1. Il Comitato per la legislazione come principale elemento di novità
nella riforma del procedimento legislativo
L'istituzione del Comitato per la legislazione all'interno della
Camera dei deputati (avvenuta nel settembre 1997 con norme entrate
in vigore il 1° gennaio 1998) costituisce il principale elemento
di novità nell'ambito di un intervento riformatore sul regolamento
della Camera che appare particolarmente rilevante, sia dal punto di
vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo: quella del
settembre 1997 è la modifica del regolamento della Camera che
ha riguardato il maggior numero di articoli dal 1971 ad oggi; essa,
inoltre, non si è limitata ad agire sulla programmazione dei
lavori, sulla modalità di discussione e di votazione degli
emendamenti, sui poteri ispettivi spettanti alle commissioni parlamentari,
ma, per la prima volta, è andata ad incidere direttamente sulla
disciplina del procedimento legislativo. E' stato così innovato
un procedimento che, invece, era rimasto ispirato ad una disciplina
adottata in epoca pre-fascista, nel 1920-1922 e che aveva subìto
solo le modifiche indispensabili a recepire i princìpi contenuti
nell'art. 72 Cost., in particolare riguardo all'approvazione delle
leggi direttamente da parte delle commissioni parlamentari.
Non è un caso che l'intervento riformatore abbia avuto luogo
ad un anno di distanza da un'importante sentenza della Corte Costituzionale:
la n. 360 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
della reiterazione dei decreti-legge. Questa sentenza, nel rendere
indisponibile a Parlamento e Governo un canale di produzione normativa
utilizzato con particolare intensità negli ultimi decenni,
ha determinato la necessità di riversare l'attenzione sul procedimento
legislativo ordinario, chiamato ora a sopportare un carico normativo
ben più rilevante rispetto al (recente) passato.
Per quanto concerne il procedimento legislativo l'intervento di riforma
ha avuto come oggetto due aspetti: la disciplina dell'istruttoria
legislativa in Commissione - profilo che qui è possibile solo
sommariamente richiamare - e l'istituzione del Comitato per la legislazione.
L'art. 72 Cost. prevede che ogni progetto di legge, prima dell'approvazione
da parte della Camera o del Senato, debba essere esaminato in Commissione:
richiede perciò che l'esame in Assemblea dei progetti di legge
sia preceduto da un esame istruttorio. E' su questa fase che si è
deciso di incidere nel momento in cui ci si è posti l'obiettivo
di migliorare la qualità del testo frutto del processo di produzione
normativa: da ciò la scelta di valorizzare la fase dell'esame
in commissione prescrivendone i contenuti necessari, prima attraverso
circolari dei presidenti di Camera e Senato, del 10 gennaio 1997,
appositamente dedicate all'istruttoria legislativa in Commissione
e poi, nella sola Camera dei deputati, attraverso le innovazioni regolamentari
del settembre 1997.
In particolare, è stato integralmente riscritto l'art. 79 del
regolamento, con l'obiettivo di valorizzare e di dare un contenuto
necessario alla fase istruttoria, stabilendosi cioè come deve
comportarsi la Commissione quando esamina il progetto di legge non
solo dal punto di vista formale, procedurale, ma anche dal punto di
vista contenutistico. Si è disposto che la Commissione deve
svolgere un'analisi di "fattibilità" del testo, deve
porsi il problema della adeguatezza di questo a conseguire gli obiettivi
che si propone, nonché deve prendere in considerazione i profili
della chiarezza, del rispetto dei principi costituzionali, delle norme
dell'Unione europea, delle autonomie regionali e locali.
L'altra novità è costituita - come si accennava - dall'istituzione
del Comitato per la legislazione. Questo è un organismo nuovo
che presenta alcuni caratteri del tutto inediti per l'ordinamento
parlamentare italiano e che, proprio per questo, ha suscitato una
notevole attenzione sia all'interno che all'esterno del Parlamento.
Il Comitato per la legislazione è, infatti, l'unico organo
a composizione paritetica tra maggioranza e opposizione che partecipa
alla formazione della legge, e che vi prende parte allo scopo di conseguire
l'obiettivo della "qualità della legislazione". Per
la sua composizione è stato perciò espressamente derogato
il principio che prevede la composizione proporzionale delle commissioni
rispetto ai gruppi parlamentari in cui si articola l'assemblea. Questa
è, inoltre, una delle poche volte in cui nei regolamenti parlamentari
- ispirati, com'è noto, all'organizzazione per gruppi parlamentari,
a prescindere dalla loro collocazione nello schieramento politico
- si richiamano espressamente le nozioni di "maggioranza"
e di "opposizione".
Ma anche l'obiettivo è, a prima vista, inedito: quello della
qualità della legislazione è stato infatti a lungo considerato
un obiettivo di tipo esclusivamente tecnico, mentre il Comitato per
la legislazione non è composto - neanche parzialmente - da
tecnici, ma solo da politici. Va peraltro considerato, da un lato,
che la nomina da parte del Presidente di Assemblea, senza previa designazione
da parte dei gruppi, consente a questo di scegliere deputati dotati
di una qualche (a volte anche assai elevata) competenza tecnico-giuridica;
dall'altro, che il Comitato è comunque assistito da una struttura
tecnica e, in particolare, per quanto riguarda la documentazione sui
progetti di legge al suo esame, dal Servizio studi della Camera, che
predispone apposite note tecniche volte a porre a raffronto il testo
normativo con i parametri che devono informare - come si vedrà
più avanti - l'attività del Comitato.
I molti caratteri inediti del Comitato per la legislazione - descritti
più analiticamente nella relazione predisposta dal presidente
Meloni, al termine del sesto semestre di attività ed approvata
il 24 gennaio 2001 - hanno suscitato l'attenzione della dottrina che
ha commentato le norme istitutive di questo organo ed ha avanzato
ipotesi interpretative, molte delle quali, peraltro, si sono rivelate
fondate su equivoci, specie alla luce dei primi anni di funzionamento
del Comitato; equivoci d'altronde sempre possibili quando ci si riferisca
a soggetti istituzionali per molti versi atipici.
La prima tesi è quella finemente argomentata, all'indomani
dell'istituzione del Comitato per la legislazione, da Michela Manetti,
la quale ha sostenuto che il Comitato sia la sede dove maggioranza
ed opposizione devono trovare l'intesa sulla legislazione ordinaria.
Questa tesi, però, presuppone che i vertici dei poli in cui
si articola lo schieramento politico siano presenti nel Comitato per
la legislazione, e che quest'ultimo sia una sede della politica politicienne.
Non soltanto ciò non si è verificato, ma ha avuto luogo
un fenomeno esattamente opposto, dal momento che tale organo ha teso
talora a soffrire di una certa emarginazione rispetto alla politica;
esso non è stato perciò luogo di dibattiti sulle grandi
scelte, che si sono sviluppati in sedi diverse.
