PROFILS CONSTITUTIONNELS DE LA PROCREATION
MEDICALEMENT ASSISTEE
Franca Meola, docteur en droit
Si l'on relit la Constitution
en vue d'en tirer l'indication de principe relative a' l'admissibilité
ou non des nouvelles techniques de procréation
comme modalités d'exercise du droit de procréer, au
cas où le droit ne puisse pas etre exercé naturellement, il est probable
qu'on èclaircira les doutes sur l'acceptation
général des techniques citeés ci-dessus dans le domaine
juridique.
PROFILI
COSTITUZIONALI DELLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA
Franca Meola
(laureata in giurisprudenza)
Le
possibilità schiuse all'appagamento del desiderio di un figlio dalle
più moderne tecniche di procreazione medicalmente assistita e il sempre
più frequente ricorso sociale alle stesse animano uno dei più delicati
dibattiti della bioetica, in cui gli interrogativi etici sollevati
dagli straordinari sviluppi che le scienze biomediche hanno conseguito
in materia, grazie a tecnologie altamente sofisticate, anche di manipolazione
genetica, si accompagnano a preoccupazioni di natura più propriamente
normativa riguardanti la definizione del trattamento giuridico da
riservare a tali tecniche, nonchè a chi è oggetto e frutto del ricorso
alle stesse: l'embrione.
La sempre più pressante
richiesta di un "ordine giuridico" che valga a garantire un "ordine
tecnologico" (d'Avack) e, quindi, a prevenire nonché a dirimere eventuali
situazioni conflittuali tra nuovi e vecchi protagonisti del momento
in cui si radica l'esistenza umana, ossia quello procreativo, permettendo
applicazioni di tali tecniche non lesive degli interessi degli stessi,
ancora oggi, purtroppo, non ha trovato nel nostro Paese alcun ascolto
sul piano legislativo.
Al crocevia con questioni
bioetiche, quale quella in esame, che, per la loro diretta incidenza
su momenti assai rilevanti della vita di ciascuno, più delle altre,
impongono un attento, ponderato, delicatissimo bilanciamento dei contrapposti
interessi in campo, l'organo legislativo italiano, mal districandosi
tra difficoltà tecniche, dubbi etici e necessità giuridica, sembra
incapace di esercitare quella funzione "arbitrale" che istituzionalmente
gli spetta.
Il vuoto normativo che
ancora oggi permane in materia, ancor più del trascorso, acceso e
pur infruttuoso dibattito parlamentare, esprime, in maniera paradigmatica,
le indubbie difficoltà in cui il diritto, nella specificità della
sua riflessione sull'argomento, riguardante l'an prima ancora
del quomodo legiferare, s'imbatte nel disciplinare la nuova
realtà della procreazione artificiale che, alla genericità della nozione
convenzionalmente usata per indicarla, contrappone nelle sue diverse
applicazioni (inseminazione omologa, inseminazione eterologa, FIVET,
GIFT, maternità surrogata etc.), e per la diversità degli interessi
meritevoli di tutela che di volta in volta esse richiamano, differenti
e specifiche problematiche.
Al tempo stesso, però,
quel vuoto, già stridente con la pressoché generale regolamentazione
legislativa della materia da parte degli ordinamenti giuridici d'Oltralpe,
cozza con la necessità, oramai improcrastinabile, di dare contezza
giuridica delle nuove relazioni sociali e parentali create dalla scienza,
nonché certezza del loro status ai suoi figli.
In particolare, "di fronte
a tecnologie della riproduzione già in grado di sconvolgere i sistemi
di parentela e l'ordine di procreazione" (Rodotà) e alla sempre più
prepotente immagine di un vero e proprio Far West della provetta,
quotidianamente alimentata dalla mancanza di regole legislative che,
in questi anni, ha favorito la traduzione in realtà di tutte le possibilità
offerte dai laboratori alla realizzazione di un progetto filiale senza
un'adeguata ponderazione delle conseguenze, specie giuridiche, ad
esse connesse, s'impone, in una rinnovata riflessione sulla tematica
in esame, ed in prospettiva de iure condendo, una nuova modalità
di approccio alla stessa che valga a superare l'attuale empasse
del legislatore.
