atena, Antonio, La nuova autonomia statutaria delle
regioni, in Rass. parl., 2000.
De Siervo, Ugo, Il sistema delle fonti, in Le Regioni,
2000.
Elia, Leopoldo, Governo (forme di), in Enc. Dir.,
Vol. XIX, Milano, 1970, p. 634 ss.
Falcon, Giandomenico, Considerazioni sulla riforma
regionale, in Le Regioni, 2000.
Falcon, Giandomenico, Il Governo e il progetto di
"ordinamento federale" per la Repubblica, in Le Regioni,
1999.
Falcon, Giandomenico, Regione e ruoli: la difficile
identità regionale, in Il Mulino, 2000.
Mangiameli, Stelio, Aspetti problematici della forma
di governo e della legge elettorale regionale, in Le Regioni, 2000.
Manzella, Andrea, La funzione di controllo (sintesi).
Relazione al Convegno dell'Aic, Firenze 13 ottobre, 2000.
Mariucci, Luigi, L'elezione diretta del presidente
della regione e la nuova forma di governo regionale, in Le istituzioni
del federalismo, 1999.
Martines-Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale,
2000.
Mortati, Costantino, Costituzione (dottrine generali),
Enc. Dir., vol. XI, 1962, p. 139 ss.
Paladin, Livio, Diritto regionale, Cedam, Padova,
2000.
Pastore, Fulvio, Autonomia statutaria e forma di governo
regionale, in http://www.cahiers.it/
Pitruzzella Giovanni, Sull'elezione diretta del Presidente
regionale, in Le Regioni, 1999.
Pitruzzella, Giovanni, Forma di governo regionale
e legislazione elettorale, in Le Regioni, 2000.
Rescigno, Giuseppe Ugo., Forme di Stato e forme di
governo. I) Diritto costituzionale, in Enc. Giur., vol. XIV, 1989.
Ruggeri, Antonio, In tema di elezione diretta dei
Presidenti regionali e di altri profili attinenti all'organizzazione
regionale (prime notazioni), in Le Regioni, 2000.
Scudiero, Michele, L'elezione diretta del sindaco
tra riforme istituzionali e trasformazioni del sistema politico, in
Le Regioni, 1993.
Tarli Barbieri, Giovanni, La potestà regolamentare
delle Regioni dopo la l. cost. 1/1999, in Le Regioni 2000.
Tosi, Rosanna, I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie:
procedimento e limiti, in Le Regioni, 2000.
Tosi, Rosanna, Incertezze ed ambiguità della nuova
autonomia statutaria, in Le Regioni, 2000.
Vandelli, Luciano, Considerazioni sui rapporti tra
Regioni ed enti locali nella prospettiva dei nuovi Statuti, in Le
Regioni, 2000.
Volpi, Mauro, Considerazioni di metodo e di merito
sulla legge costituzionale n. 1 del 1999, in Pol. Dir., 2000, p. 203
ss.