La seconda tesi è quella più di recente illustrata da
Maria Luisa Mazzoni Honorati, la quale ha sostenuto che la composizione
paritaria tra maggioranza ed opposizione del Comitato per la legislazione
presupporrebbe che tale organo costituisca un momento di consociazione;
un elemento che sarebbe in contrasto con il funzionamento di un Parlamento
maggioritario, che - sempre secondo tale tesi - dovrebbe essere caratterizzato
da una netta e permanente contrapposizione tra maggioranza e opposizione.
L'esperienza delle democrazie maggioritarie ci dimostra, invece, che
devono esistere, nelle istituzioni, organi e politiche che non sono
luogo di scontro, bensì di confronto e di condivisione di alcuni
(limitati) obiettivi. E' a questo riguardo che, appunto nelle democrazie
maggioritarie, si parla di politiche bi-partisan.
2. La composizione paritaria del Comitato per la legislazione
L'aspetto più caratteristico del Comitato per la legislazione
è legato alla sua composizione: tale organo, come si è
già rilevato, è composto da dieci deputati autonomamente
scelti dal Presidente della Camera in modo da rappresentare in modo
paritario maggioranza ed opposizione. La necessità che il Comitato
rifletta in paritariamente maggioranza e opposizione fa sì
che la composizione dell'organo debba necessariamente variare in conseguenza
dei mutamenti degli equilibri fiduciari tra Parlamento e Governo,
determinati sia da gruppi che passano dalla maggioranza all'opposizione
(o viceversa), sia nel senso dalla mobilità degli stessi deputati
membri del Comitato da uno schieramento all'altro.
Un problema per un organismo così atipico si è posto
riguardo alla sua presidenza: attribuire questo ruolo stabilmente
ad un esponente della maggioranza o dell'opposizione avrebbe con ogni
probabilità significato connotare la sua attività e
l'immagine che proietta verso l'esterno, in una direzione o nell'altra.
La soluzione che si è adottata è stata allora quella
- forse importata dal modello del Consiglio dell'Unione Europea e,
ancor prima, dalle forme di governo direttoriali - di prevedere una
presidenza a rotazione semestrale, alternandovi perciò, nell'arco
della legislatura e secondo criteri oggettivi, tutti i membri del
Comitato per la legislazione (nell'ipotesi in cui la sua composizione
non subisca variazione alcuna). Questa soluzione presenta il pregio
di spingere ciascun presidente a dare - per così dire - il
meglio di sé nell'arco del suo mandato, ma la durata assai
breve del mandato stesso rischia di comportare una certa difficoltà
nell'individuare l'indirizzo dell'organo, sia al suo interno, sia,
soprattutto, all'esterno (specie in una fase di avvio della sua attività):
si spiega perciò come mai, nel corso dell'ultima seduta della
Giunta per il regolamento della XIII legislatura (svoltasi il 28 febbraio
2001), il Presidente della Camera Violante abbia proposto di accrescere
a un anno la durata del turno di presidenza e di fissare i criteri
per la successione dei componenti nella presidenza medesima, sulla
base dell'anzianità e dell'alternanza fra deputati appartenenti
a gruppi di maggioranza e d'opposizione.
Riguardo alla composizione del Comitato va ricordata, inoltre, la
previsione regolamentare che consente la riunione congiunta di esso
con la Giunta per il regolamento su iniziativa del Presidente della
Camera, qualora ne ravvisi la necessità (art. 16-bis, comma
7, del regolamento della Camera). Questa previsione potrebbe sembrare
a prima vista anomala, poiché tali organi hanno funzioni diverse,
ma essa può essere spiegata rifacendoci a due motivazioni:
una di ordine storico ed una di ordine logico-sistematico.
La motivazione storica è che la Giunta per il regolamento della
Camera, nel predisporre, nel corso del 1997, le modifiche regolamentari,
aveva ipotizzato, in una certa fase, di prevedere un comitato interno
ad essa, una sorta di "sottocomitato" o persino di affidare
a se stessa il compito di valutare la qualità della legislazione
(si veda il documento allegato alla seduta della Giunta per il regolamento
del 4 giugno 1997). Successivamente, ha invece optato per l'istituzione
di un organo autonomo, appunto, il Comitato per la legislazione, con
il quale ha voluto mantenere un potenziale legame attraverso la previsione
della riunione congiunta, la cui presidenza - non è forse inutile
ricordare - spetta al Presidente della Camera, nella sua qualità
di Presidente della Giunta per il regolamento.
La ragione di ordine logico-sistematico attiene al legame che così
si è instaurato tra Presidente di Assemblea e Comitato per
la legislazione e, soprattutto, al fatto che il prevedere la possibilità
di riunioni congiunte della Giunta per il regolamento (che è
l'organo responsabile delle procedure parlamentari) con il Comitato
per la legislazione (che tutela la coerenza del sistema delle fonti)
porta a vedere plasticamente lo stretto nesso che esiste tra l'evoluzione
delle procedure parlamentari e le trasformazioni del sistema delle
fonti: si pensi, per tutte, alle leggi "a cadenza annuale"
(legge finanziaria, comunitaria, di semplificazione), che hanno richiesto,
in genere, la predisposizione di apposite procedure parlamentari "a
specchio".
3. Le quattro funzioni del Comitato per la legislazione
Le funzioni del Comitato per la legislazione sono di quattro tipi:
due attribuite originariamente, con le modifiche regolamentari del
settembre 1997, e due aggiunte con un successivo intervento riformatore
nel luglio 1999.
La prima funzione è prevista dalla norma - l'art.16-bis del
regolamento, in particolare il comma 4 - che delinea la competenza
generale del Comitato per la legislazione: ai sensi di tale articolo
esso interviene su tutti i progetti di legge all'esame delle commissioni,
dietro richiesta di un quinto dei componenti della commissione che
sta esaminando il testo. Essendo il numero dei componenti delle commissioni
permanenti della Camera pari a 45-50 deputati, occorre perciò,
di regola, la richiesta di 10 deputati membri della Commissione.
In secondo luogo, il Comitato per la legislazione interviene, ai sensi
dell'art.96-bis del regolamento, su tutti i disegni di legge di conversione
dei decreti-legge, esprimendo il proprio parere alla Commissione permanente
che esamina il disegno di legge. Questa competenza si esercita d'ufficio,
automaticamente, senza bisogno di una esplicita richiesta da parte
di un quorum di deputati. In questo compito il Comitato per la legislazione
è in qualche modo subentrato, benché con una procedura
e con finalità diverse, a quella fase del cosiddetto "filtro
di costituzionalità" sui presupposti di necessità
ed urgenza dei decreti-legge, incentrata sulla Commissione affari
costituzionali, che aveva operato alla Camera dal 1981 (e che tuttora
esiste al Senato), con esiti giudicati in genere insoddisfacenti,
in quanto la valutazione sui presupposti finiva inevitabilmente per
confondersi con quella sul merito del decreto-legge.
A queste due competenze originarie del Comitato, nel 1999 se ne sono
aggiunte altrettante: anche in questo caso, una a carattere eventuale
ed una a carattere obbligatorio.