La strada, già tracciata
dalla più recente giurisprudenza, risale alla Carta costituzionale,
conduce ad una rilettura della stessa alla luce della tumultuosa trasformazione
tecnologica di questi anni, ma soprattutto ne esalta l'impianto personalista
assumendo i valori, i beni e gli interessi afferenti alla persona
quali referenti privilegiati per fondare scelte che relativizzino
sul piano giuridico i conflitti innescati dalla medicina riproduttiva.
Il ricorso alle tecniche
di fecondazione artificiale pone una serie di questioni irrisolte:
legittimità del ricorso alle tecnologie riproduttive; liceità delle
singole tecniche; individuazione dei soggetti legittimati ad accedervi;
limiti all'uso delle stesse; conseguenze del loro utilizzo sulle posizioni
dei soggetti coinvolti e, in specie, su quella del "figlio della provetta".
Sottesa a queste è la
discussa portata e la ancor più controversa definizione della valenza
costituzionale di un diritto rispondente al più intimo dei bisogni
dell'uomo: procreare.
Riconosciuto implicitamente
da numerose convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, quali
l'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'art.12
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, l'art. 23 del Patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici e, oggi, dall'art.9 della Carta Europea
dei diritti fondamentali, nel nostro ordinamento l'esistenza di tale
diritto trova una sua diretta ed espressa affermazione non già a livello
costituzionale, ma in una legge ordinaria, la 194/78 che, in incipit
(art.1), garantisce "il diritto alla procreazione cosciente e
responsabile".
Significativamente, dunque,
il legislatore italiano stigmatizza il riconoscimento del diritto
di procreare in una legge evocativa di un ulteriore e mai sopito dibattito
bioetico, ossia quello sull' interruzione volontaria della gravidanza,
e puntualmente lo connota in termini di diritto cosciente e responsabile.
Si è al riguardo osservato
che, "anche per il contesto in cui la norma è inserita, l'enunciazione
pone una situazione di libertà nei confronti dello Stato" (Gorassini).
Sotto tale angolo prospettico, e ai fini della nostra indagine, la
norma de quo ha una portata tuttavia minimale, in quanto non fa che
acclarare un dato giuridicamente inconfutabile.
Nell'interrogarsi sull'esistenza
di un diritto di procreare, Rodotà, infatti, nota come la risposta
affermativa a questa domanda non è stata mai contestata a fronte della
tentazione degli Stati di interferire nell'area delle decisioni più
intime e, dunque, dinanzi alla " pretesa di regimi più o meno autoritari
di pianificare rigidamente le nascite, di imporre la sterilizzazione
o l'uso di tecniche contraccettive o il ricorso all'aborto, di sanzionare.il
superamento di un certo numero di figli per famiglia o per persona,
di limitare il diritto alla procreazione per determinati gruppi etnici
e sociali".
L'assoluta contrarietà
di tali pratiche ai valori di libertà e dignità umana rende il principio
espresso, e la norma che lo enuncia, indiscutibilmente parte fondante
e già acquisita del nostro patrimonio giuridico.
Purtuttavia, la disposizione
in esame ha un rilievo del tutto particolare nella ricostruzione dei
caratteri e dei contenuti del diritto di procreare.
Nel sancire l'indifferenza
dei pubblici poteri rispetto alla scelta dei singoli di usare o meno
le proprie forze generative, il legislatore rimarca la libertà di
tale scelta garantendo che la stessa avvenga in maniera cosciente
e responsabile.
Da ciò, dunque, l'obbligo
incombente sullo Stato "di predisporre i mezzi necessari perché gli
interessati possano prendere coscienza dei modi attraverso cui la
procreazione si libera dalla cogenza sessuale" (Gorassini).
Libertà di scelta, rispetto
ad ogni possibile ingerenza dello Stato; coscienza e responsabilità
della stessa, grazie anche all'intervento dello Stato: si afferma
qui, riguardo alla volontà di procreare, un binomio, "libertà-responsabilità",
destinato sempre più, e specie oggi, ad informare di sé, nonché a
fondare, i rapporti parentali.
Delineato, sia pur nei
suoi tratti essenziali, il diritto di procreare, quale riconosciuto
dalla legge del '78, è possibile, in un approccio critico a quest'ultima,
individuare la prospettiva in cui si colloca per quindi risalire a
quei principi e valori costituzionali di cui essa si fa interprete.
