1. Introduzione. Con l'emanazione del d.m. 2/12/2000,
n. 398, sembra essersi concluso il processo di regolamentazione del
nuovo sistema di arbitrato nei lavori pubblici. Com'è noto, infatti,
a seguito delle modifiche apportate dalla Merloni-ter all'art.
32, legge 11/2/1994, n. 109, la procedura arbitrale in subiecta
materia subisce importanti cambiamenti, alcuni dei quali non sono
scevri da valutazioni anche di ordine "costituzionale". Ci si riferisce,
in particolare, alla necessaria volontarietà del ricorso al giudizio
arbitrale e alla procedura da seguire per l'introduzione delle istanze
di accesso. Prima di affrontare tali questioni, tuttavia, è opportuno
ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento: oltre al
ricordato art. 32, legge n. 109/1994, la materia è regolata dagli
artt. 150 e 151, D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e, appunto, dal d.m. 2/12/2000
n. 398. Oltre alle citate norme, per i riflessi sulla procedibilità
della devoluzione arbitrale, va considerata la determinazione dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici n. 52/2000, per cui risultano
assoggettate alla nuova disciplina le controversie rispetto alle quali
non risulta ancora costituito il collegio arbitrale.
2. La volontarietà del ricorso alla procedura arbitrale.
La caratteristica principale del nuovo arbitrato consiste nella definibilità
per arbitrato di "tutte le controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario" di cui all'art. 31-bis della
medesima legge.
Si tratta di un importante ripensamento legislativo
sul ruolo che l'arbitrato deve avere nel settore dei lavori pubblici,
ma che, depurato dalle peculiarità della materia, ha riflessi sul
generale ruolo dell'arbitrato nell'ordinamento. Le tre stesure della
legge quadro, infatti, hanno segnato tappe opposte nell'approccio
all'istituto in esame. Dapprima, l'originaria versione della legge
Merloni prevedeva che nei capitolati generali e speciali non potesse
essere prevista la deferibilità a collegi arbitrali della soluzione
delle controversie. A seguito delle modifiche apportate dalla Merloni-bis,
l'orientamento legislativo si spostava su posizioni diametralmente
opposte, dal momento che veniva sancita l'obbligatorietà del giudizio
arbitrale: "ove non si proceda all'accordo bonario. la definizione
delle controversie va attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme
del titolo 8° del libro IV del Codice di procedura civile"1.
In questo contesto si
inseriva la Corte Costituzionale che, con sentenza 9/5/1996, n. 1522, aveva modo di pronunciarsi sulla costituzionalità
del sistema disegnato dalla legge quadro. Il giudizio, si badi, non
verteva sull'art. 32, bensì sull'art. 16, legge n. 74/1981, che aveva
sostituito l'art. 47, D.P.R. n. 1063/1962 nella parte in cui non stabiliva
che la competenza arbitrale poteva essere derogata anche con atto
unilaterale del contraente, anziché solo con apposita clausola inserita
nel bando di gara.
La pronuncia della Consulta
non giungeva comunque inattesa, posto che la stessa Corte, in più
occasioni, si era dimostrata critica nei confronti del sistema dell'obbligatorietà
arbitrale, adottato in spregio della libertà contrattuale delle parti,
seppur nell'intento di accelerare e semplificare le vertenze fra affidatario
della realizzazione dell'opera e stazione appaltante3. Nelle massime del giudice costituzionale
si leggeva, così, l'affermazione dell'intento del costituente "di
tutelare la concentrazione della funzione giurisdizionale, per cui
a seguito del congiunto disposto degli artt. 24, c. 1, e 102, c. 1,
Cost., il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi solo nella
libera scelta delle parti e non nella legge o, più generalmente, in
una volontà autoritativa"4.
A questo punto, per
garantire la sopravvivenza dell'art. 32, legge n. 109/1994, il testo
andava letto nel senso che, laddove le parti non fossero addivenute
all'accordo bonario, la competenza a conoscere della controversia
poteva anche essere attribuita a un collegio arbitrale. Restava il
fatto che la norma in questione, al di là delle soluzioni interpretative
costituzionalmente compatibili, andava radicalmente riformulata nell'ottica
indicata dalla Corte. Ecco, dunque, come si è arrivati al definitivo
testo dell'art. 32 che, appunto, nel riconoscere la libertà contrattuale
nella definizione delle controversie, consente alle parti di comportarsi
come meglio ritengono. In particolare, ai sensi dell'art. 150 del
regolamento di attuazione della legge, esse possono prevedere che
la deferibilità arbitrale di eventuali controversie possa essere stipulata
sia mediante apposito compromesso, sia mediante clausola compromissoria.