L'art.16-bis, comma 6-bis, prevede una funzione a carattere obbligatorio:
si tratta del parere che il Comitato per la legislazione è
chiamato automaticamente ad esprimere su tutti i progetti di legge
che contengono norme di delega legislativa o di delegificazione. Le
commissioni trasmettono al Comitato i disegni di legge recanti norme
di delegazione legislativa oppure disposizioni volte a trasferire
alla potestà regolamentare del Governo (o di altri soggetti)
materie già disciplinate con leggi. Questo fenomeno si definisce
in dottrina delegificazione "in senso ampio", perché
in esso si ricomprende non solo il passaggio di un certo oggetto materiale
dalla legge alla potestà regolamentare del Governo, ma anche
a favore delle potestà regolamentari spettanti ad altri soggetti
(regioni, province, comuni, autorità indipendenti).
Si può ricordare che l'uso delle norme di delega legislativa
ha costituito uno dei principali punti di conflitto tra maggioranza
ed opposizione nel corso della XIII legislatura: dopo una prima fase
di scontro piuttosto aspro, tra i due poli si è convenuto sull'opportunità
di scrivere con maggiore accuratezza le norme di delega legislativa
e assicurare su di esse una maggiore attenzione - si potrebbe forse
dire, una maggiore "meditazione" - da parte del Parlamento.
Da qui l'esigenza di aggravare il relativo procedimento di approvazione
inserendovi l'obbligatorio parere del Comitato per la legislazione,
prima in via di prassi (attraverso una lettera del Presidente della
Camera del 30 aprile 1998) e poi con un'espressa previsione regolamentare.
La quarta ed ultima funzione del Comitato per la legislazione è
quella prevista dall'art. 96-ter del regolamento, ossia dalla disposizione
che ha disciplinato ex novo il procedimento per l'espressione del
parere parlamentare su schemi di atti normativi del Governo (decreti
legislativi o regolamenti), in attuazione di espresse previsioni in
tal senso contenute nelle leggi di delega, di delegificazione o di
autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare: il
Comitato esprime, inviandolo alla Commissione di merito, il suo parere
sugli schemi di tali atti dietro richiesta del consueto quorum di
un quinto dei deputati della commissione che sta esaminando il testo
per esprimere il parere al Governo. Questo procedimento, la cui disciplina
regolamentare è stata introdotta anch'essa in esito al dibattuto
sull'uso della delega legislativa al quale si è appena accennato,
tende in qualche modo a compensare l'attribuzione al Governo di ampi
poteri normativi e ad assicurare una forma di controllo parlamentare
anche sulla qualità dei testi normativi emanati dal Governo.
Può essere di un certo interesse richiamare, al fine di avere
un'idea del rilievo quantitativo dell'attività del Comitato
per la legislazione, il numero di pareri espressi nell'esercizio di
ciascuna delle quattro funzioni fin qui illustrate, nel corso della
la XIII legislatura (dal 1° gennaio 1998 al 29 maggio 2001): la
funzione quantitativamente più rilevante, con 110 pareri espressi,
è sicuramente quella ex art. 96-bis del regolamento, ossia
sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge; segue, con
50 pareri espressi (nell'arco di meno di due anni), l'altra funzione
a carattere obbligatorio, ossia quella prevista dall'art. 16-bis,
comma 6-bis, del regolamento, sui progetti di legge contenenti norme
di delega o di delegificazione. Meno utilizzata appare la competenza
generale del Comitato ex art. 16-bis, comma 4, del regolamento, essendo
stati espressi, nel suo esercizio, 37 pareri. Infine, non sembra essere
finora "decollata" l'attribuzione prevista dall'art. 96-ter
del regolamento sugli schemi di atti normativi del Governo, il Comitato
essendosi pronunciato solo due volte, una in occasione di uno schema
di decreto legislativo e l'altra sul primo testo unico "misto"
predisposto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 50 del 1999.
Questi dati, unitamente al largo consenso che ha sempre supportato
i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, sembrano aver
fugato quei dubbi - pur autorevolmente espressi in dottrina - circa
la sua capacità di porsi come organo effettivamente super partes,
benché integralmente composto da politici: di esso, cioè,
le opposizioni non hanno fatto un uso strumentalmente dilatorio, come
pure poteva supporsi alla luce della composizione paritaria dell'organo,
anche perché il sistema dei termini sostanzialmente perentori
previsto per l'espressione dei suoi pareri ha fortemente indebolito
la valenza ostruzionistica di una richiesta di intervento del Comitato
(i termini sono gli stessi previsti per l'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni in sede consultiva, e cioè otto giorni
per i progetti di legge e cinque giorni per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge, ma è espressamente stabilito
che la richiesta di parere al Comitato "non determina comunque
modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione":
art. 16-bis, comma 4).
4. I parametri (generali e specifici) dell'attività del Comitato
per la legislazione
I parametri ai quali si informa l'attività del Comitato per
la legislazione possono essere distinti in parametri generali, validi
cioè nell'esercizio di tutte le funzioni del Comitato, e in
parametri specifici, ossia riferiti ad una sola di tali funzioni.
Tutti possono essere ricondotti a quello che l'art. 16-bis, comma
4, individua come il proprium dell'attività del Comitato, ossia
la valutazione sulla "qualità dei testi". Ma il regolamento
si fa carico di dettagliare questo obiettivo, questa sorta di "parola
d'ordine", precisando tre aspetti che devono essere presi in
considerazione per produrre una legislazione di "buona qualità".
In primo luogo, il regolamento fa espresso riferimento alla omogeneità:
e questo parametro è stato letto, in quella che lo stesso Comitato
per la legislazione tende a chiamare la sua "giurisprudenza",
non solo come omogeneità del testo normativo nel suo complesso,
ma altresì come omogeneità delle sue articolazioni interne
(e in particolare degli articoli). Del resto, anche la Costituzione,
allorquando, all'art. 72, primo comma, richiede l'approvazione articolo
per articolo dei progetti di legge, presuppone evidentemente una nozione
di articolo come partizione omogenea del testo: gli articoli composti
di alcune centinaia di commi, che pure si sono visti nella legislazione
recente, in particolare all'interno delle leggi collegate alle manovre
finanziarie, costituiscono perciò una palese elusione della
disposizione costituzionale, oltre che una violazione dei più
elementari principi di buona legislazione.
In secondo luogo, il Comitato deve esprimersi sulla semplicità,
sulla chiarezza e sulla proprietà della formulazione del testo
normativo: si tratta di quelle che dovrebbero costituire le caratteristiche
di ogni disposizione correttamente formulata dal punto di vista della
tecnica normativa (di quello che si tende a definire come il drafting
formale). Certo, l'affermazione che un testo di legge deve essere
semplice, chiaro e propriamente formulato rasenta, da un lato, l'ovvietà
e, dall'altro, è quotidianamente smentita dalla pratica degli
ordinamenti giuridici contemporanei, in cui si assiste al progressivo
e apparentemente inarrestabile aumento degli spazi per l'interprete,
e in particolare del giudice. Tuttavia, un'affermazione di tal genere
non per questo perde ogni utilità o rilievo giuridico, potendo
essa costituire l'"appiglio", specie ove venisse inserita
nel testo costituzionale, per il consolidamento delle regole di buona
legislazione e per la loro imposizione all'attività legislativa.