L'analisi ne tocca, allora,
sia pur fugacemente, i contenuti, gli effetti, ma soprattutto le finalità.
Sotto il primo profilo,
è indubbio che, sia pur già schiuse dalla diffusione delle tecniche
contraccettive, la possibilità di riappropriarsi del proprio corpo
nonché la libertà di autodeterminarsi rispetto a scelte che, naturalmente,
lo coinvolgono vengono ora, e proprio in forza di tale legge, accentuate
dal ricorso, che essa garantisce, all'interruzione volontaria della
gravidanza.
Ancor più, grazie alla
scissione tra sessualità e riproduzione così creatasi, la nascita
di un figlio si atteggia come realizzazione di una possibilità di
scelta oggi offerta, laddove in passato regnava "il caso e la necessità"
(Rodotà).
Soprattutto, però, in
conseguenza della crisi dei valori e dei principi sui quali si reggeva
l'istituzione familiare prima della riforma del '75, e che si rispecchia
nel disperdersi dell'unità della figura familiare in un "pluralismo
dei modelli sociali di famiglia" (Baldini), la legge recupera la dimensione
individuale del fenomeno procreativo e la sua centralità nel processo
di affermazione dell' identità personale.
Il punto merita attenzione.
Si è acutamente osservato
(Gorassini) che il legislatore (art.1 L.194/78) non fonda, bensì,
più limitatamente, riconosce il diritto di procreare.
La condivisa veridicità
di tale affermazione rimanda, così, ad una rappresentazione della
procreazione quale svolgimento di una libertà "naturalmente" spettante
all'individuo (Baldini).
In particolare, però,
la traduzione legislativa in termini di diritto di tale libertà, in
prospettiva costituzionale, suggerisce la connotazione della procreazione
quale strumento (direi, il più significativo) attraverso cui si realizza
il libero svolgimento della personalità umana.
Al di là della funzione
sociale, non più legata ad una dimensione squisitamente familiare,
la procreazione viene riscoperta dal legislatore nella sua valenza
più intima e personale, grazie ad una più attenta e puntuale lettura
del dettato costituzionale.
Se, come è stato puntualmente
osservato, " la tutela della vita e della dignità umana" (valori fondamentali
del nostro sistema costituzionale) " non può non ricomprendere, riconoscere
e garantire a ciascun soggetto il libero esercizio della propria funzione
procreativa".. " è proprio nella considerazione della primaria esigenza
di tutelare l'uomo in quelle che sono le sue funzioni più intime e
personali a prescindere dal contesto, familiare o meno, in cui si
manifestano, che emerge con forza l'importanza del momento procreativo
per la realizzazione della personalità del soggetto e il suo configurarsi
in termini di libertà, anzi, meglio di diritto".
Di conseguenza, la mancata
espressa menzione nel testo costituzionale del diritto di procreare
non ne preclude affatto la costruzione in termini di diritto costituzionalmente
garantito, quale si fonda sicuramente sugli artt. 29,30,31Cost. che,
nel tutelare la famiglia e la filiazione, indubbiamente involgono
nelle loro previsioni la tutela dell'evento procreativo in quanto
strumentale ai fini delle stesse.
Ancor prima, però, è
in base all'art.2 Cost. e, per la vocazione personalista della nostra
Costituzione, che " il diritto di procreare si configura come diritto
fondamentale dell'individuo, espressione di libertà ed autonomia della
persona che incontra nelle sue manifestazioni i limiti derivanti dalla
necessità di rispettare altri valori fondamentali costituzionalmente
garantiti (diritto alla salute, diritto dei figli ad essere mantenuti,
istruiti ed educati dai propri genitori etc.).
Nella traduzione legislativa
del dettato costituzionale, e giusta la puntuale e corretta interpretazione
dello stesso, "l'esercizio della capacità procreativa costituisce",
allora, "una prerogativa della persona umana, che il diritto non può
né imporre, nè negare" (Baldini).