La compatibilità del
nuovo sistema con la lettura costituzionalmente conforme del ricorso
all'arbitrato trova in ogni caso dei possibili ostacoli. Alla base
del ragionamento della Corte, infatti, è la considerazione che "il
silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione riguardo alla deroga
alla competenza arbitrale - pur a fronte di un rinvio ricognitivo
al Capitolato Generale presente nel bando di gara - o l'inserimento
di una clausola compromissoria nella proposta di appalto a trattativa
privata, attribuiscono, di fatto, alla sola pubblica amministrazione
la scelta in favore della competenza arbitrale, che la controparte,
se vuole partecipare alla gara, è tenuta ad accettare". Per
la Consulta, infatti, l'arbitrato, per non essere considerato obbligatorio,
deve presupporre la possibilità di scegliere la competenza ordinaria
anche dopo l'aggiudicazione dell'appalto e fino alla nomina degli
arbitri. Ciò si scontra con il potere per l'Amministrazione di predisporre
unilateralmente il contratto, rispetto al quale l'appaltatore ha scarso
potere negoziale: la clausola compromissoria, dunque, potrebbe in
sostanza essere espressione di una sola parte e rappresentare un'ipotesi
di obbligatorietà arbitrale, seppur indiretta.
Il problema, per il
vero, non sembra poter trovare una soluzione decisiva. La risposta
più semplice, forse, può consistere nella "opzionalità"
della clausola compromissoria, per cui quest'ultima troverebbe applicazione
se accettata dall'appaltatore. Si ripristinerebbe in questo modo la
pienezza del potere volitivo delle parti, senza dover riaffermare
la volontarietà dell'istituto mediante il potere di declinatoria5 e senza la necessità di
ricorrere a istituti troppo generali quale quello previsto dall'art.
1341 c.c.6.
3. Le materie deferibili
al giudizio arbitrale. La nuova formulazione dell'art. 32, legge
n. 109/1994, consente di superare i contrasti interpretativi circa
l'ambito di operatività dell'istituto con riferimento all'ipotesi
di mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 31-bis.
A differenza del regime previsto dalla precedente formulazione, infatti,
quello attuale prescinde da tale presupposto, per ricomprendere tutte
le controversie insorte durante il corso dei lavori e quelle scaturenti
dal collaudo finale dell'opera. Occorre, comunque, contemperare le
due norme sotto il profilo della rilevanza economica della controversia,
posto che la soglia di attivazione del procedimento di verifica della
fondatezza delle riserve e del tentativo di accordo bonario è fissata
nel dieci per cento dell'importo contrattuale. Prima facie si
è portati a ritenere l'immediata esperibilità della devoluzione arbitrale
solo allorché le riserve iscritte dall'appaltatore non raggiungano
tale valore. Vi è tuttavia chi ritiene, a mio avviso correttamente,
che l'accento legislativo sul carattere volontaristico del nuovo arbitrato
potrebbe anche elidere la barriera temporale del previo collaudo dell'opera7. In quest'ultimo
caso il tentativo di accordo bonario costituirebbe un quid pluris
per il perseguimento della definizione amichevole delle controversie,
caratterizzato da una certa celerità ed economicità (quantomeno rispetto
all'instaurazione di un giudizio, arbitrale e non).
Sempre in riferimento
ai rapporti fra i due articoli in commento, va rimarcato come, a seguito
dell'equiparazione fra concessioni in materia di lavori pubblici e
appalti disposta dall'art. 31-bis ai fini della tutela giurisdizionale,
anche le controversie scaturenti dall'esecuzione della convenzione
di concessione sono deferibili al giudizio arbitrale.
Al di là delle ipotesi
considerate il giudizio arbitrale può essere instaurato anche con
riguardo al ritardo nei pagamenti delle rate di acconto da parte dell'Amministrazione,
come disciplinato dall'art. 26 della legge quadro, per cui la ricorribilità
arbitrale è consentita per la dichiarazione di risoluzione del contratto
allorché le rate di acconto non pagate raggiungano il quarto dell'importo
netto contrattuale.
Sempre per ciò che concerne
i presupposti "arbitrali", infine, merita una breve considerazione
la distinzione fra "controversie derivanti dall'esecuzione del
contratto" e controversie aventi a oggetto le procedure di affidamento
dell'appalto, che il d.lgs. 31/3/1998, n. 80, devolve alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Se da un lato, infatti, la giurisprudenza
è concorde nel ritenere che "il potere giurisdizionale degli
arbitri, in quanto trova fondamento nella volontà delle parti di derogare
convenzionalmente alla competenza del giudice civile, sussiste solo
nell'ambito della tutela giurisdizionale di quest'ultimo",
dall'altro la più recente dottrina esclude la pretesa incompatibilità
ontologica fra arbitrato e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo8.
