L'ordinamento sportivo tra

giustizia sportiva e giustizia statale

di

Paco D'Onofrio

(Dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna)

 

Affrontare il tema della relazione tra la giustizia sportiva e la giustizia statale, impone di concepirlo come paradigmatico dei rapporti che investono l'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale, essendone espressioni tra le più significative.

L'impostazione logico-argomentativa che si intende seguire ed adottare, si fonda su considerazioni che trovano il proprio fondamento giuridico nella stessa Costituzione, rappresentando dunque per l'interprete necessari elementi di speculazione.

Nonostante il tentativo svolto da parte della dottrina tradizionale di ridurre la questione alla prevalenza degli aspetti privatistici piuttosto che quelli pubblicistici, mi sembra di poter spostare il punto focale sull'art. 2 Cost, il quale, letto secondo le esigenze dell'ordinamento sportivo, legittima pienamente la sua autonomia funzionale, costituendo una chiara espressione di "formazione sociale", contribuendo altresì a conferire adeguata fondatezza al sistema di giustizia sportiva.

Tale inconfutabile ricostruzione incontra però un proprio limite, parimenti di rango costituzionale, nell'art.24 Cost, relativamente ai suoi profili di incompatibilità con il c.d. vincolo di giustizia, per ciò che concerne la tutela dei diritti inviolabili del singolo in tema di giustizia.

Volendo compiere un'analisi puntuale con riferimento alle specifiche manifestazioni e tipologie della giustizia sportiva, relativamente a quella tecnica agevole risulta l'approdo a posizioni di pacifica certezza.

Trattasi infatti di un ambito estraneo alla giustizia statale, e necessariamente tale, poiché si verte circa profili organizzativi interni irrilevanti per l'ordinamento generale (1).

Preciso riscontro di una così decisa soluzione del problema, ci viene fornito dalla stessa giurisprudenza che, sugli aspetti tecnici dell'attività agonistica, ritiene sussistere un difetto assoluto di giurisdizione statale (2).

Efficacissimo, in merito, risulta il ragionamento offerto dalla Corte di Cassazione, che in una pronuncia del 1989/4399 ha dichiarato:" Si tratta di valutare la natura della posizione soggettiva rispetto all'applicazione delle regole tecniche che determinano il risultato di una competizione agonistica. Risultato che - per sgombrare il campo da equivoci - può essere stabilito ( e questo è normale, con riferimento all'ordinamento sportivo organizzato sotto l'egida del CONI) non solo con l'acquisizione immediata di un certo punteggio sul campo di gara, ma anche con la successiva verifica di regolarità nell'acquisizione predetta. Di modo che non avrebbe senso porre il problema della qualificazione della posizione soggettiva con riguardo al preteso consolidarsi di una certa situazione sorta dopo l'acquisizione del risultato in campo, seguita dal successivo sconvolgimento della situazione predetta (presentato sotto l'aspetto della "lesione") per effetto di una pronuncia sopravvenuta in sede di verifica.

Secondo l'ordinamento sportivo, il risultato delle competizioni agonistiche si acquisisce mediante applicazione di norme tecniche, tra le quali rientra, appunto, quella che comporta la verifica della regolarità del punteggio (la c.d. verifica di regolarità della gara, operativamente affidata agli organi di giustizia sportiva). E se non può, in ipotesi, negarsi che dal conseguimento definitivo del risultato possono sorgere vari interessi, di varia natura (ma non è di questo che le Sezioni Unite debbono oggi occuparsi), non è neppure pensabile - data la peculiarità del sistema, prevalente tecnico, di acquisizione dei risultati sportivi agonistici - che possano essere vantati diritti soggettivi o lamentare lesione di essi, con riferimento alle valutazioni operate dagli organi tecnici ("arbitri" e "giudici") ai fini di quell'acquisizione. Manca infatti la possibilità di identificare nelle regole tecniche in questione e nella disciplina del riscontro nell'osservanza di esse da parte degli organi federali l'esistenza di "norme di relazione", tale da dar luogo alla configurabilità di diritti soggettivi e di contrapposti obblighi fra i vari soggetti che sono coinvolti nell'esercizio dell'attività sportiva.