Acclarata la valenza
costituzionale del diritto in esame e la rispondenza dello stesso
all'impianto personalista del nostro testo fondamentale, che pone
la persona, il suo benessere, l'armonioso e pieno sviluppo della personalità
umana al vertice del catalogo assiologico su cui esso si fonda, occorre
maggiormente scandagliarne la portata, al fine di stabilire se il
principio di libertà che lo informa valga ad abbracciare quella "ulteriore
modalità di suo compimento che è la fecondazione artificiale" (Furgiuele).
E' fin troppo evidente
che la richiesta d'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita sottende la rivendicazione del diritto di procreare. Qui,
però, tale diritto s'atteggia non più come pretesa di libertà da ogni
interferenza esterna riguardo alla scelta di procreare o meno, bensì
come domanda d'accesso a quegli strumenti forgiati dalle scienze biomediche
per soddisfare "artificialmente" un desiderio assolutamente naturale:
quello di un figlio.
Dalla libertà inerente
l'an si passa oggi alla richiesta di riconoscimento di una
libertà riguardante il quomodo procreare che, però, risulta,
conformemente allo spirito della Costituzione, pur sempre strumentale
al programma di promozione e realizzazione della persona umana.
Tuttavia, in questo passaggio
dall'an al quomodo, il dibattito teso alla regolamentazione
delle nuove frontiere della medicina riproduttiva perde di vista la
centralità dell'evento procreativo, ma, così facendo, sembra falsare
il senso e la portata costituzionale del diritto di procreare.
Molti, in verità, sono
stati gli argomenti utilizzati in questi anni al fine di negare spazio,
nel mondo giuridico, alla procreazione artificiale.
Si supera qui, per assoluta
inconsistenza, l'obiezione che fa leva sull'inesistenza di un diritto
di procreare e che, al contrario, trova nel testo costituzionale e
nella più generale normativa internazionale, ed oggi europea, un sicuro
fondamento; e si tralascia la più complessa questione dei limiti che,
nel balancing test, pur sempre possono essere ad esso opposti nel
riconoscimento di superiori diritti o valori costituzionalmente garantiti,
in quanto logicamente successiva al tema del presente contributo.Si
sofferma piuttosto l'attenzione sulla sottile distinzione operata
tra fine della procreazione e mezzi per raggiungerlo su cui, tra l'altro,
si è fondata la strenua opposizione condotta in questi anni per negare
addirittura la rispondenza delle nuove tecniche procreative alla lettera
della Costituzione.
L'argomento è assolutamente
inconsistente o, meglio, come nota Rodotà," poco persuasivo" perché
"in un quadro modificato dalla tecnologia, accettare tale distinzione
significa affermare che è costituzionalmente garantita la procreazione
naturale e non quella medicalmente assistita, introducendo una limitazione
della garanzia costituzionale di per sé difficilmente sostenibile".
Ecco così di nuovo riaffiorare
l'esigenza di una corretta e al tempo stesso evolutiva interpretazione
delle norme costituzionali che valga ad indirizzare il legislatore
nelle sue scelte, ma soprattutto a meglio fondare queste ultime, ancorandole
a parametri più certi e più robusti di quelli contingentemente legati
a giochi politici o a ricatti etici.
Se, allora, si rilegge
la Costituzione per trarne quell'indicazione di principio riguardante
l'ammissibilità o meno delle nuove tecniche procreative quali modalità
di esercizio del diritto di procreare, laddove tale diritto non possa
essere esercitato naturalmente, sembra possibile dissolvere i dubbi
sulla generale accoglibilità delle stesse nella sfera giuridica.
Il nostro testo fondamentale
pone a suo fondamento valori e beni personalistici, quali il rispetto
della dignità umana, la tutela della vita, della salute, dell'integrità
psico-fisica dell'uomo, e volge ogni sua norma all'affermazione della
persona umana riconoscendole tutta una serie di diritti a ciò strumentali
e suscettibili di limitazioni solo in caso di contrasto con interessi
superiori.
Il diritto di procreare
rientra indubbiamente nel novero dei diritti grazie ai quali si realizza
"il libero svolgimento della persona umana", potendo, allora, essere
negato non, in maniera generica ed aprioristica, per le modalità attraverso
cui si esercita, quanto piuttosto per l'effettiva contrarietà del
suo esercizio a precisi e diversi diritti costituzionalmente garantiti,
e sempre che non ne sia possibile una composizione positiva.