4. La procedura di
accesso arbitrale. Come più sopra ricordato, il d.m. 2/12/2000,
n. 398, recante "norme di procedura del giudizio arbitrale",
ha completato il quadro normativo in materia. Il tratto saliente della
procedura disegnata dal legislatore, e ispirata ai principi del codice
processuale civile, consiste nell'inderogabilità della competenza
della Camera arbitrale per i lavori pubblici presso l'Autorità per la vigilanza nei lavori pubblici
nel conoscere le controversie del settore, come ricostruite nel paragrafo
precedente9. Non solo, allorché le parti optino per
una sede "periferica", questa sarà valida solo se ospita una delle
sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici. Ancora: la
nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio,
non è lasciata all'accordo delle parti, ma è obbligatoriamente rimessa
alla Camera arbitrale.
Come si vede, le limitazioni
alla libertà "arbitrale" sono assai significative, tanto da far dubitare
della totale volontarietà del ricorso al giudizio per arbitri. Le
considerazioni svolte nel primo paragrafo, a conclusione delle quali
ci si era espressi per una (seppur non esente da critiche) adesione
del legislatore alle indicazioni del giudice costituzionale, vengono
rimesse in discussione nel momento in cui si analizzano le norme di
procedura. Il discorso meriterebbe uno spazio di approfondimento maggiore;
nonostante ciò, tuttavia, non è del tutto immaginabile una declaratoria
di incostituzionalità (beninteso nei confronti dell'art. 32, legge
n. 109/1994) di tali limitazioni. L'intento legislativo di addivenire
all'uniformità dei giudizi, alla trasparenza, al controllo sull'espletamento
della funzione arbitrale nel settore delle opere pubbliche può legittimamente
comprimere alcune espressione della libertà processuale privata, nel
momento in cui è comunque salvaguardata la possibilità di accedere
volontariamente all'istituto10.
Un punto assai critico,
semmai, riveste l'introduzione dell'atto di accesso alla procedura,
come disciplinato dal d.m. n. 398/2000, con riguardo alle controversie
già depositate alla segreteria della Camera arbitrale. Il ritardo
con cui si è giunti all'emanazione del decreto ha spinto in molti
casi le parti a radicare il giudizio presso la Camera arbitrale prima
dell'emanazione completa delle norme procedurali, seguendo quanto
disposto dall'art. 150, D.P.R. n. 554/1999 e confidando nell'indicazione
del legislatore di rispetto dei principi del codice di procedura civile,
contenuta nell'art. 32, legge n. 109/1994.
L'art. 2, d.m. n. 398/2000,
prevede che la domanda arbitrale contenga a pena di nullità rilevabile
d'ufficio, oltre alla determinazione dell'oggetto del contendere e
l'esposizione dei fatti, anche l'esposizione degli elementi di diritto.
Si noti che il decreto "disciplina la procedura da seguirsi per
tutte le controversie demandate al giudizio arbitrale"
e, quindi, tendenzialmente anche per quelle già presentate. Tale disposizione
è foriera di profonde perplessità, posto che, per prassi diffusa,
gli elementi di diritto non sono rivelati nell'atto introduttivo,
ma lasciati alle fasi successive del giudizio, né essi vengono richiesti
dalle norme del codice di procedura civile.
La vicenda, fra l'altro,
si inserisce in un quadro in cui la certezza in ordine alla pedissequa
riproposizione delle norme codicistiche da parte del decreto era confortata
dalla dottrina11 e dalla
pronuncia resa dall'Adunanza generale del Consiglio di Stato, in base
alla quale "la previsione della legge che demanda al regolamento
ministeriale la fissazione delle norme di procedura sembra più frutto
di una distrazione del legislatore che non una manifestazione di volontà
di introdurre nuove regole procedurali"12.
Allo stato non appare
agevole individuare una soluzione univoca, ma è da ritenersi che le
domande arbitrali incomplete depositate prima dell'emanazione del
regolamento ministeriale non debbano essere dichiarate nulle e retrocesse
alla fase pre-introduttiva. Appare più corretto, invece, consentire
un termine per l'integrazione dell'atto di accesso con gli elementi
di diritto eventualmente omessi, assicurando così da un lato il rispetto
dei principi processuali civilistici e, dall'altro, la specificità
dell'introduzione arbitrale nel settore qui considerato. In ogni caso,
per un quadro più preciso, è ovviamente necessario attendere le prime
pronunce camerali in tal senso, che non dovrebbero tardare ulteriormente.