In terzo luogo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi circa
il coordinamento del testo con la legislazione vigente: valuta cioè
se il progetto di legge si inserisce armonicamente nell'ordinamento,
comportandone una semplificazione oppure una complicazione. E' chiaro
che un ruolo centrale giocano, ai fini della valutazione di questo
profilo, la presenza di clausole abrogative espresse e la loro corretta
e completa formulazione, ma - ancor prima - la tecnica con cui il
progetto apporta le innovazioni: se cioè opera una completa
sostituzione della legislazione vigente nel settore interessato, o
se invece si limita a innovarla parzialmente; e se, in questa seconda
ipotesi, le innovazioni vengono operate attraverso l'inserimento di
disposizioni autonome, formalmente slegate dalla legislazione in vigore,
oppure mediante modifiche testuali ("novelle") ai testi
vigenti. Il Comitato, nella propria "giurisprudenza" ha
auspicato ripetutamente l'adozione di una tecnica novellistica, nel
presupposto che essa, pur rendendo apparentemente più ardua
la lettura del progetto di legge, comporta - ove ben utilizzata -
un automatico coordinamento con la legislazione vigente e, al tempo
stesso, una sorta di "aggiornamento" della stessa, senza
bisogno di ricorrere necessariamente all'adozione di testi unici (bastando
in questi casi, la semplice ripubblicazione dei testi aggiornati).
Non a caso, tale tecnica è anche quella dichiaratamente "privilegiata"
nelle circolari sulle regole e raccomandazioni per la formulazione
tecnica dei testi legislativi, adottate in una nuova versione rispetto
a quella originaria (risalente al 1986) dai Presidenti di Camera e
Senato, e dal Presidente del consiglio dei ministri, il 20 aprile
2001.
Un parametro specifico è previsto dall'art. 96-bis del regolamento
della Camera per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il Comitato per la legislazione è in questo caso tenuto a valutare
- in aggiunta rispetto ai parametri generali, come si è subito
chiarito in una seduta congiunta della Giunta per il regolamento e
del Comitato per la legislazione del 18 febbraio 1998 - il rispetto
delle regole sulla specificità e sull'omogeneità, nonché
sui limiti di contenuto dei decreti-legge previste dalla vigente legislazione.
E' noto infatti che l'art. 15 della legge n. 400 del 1988 ha fissato
una serie di vincoli, sia positivi sia negativi, al contenuto dei
decreti-legge ed è noto che tale disposizione ha presentato,
a partire dalla sua entrata in vigore, problemi in termini di effettività,
in quanto legge che pone dei vincoli nei confronti di un'altra legge
successiva (o di un atto successivo avente forza di legge). Di fronte
a casi, come quello enunciato, di vincoli posti dal legislatore nei
confronti del legislatore futuro, uno dei meccanismi che consente
di garantire un certo rispetto di queste disposizioni è quello
di prevedere una qualche forma di controllo in sede parlamentare,
attraverso norme regolamentari che rinviano ai requisiti posti dalla
legislazione vigente. Si tratta di una tecnica utilizzata frequentemente
per le procedure finanziarie (ove si è parlato di un vero e
proprio "intarsio" tra legge e regolamento parlamentare)
e che viene qui impiegata anche per i decreti-legge, con riferimento
alla fase della loro conversione.
Si noti inoltre che il rinvio alla legislazione vigente operato dall'art.
96-bis del regolamento della Camera si viene a configurare come un
rinvio "mobile", in grado perciò di riferirsi anche
ai limiti di contenuto ai decreti-legge successivamente introdotti
nella legislazione: ed è stato appunto questo il caso dell'art.
4 della legge n. 212 del 2000 (sullo statuto dei diritti del contribuente),
ove ha vietato l'utilizzo di decreti-legge per disporre l'istituzione
di nuovi tributi o l'applicazione dei tributi già esistenti
a nuove categorie di soggetti, divieto che non a caso è stato
subito preso in considerazione dal Comitato per la legislazione (si
veda il parere espresso il 2 novembre 2000 sul disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 268 del 2000, nel testo trasmesso
dal Senato, ove il Comitato ha chiarito che la legge n. 212 del 2000,
"individuando un ulteriore limite di contenuto dei decreti-legge,
ha ampliato il parametro di giudizio del Comitato, di cui all'articolo
96-bis, comma 1", del regolamento della Camera).
Sempre riguardo ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge,
si è posto il problema di determinare in che misura il Comitato
per la legislazione potesse ritenersi competente ad esprimersi sul
vizio da carenza dei presupposti di straordinaria necessità
ed urgenza e sul vizio da reiterazione (quest'ultimo venutosi ad enucleare,
com'è noto, a seguito della già ricordata sentenza n.
360 del 1996 della Corte costituzionale). In proposito, il Presidente
della Camera Violante, con due lettere indirizzate al Presidente del
Comitato (del 15 gennaio 1998 e del 20 febbraio 1998), ha distinto
i due vizi stabilendo: a) che la valutazione sui presupposti di straordinaria
necessità ed urgenza spetta alla Commissione che esamina il
disegno di legge di conversione in sede referente, "in ragione
della stretta connessione che intercorre fra l'esame degli aspetti
relativi al merito del provvedimento e l'apprezzamento delle esigenze
che legittimano il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza";
b) che la verifica del rispetto del divieto di reiterare l'intero
testo o singole disposizioni di decreti-legge non convertiti deve
formare oggetto dell'esame del Comitato per la legislazione, "in
quanto costituisce un limite al contenuto dei provvedimenti d'urgenza";
c) che il compito di valutare se sussista una 'esimente' del vizio
da reiterazione è distribuito tra Comitato e Commissione di
merito, nel senso che al primo "spetta verificare se ricorrano
ipotesi di reiterazione sotto il profilo tecnico-giuridico, valutando
in particolare se vi sia, anche in presenza di formulazioni differenti,
sostanziale identità di contenuto normativo", mentre alla
seconda compete "l'ulteriore valutazione relativa all'eventuale
sussistenza, nel caso di reiterazione, di nuovi ed autonomi motivi
di necessità e urgenza che possano giustificare la reiterazione
stessa" (peraltro anche il Comitato potrà "esprimere
la propria opinione sulla sussistenza dei suddetti nuovi motivi di
necessità e urgenza, sulla base di quanto è desumibile
dal preambolo del provvedimento e dalla relazione che lo accompagna").