Ma neppure può configurarsi la sussistenza di interessi legittimi. Perché questo ultimi siano configurabili come posizioni soggettive concretamente tutelabili davanti al giudice amministrativo, occorre che l'atto provvedimento suscettibile di annullamento sia un vero e proprio "provvedimento amministrativo", cioè un provvedimento emanato da un soggetto di diritto pubblico, o da un altro organismo che , però, da tale soggetto abbia ricevuto una specifica investitura, nell'esercizio di una potestà pubblica. Ma una volta detto che le Federazioni sportive sono soggetti privati e che, in quanto organi del CONI, ricevono da quest'ultimo investitura pubblica solo per emanare norme regolamentari di contenuto organizzatorio finalisticamente coincidenti in modo perfetto con le norme fondamentali del detto ente pubblico, deve concludersi che hanno natura intrinseca di atti amministrativi solo ed esclusivamente quei provvedimenti che siano direttamente attuativi delle norme predette [.].

E' d'obbligo, allora, la conclusione che una volta esclusa - come pare indubitabile doversi fare - che rientrano nella categoria delle norme organizzatorie quelle regole che l'ordinamento federale ha emanato o emana per la ordinata acquisizione dei risultati delle competizioni agonistiche, ogni e qualunque provvedimento attuativo di esse non potrà mai essere qualificato come provvedimento amministrativo, non potendo in alcun modo essere qualificato come espressione diretta o indiretta di una potestà pubblica.

La conclusione del discorso sin qui svolto, che conduce alla negazione sia del diritto soggettivo che dell'interesse legittimo ( e, perciò, dell'esclusione di ogni possibilità di adire il giudice statale), è pertanto una sola, ed è quella che non trascura di considerare come nell'ambito di taluni organismi (prevalentemente ma non necessariamente privati) sussiste - quale espressione di una particolare autonomia - la possibilità dell'emanazione di determinate norme "interne" di comportamento, la cui osservanza o meno, da parte dei destinatari, pur rilevante nell'ambito predetto, è assolutamente irrilevante nell'ambito dell'ordinamento generale" (3).

Per ciò che concerne invece la giustizia sportiva economica, si ricorderà che è riservata ad organi federali od a collegi arbitrali, mediante la sottoscrizione di un'apposita clausola compromissoria (4).

Proprio in relazione al rito arbitrale che ne deriva, è possibile configurare l'ipotesi d'intervento del giudice statale come momento d'impugnazione del lodo arbitrale, così come previsto dal codice di procedura civile

Forti momenti di contrasto tra i due ordinamenti si registrano in tema di giustizia disciplinare, poiché è in quest'ambito che ruota il più generale problema dell'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale.

La questione si è palesata in tutta la sua portata in numerosi casi poi oggetto di interventi giurisprudenziali, nei quali si è dimostrata che la rivendicata autonomia doveva obbligatoriamente soffrire il sindacato del giudice statale, in quanto i provvedimenti sanzionatori degli organi federali erano idonei ad incidere incontestabilmente su posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela statale.

Ricordiamo a riguardo la celebre sentenza relativa al Catania Calcio, vicenda già riportata in precedenza, nella quale il TAR Sicilia, esprimendosi sulla propria competenza, affermò che " sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché le controversie incentrate sulle sanzioni disciplinari inflitte dai giudici sportivi a società affiliate alle Federazioni sportive, ancorché fondate sull'inosservanza si mere regole tecnico-sportive siano di rilevante entità producendo una effettiva ed apprezzabile censura o perdita di contenuto dello status soggettivo di affiliato; pertanto, se è vero che, in linea di massima la determinazione degli organici nonché l'organizzazione e l'effettuazione dei campionati e delle manifestazioni sportive costituisce materia ricompresa nell'ambito dell'autonomia sportiva ed è quindi attribuita alla competenza istituzionale delle varie Federazioni, è altrettanto vero che non solo i provvedimenti di revoca dell'affiliazione di una società sportiva ad una federazione, ma anche i provvedimenti di esclusione da un determinato campionato esulano dall'area concettuale e dall'ambito ontologico e contenutistico dell'autonomia sportiva, per la semplice quanto decisiva ragione che trattasi di provvedimenti sanzionatori che, in quanto estinguono facoltà e quindi posizioni giuridiche soggettive ricomprese nella sfera giuridica generale delle società sportive, impedendo loro lo svolgimento ed il raggiungimento dell'oggetto sociale stabilito nello statuto, incidono necessariamente ed incontestabilmente sul piano dell'ordinamento giuridico e non soltanto dell'ordinamento sportivo interno." (15)

L'analisi effettuata permette di considerare dunque necessariamente soccombente l'autonomia sportiva riguardo all'intervento dell'autorità giurisdizionale statale, quando vengono adottati misure sanzionatorie restrittive dell'ingresso e della permanenza dell'atleta o delle società nel sistema sportivo, mentre si ritiene a competenza esclusiva delle autorità sportive questioni tecniche, quelle economiche e quelle disciplinari diverse dalle precedenti.