Esemplificativa, al riguardo,
è la vexata quaestio inerente all'ammissibilità dell'inseminazione
eterologa (ossia con seme di donatore).
Al centro del trascorso
dibattito parlamentare, quale aspetto tra i più controversi dell'intera
tematica, tale pratica è stata fortemente osteggiata, in quanto giuridicamente
contraria a precisi diritti del "figlio della provetta": la certezza
del suo status
(su cui si soffermerà
l'attenzione) e la chiara affermazione delle sue origini.
Forti di tali argomentazioni
giuridiche, con le quali s'intendeva sopire perplessità anzitutto
etiche, i legiferanti optavano (nel disegno di legge, n.4048, allora
in discussione e oggi insabbiato) per la negazione di tale pratica
e, dunque, per il disconoscimento nel caso di specie di un interesse
giuridicamente rilevante alla procreazione.
Mentre,
però, in Parlamento ci si attardava nel raggiugere un difficile accordo
sulle "questioni ultime" (Rodotà), una giurisprudenza "di frontiera",
nel decidere le concrete controversie di cui in questi anni è stata
investita e svolgendo un suo naturale compito, ossia ricercare "nel
complesso sistema normativo l'interpretazione più idonea ad assicurare
la protezione dei beni costituzionali coinvolti" (sent.Corte Cost.
n.347/98), è riuscita a trovare nella Costituzione, prima ancora che
nella legislazione ordinaria, quei principi-guida utili a risolvere
i conflitti, anzitutto etici, sorti in conseguenza della diffusione
delle pratiche di fecondazione artificiale.
Chiamato, in ultimo,
a pronunciarsi su di una domanda di disconoscimento di paternità,
per assenza di ogni fondamento biologico nel rapporto di filiazione
contestato, causa il ricorso all'inseminazione eterologa, il Tribunale
di Napoli (sent. 24 giugno 1999), sconfessando la precedente giurisprudenza
e forte di una precisa affermazione di principio da parte della Corte
di Cassazione (sent.n.2315/99) sentenzia, infine, che " non è contestabile
con l'azione di disconoscimento della paternità il figlio nato a seguito
di inseminazione eterologa".
La pronuncia dei giudici
napoletani, che segue altresì alla remissione al Giudice delle Leggi
della questione di costituzionalità dell'art. 235, II comma c.c. in
relazione agli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost. poi rigettata, è segno assai
evidente di un nuovo approccio giurisprudenziale alla normativa codicistica
sulla filiazione, anzi di una rilettura della stessa alla luce di
una più corretta interpretazione della rilevanza costituzionale degli
interessi coinvolti nella vicenda, specie del nascituro.
Nel motivare la propria
decisione, il Tribunale di Napoli, richiamandosi alla Costituzione,
evidenzia come l'art.30, nell'enunciare che è dovere e diritto dei
genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, pone in capo ai
genitori il principio di responsabilità per la procreazione, escludendo
qualsiasi possibilità di esonero, eccezion fatta per i soli casi in
cui "il padre legittimo dimostri di non essere responsabile della
nascita del figlio nato in costanza di matrimonio". Inoltre osserva
che " il semplice fatto dell'inseminazione artificiale non offre elementi
sufficienti per la costituzione di un rapporto di paternità nei i
confronti del donatore del seme, peraltro normalmente anonimo, per
cui il figlio disconosciuto finirebbe per assumere una posizione analoga
a quella dei figli nati ad opera di ignoti.." in dispregio dei suoi
diritti fondamentali di uomo, dei suoi diritti al nome e all'identità,
in quella particolare formazione sociale che è la famiglia e, dunque,
in violazione dell'art. 2 Cost. su cui si fonda, per costante giurisprudenza
costituzionale, la tutela del nascituro. A ciò si aggiunge che, ove
malauguratamente si verificasse una situazione di tal genere, si determinerebbero
"gravi discriminazioni tra le varie categorie di figli, specie con
riguardo al fenomeno dell'adozione, in cui è espressamente esclusa
la possibilità di revocare il consenso prestato e di far venir meno
quindi il rapporto di filiazione, sorto anch'esso a prescindere da
un legame di tipo biologico"
In conclusione, l'accoglimento
dell'impugnazione da parte del padre legittimo, che abbia acconsentito
all'inseminazione eterologa della moglie, si risolverebbe nella violazione
di precisi diritti del minore che trovano, invece, un solido fondamento
a livello costituzionale nei principi stabiliti dagli artt.2,3,29,30
e 31.