Un secondo parametro specifico, questa volta in assenza di una espressa
disposizione regolamentare, è stato ricavato dal Comitato per
la legislazione con riferimento al parere sugli schemi di atti normativi
del Governo che esso può essere chiamato ad esprimere ai sensi
dell'art. 96-ter, comma 3, del regolamento della Camera. In questa
ipotesi - benché, come si è accennato, poco frequentemente
utilizzata - il Comitato per la legislazione si è ritenuto
competente ad incentrare il proprio esame, affiancando in ciò
quello della Commissione di merito, anche sul rispetto delle norme
di principio poste dal legislatore delegante o "delegificante":
non solo valuterà la qualità del testo, ai sensi dei
parametri generali, ma anche se esso è conforme rispetto alle
norme di principio, posto che questa è una valutazione che
percorre tutta la fase dell'espressione di pareri parlamentari su
atti normativi del Governo e che, forse, ne costituisce la (principale)
ragion d'essere.
5. Gli effetti dei pareri del Comitato per la legislazione
I pareri espressi dal Comitato per la legislazione sono sostanzialmente
equiparati ai pareri espressi dalle Commissioni "filtro",
da quelle Commissioni parlamentari, cioè, che hanno una competenza
"orizzontale" ritenuta particolarmente meritevole di attenzione
dal regolamento: alla Camera, godono di questo trattamento i pareri
della Commissione bilancio (i quali invero sono assoggettati ad un
regime peculiare, che consente loro di incidere anche sulle decisioni
dell'assemblea, laddove segnalino la violazione dell'art. 81 Cost.),
della Commissione affari costituzionali e della Commissione lavoro.
In che cosa consistono questi effetti? In estrema sintesi, si può
dire che i pareri del Comitato per la legislazione, così come
quelli delle Commissioni "filtro", sono vincolanti quando
il procedimento si svolge in sede legislativa; sono "quasi vincolanti"
per le commissioni in sede redigente; non sono vincolanti per le Commissioni
che operino in sede referente.
Più in particolare, le Commissioni in sede legislativa sono
tenute a conformarsi al parere del Comitato per la legislazione e
delle Commissioni "filtro"; ove ciò non accada, il
progetto di legge è automaticamente rimesso all'Assemblea.
La sede legislativa diventa cioè non praticabile senza il consenso,
sul testo, tanto del Comitato per la legislazione (ove coinvolto)
quanto delle Commissioni "filtro". Può solo accennarsi,
in proposito, alla circostanza che con riferimento al Comitato per
la legislazione non ha finora trovato applicazione quella prassi degli
emendamenti "approvati in linea di principio", utilizzata
invece dalle Commissioni in sede legislativa per ottenere una (previa)
valutazione delle Commissioni "filtro" sui soli emendamenti
dei quali è assai probabile l'approvazione.
Per le Commissioni in sede redigente, il richiamo esplicito dell'art.
96, comma 4, del regolamento fa sì che anche in caso di mancato
rispetto del parere del Comitato per la legislazione occorra procedere
ad una discussione in Assemblea, sia pure limitatamente ad un ordine
del giorno proposto dal "Presidente della Commissione che ha
dato parere negativo" (in questo caso, perciò, dal Presidente
del Comitato per la legislazione). Si tratta però di una procedura
finora mai utilizzata con riguardo ai pareri del Comitato per la legislazione,
e comunque alla quale si è ricorsi assai di rado, in coerenza,
del resto, con un utilizzo piuttosto limitato della sede redigente.
Se la Commissione destinataria del parere opera in sede referente,
il parere del Comitato per la legislazione non è vincolante,
nel senso che tanto la Commissione quanto l'Assemblea possono procedere
diversamente: l'unico obbligo che è posto a carico delle Commissioni
in sede referente, ove non intendano adeguare il testo del progetto
di legge al parere del Comitato, consiste nella necessità che
esse indichino, nella relazione all'Assemblea, le ragioni che le hanno
portate a discostarsene (art 16-bis, comma 6).
In verità, per le Commissioni "filtro" il regolamento
della Camera, fino al 1999, si limitava a richiedere che i relativi
pareri fossero "stampati e allegati alla relazione scritta per
l'Assemblea": è stata la già ricordata circolare
sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, la quale, oltre
a prevedere che la Commissione di merito attenda, prima di concludere
l'esame in sede referente, l'espressione dei pareri delle Commisisoni
"filtro" (salvo che ciò risulti impossibile a causa
dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell'Assemblea), ha affermato
la necessità che "la relazione motivi l'eventuale inosservanza
di tali pareri, dando così compiuto significato alle disposizioni
[
] che ne prevedono la stampa in allegato". Poi l'obbligo
di motivazione è apparso nel regolamento della Camera - come
si è appena visto - in un primo momento con riferimento al
solo Comitato per la legislazione e, in un secondo momento, anche
riguardo agli altri pareri delle Commissioni "filtro" (ma
non riguardo ai pareri "rinforzati", a quei pareri, cioè,
che il Presidente può, in sede di assegnazione, ritenere di
particolare importanza in quanto il progetto di legge in questione
rechi "disposizioni che investono in misura rilevante la competenza"
della Commissione consultata).
Infine, giova ricordare che, all'interno dei pareri del Comitato per
la legislazione - così come del resto accade anche per le Commissioni
"filtro" - l'effetto di vincolo è prodotto unicamente
dalle condizioni, e non dalle osservazioni. Un'espressa disposizione
in questo senso compare con riguardo all'obbligo di motivazione nella
relazione per l'Assemblea in capo alle Commissioni in sede referente;
ma si ritiene che tale principio si applichi anche ai pareri del Comitato
per la legislazione e di quelli delle Commissioni "filtro"
destinati a Commissioni in sede legislativa o redigente, le quali
possono perciò discostarsi dalle osservazioni contenute nei
pareri senza che ciò comporti il coinvolgimento dell'Assemblea.
In ogni caso, gli esiti dei pareri resi dal Comitato per la legislazione
nella XIII legislatura sono stati i seguenti: sono state accolte poco
meno della metà (il 45,7%) delle condizioni presenti nei pareri
e circa un quarto (il 24,3%) delle osservazioni. Si tratta di dati
che si prestano ad una duplice lettura: se ne può ricavare
la non irrilevanza dei pareri del Comitato per la legislazione, ai
quali è stato assicurato un seguito in un numero tutt'altro
che esiguo di casi (specie se si tiene conto della difficoltà
di recepire i pareri del Comitato ove espressi su disegni di legge
di conversione di decreti-legge all'esame della Camera in seconda
lettura, e perciò sostanzialmente inemendabili); traendo spunto
dai medesimi dati si può, invece, sottolineare come essi evidenzino
un raccordo ancora non del tutto soddisfacente tra Comitato per la
legislazione e Commissioni di merito, le quali tendono spesso a vedere
il contributo del Comitato come un ostacolo (ulteriore) all'iter del
progetto di legge, anziché come un utile contributo alla redazione
di testi normativi più chiari ed efficaci (un altro sintomo
di questo atteggiamento è costituito dall'utilizzo piuttosto
scarso degli strumenti dell'istruttoria legislativa in Commissione,
dal 1998 ad oggi).