Sul punto mi sembra di non dover condividere una così riduttiva impostazione del problema, poiché eventuali misure disciplinari che limitino anche solo temporaneamente l'esercizio agonistico della disciplina di appartenenza, potrebbero verosimilmente incidere su posizioni di diritto soggettivo e dunque sindacabili da parte del giudice ordinario.

Peraltro le ipotesi non appaiono per nulla remote, visto che la consistente monetizzazione delle competizioni ed evidentemente delle prestazioni dei suoi protagonisti, finisce poi, in caso di impedimento disciplinare all'attività, per determinare situazioni di indubbio pregiudizio economico, facilmente riconducibile alla figura del diritto soggettivo.

L'allargamento, dunque, delle fattispecie sottratte alla competenza esclusiva del giudice sportivo si ricollega a quanto già formulato circa la legittimazione che il giudice statale riceve dall'art. 24 c.c. ad intervenire per valutare i c.d. "gravi motivi" e, procedendo, si ricollega altresì all'invalidità del provvedimento di espulsione adottato nei confronti dell'atleta che abbia adito il giudice statale.

In conclusione, interessanti e meritevoli di approfondimento sono poi i rapporti che intercorrono tra l'illecito sportivo e quello penale, ipotesi di necessario intervento di due autorità con competenze di giudizio.

Il riferimento è alla eventualità che un fatto posto in essere da un atleta configuri un caso di violazione di norma sportiva e, al contempo, di reato.

Poiché si tratta di ordinamenti che agiscono autonomamente, se ne ricava che l'uno fonderà il proprio convincimento sulla base delle regole federali, mentre l'altro in forza di quanto disposto dalla legge penale.(16)

Il problema, al limite, può porsi nei casi in cui le decisioni passate in giudicato siano difformi, potendo verificarsi che il giudice penale non ritenga sussistenti nel caso di specie gli elementi che integrino gli estremi del reato, mentre quello sportivo giunga a valutare condannabile il medesimo fatto.

Ebbene, nell'ipotesi inversa, potrà altresì accadere che per il giudice sportivo la condotta realizzata dall'atleta sia da considerarsi in conformità con quanto previsto dalle norme di diritto sportivo, mentre il giudice penale ritenga che non possa essere assolto l'agente.

In entrambi i casi la discrepanza nelle decisioni potrà eventualmente essere superata dal ricorso all'istituto della revocazione, nei limiti in cui ricorrono i presupposti previsti in materia dalle norme federali o, nell'ipotesi opposta, da quelle del codice di procedura penale.

Un'ultima questione riguarda l'applicabilità del principio della sospensione necessaria, ex art.75 c.p.p. ed ex art. 211 disp. att. c.p.p., al giudizio disciplinare sportivo in pendenza del processo penale, così comprimendo fortemente ed ulteriormente l'autonomia sportiva.

Mi sembra di poter condividere sul punto la tesi di chi sostiene che l'attività disciplinare in esame tragga la propria ratio in un ambito di natura privatistica, lasciando così escludere la possibilità di applicare il citato art. 75 c.p.p., invocabile solo qualora vi fosse stata una potestà pubblica.

Tale posizione si spiega per il fatto che la previsione procedurale ha la finalità di evitare che nell'ordinamento generale si possa dar luogo ad una situazione di doppio giudicato difforme, contrasto che mai potrebbe verificarsi nel caso de quo, posto che la pronuncia disciplinare ha efficacia solo nell'ordinamento disciplinare.

Come si è avuto occasione di constatare dalle problematiche emerse in precedenza, il sistema della giustizia sportiva, lungi dall'ottenere una collocazione esaustivamente alternativa alla giustizia statale, continua a ruotare principalmente intorno al c.d. vincolo di giustizia, della cui discutibile legittimità, o certa illegittimità, si è già ampiamente argomentato.