1 L'obbligatorietà
della deferibilità arbitrale è stata desunta sia dalla perentorietà
dell'espressione usata dal legislatore, sia in virtù del fatto che
se si fosse aderito a una visione diversa, la limitazione alle controversie
non definite con accordo bonario sarebbe stata
inutiliter data:
ANGELETTI,
Commento all'art. 32, in ANGELETTI (a cura di),
La riforma dei lavori pubblici, Torino 2000, p. 659. D'altra
parte, tuttavia, il richiamo legislativo alle norme codicistiche sembrava
consentire la deferibilità arbitrale delle controversie, seppur in
un differente contesto giuridico.
Riportata in Riv. trim. app., 1996,
503, con nota di GIACOBBE, Importanti novità nel pensiero della
Consulta e della Corte di Cassazione in tema di costituzionalità dell'arbitrato
negli appalti di opere pubbliche, in Nuova giur. civ. comm.,
1998, I, 1, con nota di FERRARIS, in Giust. civ., con nota
di GRISOSTOMI e TRAVAGLINI, in Riv. arb., 1996, 501, con nota
di RECCHIA.
Si vedano, fra le altre, Corte Cost., sentt.
14/7/1977, n. 127, in Giur. it., 1978, I, 1, 1809, con nota
di SCOZZAFAVA, Il problema della legittimità costituzionale dell'arbitrato
obbligatorio; 18/12/1991, n. 488, in Giur. it., 1993, I,
1, 772; 9/2/1994, n. 49, in Riv. arb., 1994, 477, con nota
di RECCHIA, La costituzionalità della legislazione sull'arbitrato:
prime osservazioni; 2/6/1994, n. 206, in Giur. it., 1995,
I, 1, 8; 10/6/1994, n. 232, in Giust. civ., 1994, 1930; 27/2/1996,
n. 54, in Giur. it., 1996, 320.
ANGELETTI, cit., p. 660.
In questo senso si veda MATASSA, Art.
32 - Definizione delle controversie, in CARINGELLA, La nuova
legge quadro sui lavori pubblici, Milano 2000, p. 1117. Ciò, inoltre,
sarebbe in linea con le indicazioni formulate dalla Corte Costituzionale
con la più volte citata sentenza n. 152/1996, per cui occorrerebbe
sempre garantire il rispetto del "principio essenziale della
effettiva libera volontà di ciascuna parte sulla scelta della competenza
nei casi in cui il contratto sia predisposto dalla pubblica amministrazione"
FAZZALARI, L'arbitrato nei lavori pubblici:
il giudice togato come arbitro ed altri problemi, in Riv. arb.,
1996, 96.
MATASSA, Art. 32, cit., p. 1118.
DOMENICHELLI, Le prospettive dell'arbitrato
nei rapporti amministrativi (tra marginalità, obbligatorietà e consensualità),
in Dir. proc. amm., 198, 241.
Il fenomeno delle camere arbitrali conosce
oggi una rinnovata vitalità ed è chiaro l'intento del legislatore
di voler trasfondere nella materia dei lavori pubblici significative
esperienze maturate nel mondo dei rapporti commerciali tra privati.
In dottrina si vedano POLVANI, Arbitrato amministrato e camere
arbitrali, in AA.VV., Dizionario dell'arbitrato, Torino
1997, 13 e ss.; AZZALI, Arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato,
in AA.VV., L'arbitrato nazionale ed internazionale quale strumento
alternativo nella risoluzione delle controversie civili, Milano
1997; DE RITA, L'arbitrato tra pubblico e privato - Le nuove commissioni
arbitrali e conciliative delle camere di commercio, Riv. Amm.,
1997, 213.
Come si legge nella Relazione della Commissione
Lavori pubblici del Senato, il legislatore ha perseguito "l'intento
di promuovere una più ampia applicazione dello strumento arbitrale
basata su garanzie certe di funzionalità e trasparenza".
MATASSA, La Camera Arbitrale per i lavori
pubblici, in CARBONE - CARINGELLA - DE MARZO, L'attuazione
della legge quadro sui lavori pubblici, Milano 2000, p. 726, per
il quale "nel caso di ritardo nella emanazione del decreto
interministeriale, i collegi potrebbero già insediarsi conformandosi
direttamente alle norme procedurali del codice".
Cons. St., Ad. gen., 12/7/1999.