6. Alcune regole di funzionamento del Comitato per la legislazione
Il regolamento della Camera sembra dunque presupporre che i pareri
del Comitato per la legislazione siano espressi sotto forma di condizioni,
e, eventualmente, di osservazioni. E, in effetti, nel primo periodo
di attività il Comitato si era orientato nel senso di ritenere
applicabile a se stesso il disposto dell'art. 73, comma 3, del regolamento
della Camera - riferito alle Commissioni in sede consultiva - ai sensi
del quale il parere può essere "favorevole o contrario
o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni
specificamente formulate".
Tuttavia, a partire dalla seduta del 7 aprile 1999, il Comitato -
fors'anche a seguito delle critiche rivoltegli da parte della dottrina
che lo ha accusato di non aver mai espresso pareri negativi (Michele
Ainis) - ha rivisto questo orientamento e ha sostenuto che il suo
ruolo non è quello di esprimersi in senso favorevole o contrario
al contenuto dei progetti di legge che vengono ad esso trasmessi,
argomentando di non dover esprimere un giudizio sul merito (appunto,
favorevole o contrario) del testo, bensì di doverlo valutare
alla luce di alcuni parametri, di dover quindi unicamente raffrontare
il testo rispetto ad essi. Ciò ha portato il Comitato - una
volta acquisito l'assenso del Presidente della Camera - a non ritenere
applicabile l'art. 73, comma 3, del regolamento e ad adottare una
diversa formulazione dei propri pareri, nella quale, da un lato, non
compare più un giudizio sintetico sul progetto di legge e,
dall'altro, le condizioni e le osservazioni sono suddivise a seconda
dei parametri di volta in volta presi in considerazione.
Successivamente, a partire dal 1° febbraio 2000, si è registrata
l'introduzione, nei pareri del Comitato per la legislazione, di una
nuova categoria di rilievi: accanto alle condizioni ed alle osservazioni
il Comitato ha in numerose occasioni formulato delle "raccomandazioni".
La ragione dell'introduzione di tale ulteriore categoria di rilievi,
equiparata, quanto agli effetti, alle osservazioni, è stata
identificata nell'esigenza di dare maggiore evidenza ad alcune indicazioni
riferite ad indirizzi più generali di tecnica o di politica
legislativa, riservando così alla premessa del parere, "tendenzialmente,
soltanto gli elementi di carattere ricognitivo che si pongono come
presupposti motivazionali alla base dei rilievi espressi dal Comitato"
(si veda, in tal senso, la relazione del Presidente Nardini). In sostanza,
tanto le condizioni quanto le osservazioni si riferiscono concretamente
al testo in esame, mentre le raccomandazioni attengono a tendenze
della legislazione, ad elementi che non sono strettamente relativi
al progetto di legge (anche se dall'esame di questo traggono, evidentemente,
origine).
Già queste considerazioni sulla formulazione dei pareri fanno
emergere come le regole di funzionamento del Comitato per la legislazione
siano solo in parte fissate dal regolamento della Camera: queste sono
state infatti arricchite ed integrate - com'è del resto naturale
che accada nel diritto parlamentare - da una serie di convenzioni
di e prassi, in genere volte ad accentuare il carattere imparziale
dell'attività del Comitato. In alcuni casi il Comitato sembra
spingersi fino ad assimilare la sua attività (di produzione
di pareri) a quella di un giudice, immaginando se stesso come una
sorta di organo "paragiurisdizionale".
Si tratta di una tendenza rispetto alla quale occorre approcciarsi
con grande cautela, non dimenticandosi mai che il Comitato per la
legislazione costituisce un organo politico, benché titolare
- come si è visto - di funzioni relative ad una politica di
tipo istituzionale e bi-partisan, come è quella della legislazione.
Ed è proprio alla luce di questo carattere della politica della
legislazione che si spiega il senso della disposizione regolamentare
(art.16-bis, comma 5) che consente ai singoli membri del Comitato
di esprimere opinioni dissenzienti, prevedendo che di esse il parere
debba obbligatoriamente dare conto: dunque, nel regolamento vi è
la previsione di una vera dissenting opinion, ossia di una facoltà
tipica degli organi giurisdizionali, dal momento che gli organi politici,
invece, esprimono il disaccordo attraverso le relazioni di minoranza.
Peraltro, tale facoltà è stata finora utilizzata piuttosto
di rado (in 15 casi contro 184 pareri espressi all'unanimità
dei presenti), e pressoché unicamente nel primo periodo di
attività del Comitato per la legislazione, a riprova dell'effettivo
carattere bi-partisan delle pronunce di tale organo.
Un'altra caratteristica emersa nella prassi concerne la nomina del
relatore su ciascun progetto di legge all'esame del Comitato per la
legislazione. Nelle Commissioni permanenti tale nomina compete al
Presidente di Commissione. Si tratta, com'è evidente, di una
scelta che ha un certo peso politico, posto che l'attribuzione dell'incarico
di relatore ad un deputato della maggioranza tenderà a rendere
il cammino più facile ad un progetto di legge che della maggioranza,
o del suo Governo, è espressione, mentre finirà per
ostacolare l'iter di un testo sollecitato dalle forze di opposizione
(e viceversa). Allo scopo di risolvere questo problema, e di evitare
perciò che il Presidente del Comitato fosse attribuito un compito
così politicamente significativo si è optato, sin dall'inizio,
per un criterio "automatico" in base al quale nominare i
relatori: tale nomina avviene infatti, di regola, a rotazione tra
tutti i membri del Comitato, in base ad un ordine fisso (quello della
loro anzianità di carica).
Non ci si deve nascondere che l'idea in base alla quale è stato
istituito il Comitato per la legislazione peccava, forse, di una certa
dose di ingenuità: istituire un "guardiano" della
qualità della legislazione, il cui vaglio avrebbe consentito
di elevare significativamente il livello qualitativo delle leggi approvate,
e dunque dell'ordinamento giuridico.
Il Comitato per la legislazione ha invece compreso, sin dall'inizio
della sua attività, che, anche supponendo una sorta di "infallibilità"
delle sue pronunce e ipotizzando un completo recepimento dei suoi
pareri, il livello qualitativo dell'ordinamento non sarebbe migliorato
più di tanto: la moltiplicazione dei centri di produzione normativa,
ed in particolare lo sviluppo della potestà normativa del Governo
e l'ampliamento dell'autonomia normativa di regioni ed enti locali,
oltre al sempre più spiccato rilievo delle norme dell'Unione
europea, fanno sì che la "geografia dei poteri" degli
ordinamenti contemporanei appaia molto più complessa che in
passato e che la quota di potestà normativa esercitata dalla
legge parlamentare tenda a risultare piuttosto ridotta.