La necessaria autonomia di cui l'ordinamento sportivo deve godere per poter svolgere completamente il proprio ruolo all'interno degli ordinamenti, statali e sovranazionali, di cui fa parte, non consente altresì di considerarlo come soggetto deputato a disporre in modo esclusivo della tutela giurisdizionale, in considerazione della indefettibile primarietà ricoperta istituzionalmente dai giudici statali, che, dunque, non soffrono alcuna limitazione delle proprie prerogative costituzionali.

Infatti, si può conclusivamente puntualizzare che i destinatari dei provvedimenti e delle decisioni della giustizia sportiva, gli sportivi appunto, sono ancor prima e principalmente soggetti dell'ordinamento statale, che ne deve tutelare le posizioni giuridiche, sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi.

Inoltre, si può agevolmente osservare che, allo stato dei fatti, i due sistemi si pongono irrimediabilmente su prospettive parallele e mai convergenti, poiché risulta ancora evidente la carenza di norme statali generali sulla giurisdizione sportiva, con conseguente impossibilità da parte dello Stato di riconoscere le pronunce del giudice sportivo, non esistendo cioè l'istituto della delibazione di provvedimento proveniente da un ordinamento particolare.

Sul punto, e più specificamente sull'azionabilità del diritto di difesa e sulla tutela dei principi costituzionali connessi, è intervenuto un disegno di legge, S3922, che trae le mosse dalla considerazione che la scelta di giurisidizione, statale o sportiva, non può costituire l'oggetto di un accordo preventivo, con deferimento delle controversie future in via esclusiva ad organi federali e/o collegi arbitrali, ma deve essere la conseguenza di una libera scelta delle parti, adottata in un momento successivo all'insorgenza della lite.

Tale proposta legislativa attribuisce alle parti la facoltà, in costanza di rapporto, di demandare la risoluzione di una controversia che le riguardasse ad un organo interno all'ordinamento sportivo, oppure ad un arbitro, che interverrebbe sostituendo il giudice statale, senza che, in opposizione all'attuale situazione appunto, vi sia preclusione per l'opzione contraria, cioè consentendo comunque al tesserato di adire l'autorità giurisdizionale statale, evitando un provvedimento disciplinare di espulsione.

L'art.1, comma 1, del progetto di legge, si esprime in termini assai chiari e perentori, quando afferma che " le restrizioni al diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi degli affiliati e dei tesserati, individuate come vincolo di giustizia negli ordinamenti delle Federazioni sportive nazionali, sono modificate sulla base dei principi introdotti dalla presente legge".

Il punto decisivo della svolta che tale proposta intende imprimere all'attuale sistema vigente, risiede nel successivo comma 5, laddove, dopo aver ribadito la piena efficacia e validità delle decisioni assunte dagli organi giurisdizionali previsti dagli statuti federali, precisa che " gli affiliati ed i tesserati, per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi, nonché per la risoluzione di controversie anche attinenti all'attività espletata all'interno della federazione e di controversie insorte fra associati e fra questi e la federazione stessa, possono adire direttamente l'autorità giudiziaria. Il giudizio instaurato si svolge, in ogni stato e grado, secondo il rito relativo. Le sentenze passate in giudicato non sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali delle rispettive Federazioni sportive nazionali".

La prospettiva all'interno della quale può e deve essere ricompreso lo sviluppo che assumerà il sistema della giustizia sportiva impone di conferire un ruolo di assoluta primarietà alla costante e crescente pervasività di logiche economico-mercantili su quelle più propriamente sportive.

Le recenti vicissitudini che hanno scosso gli equilibri del mondo del calcio, offrono una eloquente raffigurazione di quanto il rapporto proporzionale di quelle logiche appena espresse si attesti progressivamente in senso opposto, imponendo agli organi sportivi di osservare un opportuno adeguamento delle proprie decisioni a quelle che saranno proprie della giustizia sportiva.

I motivi che sostengono un atteggiamento così prudente ed opportunamente contraddittorio rispetto alla consueta ed auspicabile piena autonomia dell'ordinamento sportivo e di tutte le sue manifestazioni, tra cui non si può certo non considerare quella giurisdizionale, vanno rintracciati proprio nel timore che eventuali decisioni e provvedimenti adottati dall'ordinamento sportivo possano comportare delle compromissioni economiche poi non giustificate da un successivo e conforme avallo del giudice statale.