La sentenza in commento
è significativa sotto molti aspetti: perché afferma un principio di
forte pregnanza etica, inattaccabile da chiunque; perché tale affermazione
è al tempo stesso frutto di una puntuale interpretazione ed applicazione
di precisi valori costituzionali; perché la stessa concilia e bilancia
interessi contrapposti; e perché in conseguenza di tale affermazione
si rifonda il rapporto di filiazione, che trova oggi la sua ratio
non più nel ius sanguinis, ma nel ius affectionis
e, dunque, nell'assunzione della responsabilità sociale della procreazione.
Torna qui ad affacciarsi,
nella costruzione del rapporto parentale, quel principio di responsabilità
per la procreazione che, in una diversa accezione di significato rispetto
alla lettera della legge del'78, e comunque espessiva del suo significato
ultimo, risulta, nella lettura giurisprudenziale del testo costituzionale,
il naturale corollario del principio di libertà cui, di massima, è
informato l'esercizio del diritto di procreare, a prescindere dal
carattere naturale o artificiale dello stesso.
Del resto, a ben riflettere,
riguardo al prospettato divieto legislativo di ricorso all'inseminazione
eterologa, lo stesso non può neppure dirsi una statuizione dovuta
in conseguenza di una precisa censura d'illegittimità di tale pratica
da parte della Corte Costituzionale.La sentenza pronunciata da quest'ultima
(sent.n. 347/98), infatti, si manifesta, in una delle chiavi di lettura
della stessa, possibilista ed aperta quanto all'accoglimento di tale
tipo di pratica nel nostro ordinamento.
La Corte, si noti, non
si esprime sulla legittimità dell'inseminazione eterologa, e non assume,
quindi, nessuna posizione di assoluta preclusione riguardo al riconoscimento
normativo della stessa; piuttosto si limita a lamentare una situazione
di carenza dell'attuale ordinamento che, medio tempore, deve
esser riparata dal giudice, ma, infine deve essere sanata dal legislatore
" nell'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio tra i
diversi beni costituzionali coinvolti" e " nel rispetto della dignità
della persona umana".
Ebbene, in un ambito
in cui il diritto viene invocato per la risoluzione di conflitti anzitutto
etici, e giusto l'auspicio della Consulta, la scelta legislativa non
sembra poter e dover sposare una sola delle differenti opzioni etiche,
alla cui stregua legiferare. Infatti il rischio, in questi casi, è
quello di una delegittimazione sociale della scelta fatta, cristallizzata
in una legge che potrebbe definirsi "manifesto": impeccabile nelle
sue affermazioni di principio, ma assolutamente inapplicabile sul
piano pratico, non in quanto priva di una puntuale disciplina d'attuazione,
ma perchè mancante di riscontro nella coscienza di quella parte sociale
che la ritiene contraria ai propri valori etici.
In un futuro quadro legislativo,
che, alla luce di quanto osservato, si auspica" elastico, leggero,
sobrio, aperto" (Rodotà), la scelta relativa al se avvantaggiarsi
o meno delle possibilità che la scienza offre per soddisfare il desiderio
di un figlio, laddove consti la mancanza di contrasto con l'interesse
di quest'ultimo, non può che essere attratta nell'ambito di quel principio
di autodeterminazione su cui si fonda la nozione di paternità e maternità
responsabile.
Questo nuovo concetto
di procreazione responsabile, originariamente affermatosi in seguito
alla diffusione delle tecniche contraccettive e alla legalizzazione
dell'aborto, assume oggi, dunque, maggiore spessore grazie proprio
al ricorso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita che,
in una rappresentazione simbolica, potrebbero dirsi l'anello che chiude
la catena: l'appagamento del desiderio di un figlio trova nella libertà
della scelta il fondamento della sua realizzazione e nella responsabilità
ad essa, naturalmente o autoritativamente, connessa il limite assolutamente
invalicabile nel e per il rispetto dei diritti del nascituro.
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