Alla luce di questa consapevolezza si spiega come mai il Comitato
per la legislazione abbia cercato di diventare il fulcro di una serie
di iniziative volte a diffondere la politica della legislazione presso
gli altri centri di produzione normativa. A tale scopo, a partire
dalla metà del 1999, ha organizzato una serie di riunioni e
seminari interistituzionali che hanno coinvolto praticamente tutti
i principali soggetti produttori o interpreti di norme giuridiche:
ad una prima Conferenza interistituzionale sulla legislazione, alla
quale sono intervenuti il Presidente del Consiglio dei Ministri, il
Presidente della Corte costituzionale, le più alte cariche
della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei
Conti, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, della Conferenza
dei Presidenti dei Consigli regionali, nonché di alcune Autorità
indipendenti, hanno poi fatto seguito una serie di iniziative più
mirate dirette a chiamare al confronto sia gli Uffici legislativi
della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri (insieme ad esperti
e ad esponenti della società civile), sia, a più riprese,
i consigli regionali; queste ultime iniziative hanno avuto lo scopo
di individuare le modalità con cui valorizzare il principio
fondamentale contenuto nell'art. 5 Cost., laddove richiede l'adeguamento
dei principi e dei metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia
(su questo versante si è giunti, il 7 marzo 2001, alla predisposizione
di un documento contenente "Indirizzi per migliorare i metodi
della legislazione tra Stato e Regioni").
Un altro strumento di dialogo con il mondo esterno è costituito
dalle relazioni semestrali del Presidente uscente. Il Presidente del
Comitato per la legislazione, all'atto di abbandonare il suo incarico
al termine del semestre, ha ritenuto opportuno predisporre un documento
diretto a facilitare la comprensione di quest'organismo e della sua
attività, sia all'interno dell'ordinamento parlamentare sia,
soprattutto, all'esterno di esso. E tale relazione, a partire da quella
relativa al terzo semestre di attività, è stata approvata
dal Comitato stesso, conferendogli così una maggiore "solennità".
7. I principali problemi aperti
Un primo punto problematico attiene al rapporto tra le norme sull'istruttoria
legislativa ed il Comitato per la legislazione: da più parti
è stata segnalata, infatti, una sovrapposizione di compiti.
Ed in effetti, così potrebbe sembrare a prima lettura, posto
che - come già si è ricordato - l'art.79 del regolamento
della Camera, relativo all'istruttoria legislativa, prevede che sia
la Commissione a dover scrivere delle leggi chiare, ma questo è
anche un compito del Comitato.
Tuttavia, ad una lettura più attenta delle previsioni regolamentari
dovrebbe risultare evidente che la sovrapposizione è voluta
e inevitabile, almeno fin tanto che il Comitato per la legislazione
sia configurato come un organo che interviene in via eventuale sui
progetti di legge: si potrebbe persino giungere a sostenere che costituirebbe
un controsenso delimitare con precisione una funzione propria ed esclusiva
del Comitato per la legislazione, prevedendone al tempo stesso un
coinvolgimento solo eventuale nel procedimento legislativo, quasi
che le leggi su cui si registrasse un ampio consenso politico in Commissione,
e sulle quali non venisse richiesto perciò il parere del Comitato,
non avessero bisogno di una specifica valutazione sulla qualità
(spesso accade, anzi, esattamente il contrario). Inoltre, anche ipotizzando
un intervento generalizzato del Comitato per la legislazione, sarebbe
difficile configurarlo come una sorta di organo "onniscente",
in grado di scrivere buone leggi in tutti i settori dell'ordinamento,
senza la cooperazione della Commissione competente per materia.
Ecco quindi che la responsabilità della qualità della
legislazione attiene fondamentalmente alla Commissione parlamentare
che ha esaminato il progetto, la quale deve svolgere un'adeguata istruttoria
legislativa, mentre il Comitato per la legislazione ha il compito
di assolvere ad un ruolo "di sponda", garantendo cioè,
ove coinvolto, che la Commissione di merito non trascuri i profili
di qualità della legislazione: la visione intersettoriale che
è propria di tale organo appare infatti come la più
idonea per favorire il conseguimento di un obiettivo che altrimenti
rischierebbe di risultare spesso sacrificato rispetto agli interessi
perseguiti, con coerenza, dalle Commissioni di settore nella propria
attività legislativa
Un'altra serie di aspetti problematici riguarda, per un verso, i rapporti
del Comitato per la legislazione con il Governo e, per altro verso,
quelli tra Camera e Senato.
Nonostante i recenti tentativi di rafforzamento degli apparati della
Presidenza del consiglio dei ministri a supporto delle funzioni normative
(Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e Nucleo per
la semplificazione delle norme e delle procedure), il Comitato per
la legislazione riscontra infatti ancora una difficoltà ad
identificare, a livello governativo, un interlocutore politico in
grado di presenziare alla seduta del Comitato e un interlocutore tecnico
idoneo a far sì che i rilievi di esso trovino una eco adeguata
negli uffici legislativi dei singoli ministeri. L'entrata a regime
dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ma soprattutto
- per quanto concerne i profili di interesse del Comitato per la legislazione
- dell'analisi tecnico-normativa (ATN), recentemente disciplinate
dalla direttiva del Presidente del consiglio dei ministri del 27 marzo
2000, dovrebbero ora rafforzare la strumentazione tecnica a corredo
delle iniziative legislative del Governo: non a caso, l'assenza delle
relazioni contenenti tali analisi è stata segnalata negli ultimi
pareri espressi dal Comitato, sul finire della XIII legislatura.
Per quanto concerne il Senato, quel ramo del Parlamento, nel corso
della XIII legislatura, poco dopo l'istituzione del Comitato per la
legislazione, si è domandato se fosse il caso di dar vita a
un organo analogo: la risposta - ricavabile per implicito dal fatto
che la Giunta per il regolamento del Senato non abbia più affrontato
il tema, dopo averne affidato l'approfondimento, insieme a quello
sulle nuove procedure di bilancio, ai senatori Vegas e Elia (si veda
la seduta del 1° luglio 1999) - è stata negativa, avendo
i senatori preferito limitarsi per il momento ad osservare il funzionamento
di un organo così innovativo Il Senato, peraltro, ha tenuto
anch'esso ben presente l'obiettivo della "qualità della
legislazione", tra l'altro adottando - rispettivamente, nel gennaio
1997 e nell'aprile 2001 - le circolari sull'istruttoria legislativa
e sulla formulazione tecnica dei testi normativi, nonché rafforzando
la strumentazione per conseguirlo, sia pure seguendo strade diverse
da quelle adottate dalla Camera: per un verso, attraverso la Commissione
affari costituzionali, i cui pareri hanno prestato maggiore attenzione
ai profili qualitativi dei progetti di legge e, per altro verso, mediante
il potenziamento delle strutture tecniche di supporto (si segnala
in proposito la recente istituzione, nell'ambito della riforma dell'amministrazione
che ha avuto luogo nel febbraio-marzo 2001, del Servizio per la qualità
degli atti normativi). L'auspicio è che la XIV legislatura
veda la Camera, il Senato, il Governo e le Regioni maggiormente coordinate
nel perseguire un obiettivo, come quello di migliorare la qualità
della legislazione e, in definitiva, dell'ordinamento di giuridico,
che nessuno di tali organi può, da solo, avere la forza di
perseguire.
NOTA BIBLIOGRAFICA
Già molto ampia è la "letteratura" sul Comitato
della legislazione: F. BIENTINESI, Il Comitato per la legislazione
e le riforme regolamentari della Camera dei deputati, in Diritto pubblico,
1998, 527 s.; M. MANETTI, Riforme istituzionali: qualche riflessione
sul metodo, in Giur. cost., 1998, 405 s.; F. PETRICONE, Il Comitato
per la legislazione nel nuovo regolamento della Camera, in Riv. trim.
dir. pubbl., 1998, 705 s.; ID., Brevi riflessioni sul Comitato per
la legislazione, in Giur. it., 1999, 1131 s.; B. POLVERARI, La complessità
normativa e il nuovo regolamento della Camera dei deputati, in Iter
legis, maggio-giugno 1999, 33 s.; M.P.C. TRIPALDI, Il Comitato per
la legislazione tra previsione normativa ed effettivo svolgimento
delle funzioni, in Osservatorio sulle fonti 1998, a cura di U. DE
SIERVO, Torino, 1999, 85 s.; A. PIZZORUSSO, Del libro sulle leggi
e altri studi sulla legislazione, Torino, 1999, spec. 31 s.; E BASSOLI,
L'idea di codificazione nella prima attività del Comitato per
la legislazione, in Codificazione del diritto e ordinamento costituzionale,
a cura di P. COSTANZO, Napoli, 1999, 173 s.; R. MAFFIO, Politiche
per la legislazione e ruolo delle istituzioni: il caso del Comitato
per la legislazione, in Iter legis, novembre-dicembre 1999, 396 s.;
E. BERARDUCCI-R. ALESSE, voce Comitato per la legislazione, in Enc.
giur., aggiornamento, Roma, 1999; P. PICIACCHIA, Il Comitato per la
legislazione e la verifica della qualità dei testi legislativi,
in Il politico, 2000, 29 s.; M. MAZZONI HONORATI, Considerazioni critiche
sul rapporto tra regolamenti parlamentari e forma di governo, intervento
al convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti su
"Il Parlamento", Firenze, 12-14 ottobre 2000 (in www.aic2000.unifi.it);
C. CIUFFETTI, L'attività svolta e gli indirizzi espressi dal
Comitato per la legislazione a oltre due anni dall'introduzione nel
Regolamento della Camera dei deputati, in corso di pubblicazione in
Il Parlamento della repubblica. Organi, procedure, apparati, 11, Roma,
2001.
Tra i contributi riferiti, più in generale, alle riforme regolamentari,
cfr. N. LUPO, Le recenti modifiche del regolamento della Camera: una
riforma del procedimento legislativo "a Costituzione invariata",
in Gazzetta giuridica, n. 37, 1997, 3 s.; S. BARONCELLI, Sviluppi
in tema di qualità della legge e riforma del regolamento della
Camera dei deputati, in Osservatorio sulle fonti 1997, a cura di U.
DE SIERVO, Torino, 1998, 155 s., spec. 165 s.; M. AINIS, La chiarezza
delle leggi, in Storia d'Italia. Annali 14. Legge diritto giustizia,
a cura di L. VIOLANTE, Torino, 1998, 911 s., spec. 930 s.; A. MORRONE,
Quale modello di Governo nella riforma del Regolamento della Camera
dei deputati?, in Quaderni costituzionali, 1998, 449 s., spec. 468
s.; C. DI ANDREA, Sulle ultime modificazioni del regolamento della
Camera dei deputati, in Rassegna parlamentare, 1999, 99 s., spec.
135 s.; U. ZAMPETTI, Il procedimento legislativo, in Rassegna parlamentare,
2001, 129 s., spec. 142 s.; N. LUPO, La nuova disciplina del parere
su atti normativi del Governo nel regolamento della Camera e le sue
possibili conseguenze sul sindacato giurisdizionale, in I rapporti
tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva
della giurisprudenza costituzionale, a cura di V. COCOZZA-S. STAIANO,
Torino, 2001, II, 701 s., spec. 709 s.. Si vedano anche il resoconto
della riunione del 20 marzo 1998, introdotta da F. LANCHESTER, su
La riforma del regolamento della Camera dei deputati, a cura di C.
DI ANDREA e P. ZUDDAS, in I costituzionalisti e le riforme. Una discussione
sul progetto della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali,
a cura di S.P. PANUNZIO, Milano, 1998, 241 s., e la tavola rotonda
su Prospettive ed evoluzione dei regolamenti parlamentari, in Associazione
per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 9. Seminario
1998, Torino, 2000, 13 s.
I lavori preparatori delle modifiche regolamentari sono raccolti nel
volume, curato dalla Camera dei deputati, Modificazioni al regolamento
della Camera dei deputati approvate dall'Assemblea nel 1997, Roma,
1998.
Per una valutazione ex post si vedano le due relazioni sull'attuazione
delle riforme del regolamento della Camera del settembre 1997 e del
luglio 1999 previste rispettivamente dall'art. 154, comma 4, e dall'art.
154, comma 4-bis, del regolamento stesso: la prima, relativa all'attuazione
della riforma del procedimento legislativo, è stata approvata
dalla Giunta per il regolamento il 4 ottobre 2000 (A.C., XIII legislatura,
doc. II-ter, n. 1, relatori Calderisi e Guerra); la seconda, sull'attuazione
dell'art. 16-bis, comma 6-bis, e dell'art. 96-ter del regolamento
(e dunque, sostanzialmente, sui procedimenti di delega e di delegificazione),
è stata deliberata dalla Giunta per il regolamento, riunita
congiuntamente al Comitato per la legislazione, il 14 febbraio 2001
(A.C., XIII legislatura, doc. II-ter, n. 2, relatori Lembo, Meloni
e Signorino). Ambedue le relazioni sono disponibili sul sito Internet
della Camera dei deputati: www.camera.it/_dati/leg13/lavori/documentiparlamentari.
Alcune ricadute della "giurisprudenza" del Comitato per
la legislazione si rinvengono poi nella nuova versione delle circolari
dei Presidenti del Senato, della Camera e del consiglio dei ministri
contenenti le "regole e raccomandazioni sulla formulazione tecnica
dei testi normativi", emanate il 20 aprile 2001 (la circolare
del Presidente del consiglio dei ministri è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, p. 56
s.).
Di un certo interesse sono anche le relazioni semestrali predisposte
dai Presidenti del Comitato per la legislazione al termine del proprio
mandato (e pubblicate sul bollettino giunte e commissioni, in genere
in allegato al resoconto della prima seduta del nuovo semestre di
presidenza) e gli atti dei seminari interistituzionali promossi dallo
stesso Comitato per la legislazione, insieme al Presidente della Camera
(in corso di pubblicazione a cura della Camera dei deputati).
Infine, il documento, citato nel testo, contenente "Indirizzi
per migliorare i metodi della legislazione tra Stato e Regioni",
è reperibile sul sito www.parlamentiregionali.it.