Una siffatta configurazione della realtà in corso, autorizza l'osservatore ad apprezzare il tentativo esperito dalla Federazione competente di rimettersi pressoché integralmente alle risultanze degli accertamenti penali, con ciò forzando una tempistica che invece dovrebbe caratterizzare l'azione della giustizia sportiva.

Ancora, l'atteggiamento prudente giunge a far considerare ai predetti soggetti la possibilità di evadere altresì la legittima richiesta di temporanei provvedimenti cautelari, poiché, proprio per ragioni economiche evidenti, una misura disciplinare cautelare è in grado di esercitare una autonoma capacità lesiva paragonabile a quella di un provvedimento definitivo.

Pertanto, nell'eventualità, come nel caso di cui si discorre, che gli illeciti per cui procedere non evidenzino una macroscopica configurabilità, quella prudenza a cui si è accennato risulterà parimenti opportuna anche nell'atto di irrogare sanzioni disciplinari meramente cautelari.

L'impostazione della questione nei termini esposti conferma il trend che ormai costantemente, anche a livello comunitario, si sta imponendo e cioè quello di considerare taluni sport come attività economiche, che dunque devono necessariamente rispondere a logiche imprenditoriali, suffragate, del resto, dalla stessa presenza nei mercati delle principali Borse mondiali di talune società sportive.

Evidentemente tutto ciò contribuisce con determinazione ad allontanare lo sport dalla sua originaria collocazione di ordinamento speciale all'interno di un ordinamento generale, poiché la compressione d'autonomia che si tenta di imporre, per prudenza ispirata a ragioni economiche, alla giustizia sportiva, finisce poi fatalmente per riflettersi sull'intero sistema, che così tradisce la ratio dei presupposti su cui si è fondato.

Infatti, la diversità che nei momenti di attività parallela emerge tra giudizio sportivo ed ordinario, non costituisce una circostanza su cui soprassedere provvedendo a ridimensionarla, ma anzi è il fondamento di una precisa scelta di politica normativa, che ha consentito all'ordinamento sportivo di assicurare una propria "giustizia" non necessariamente ancorata al principio, per lo Stato irrinunciabile, della tipicità dell'illecito.

L'obiettivo che la giustizia sportiva ha il dovere di perseguire, ma anche di assicurare, è quella della giustizia sostanziale, vale a dire il rispetto dei principi morali di lealtà e probità, invece pericolosamente ricompresi entro l'angusto alveo di logiche prettamente economiche.

NOTE

1 " Le norme tecniche concernenti le condizioni di regolarità delle competizioni sportive che in quanto tali risultano estranee ad ogni interesse oggetto di attenzione da pare dell'ordinamento generale, non possono essere sottoposte alla cognizione del giudice statale". Tribunale Roma, 20 settembre 1996, in Riv.Dir.Sport.1997, 546 nota (Naccarato).

2 TAR Lazio n. 1099 del 1995:" I provvedimenti di una federazione sportiva che incidano esclusivamente sulla sfera degli aspetti tecnici dell'attività agonistica disciplinati da norme sportive di carattere meramente interno, non danno luogo alla lesione di posizioni tutelate dall'ordinamento giuridico generale; ne consegue che l'impugnazione degli stessi è da considerarsi inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione", in Riv.dir.sport., 1985,589.

3 Cass. Civ., sez. un., 26 ottobre 1989 n.4399, in Riv.dir.sport. 1990,57 ed in Foro it.,1990,I,899 ed infine in Giur. It, 1990, I, 1, 1281.

4 VIGORITI, L'arbitrato sportivo in materia economica, in Rivista dell'Arbitrato, Giuffrè, 2000, n.1, p. 12

5 Si legga TAR Emilia Romagna, sez. I, Bologna, 4 Maggio 1998, n.178:" La clausola compromissoria contenuta nell'art. 6 del regolamento corse ippiche, c.d. vincolo di giustizia, che affida ad arbitrato la risoluzione di controversie concernenti l'applicazione di norme rilevanti nella sfera sportiva, non preclude la proponibilità del ricorso al giudice amministrativo tutte le volte che si faccia questione di provvedimenti disciplinari inflitti dall'Ente nazionale corse, giacché la valutazione dell'interesse pubblico, cui si ricollega la posizione sostanziale incisa dai detti provvedimenti, non può eseguirsi da organo diverso da quello precostituito istituzionalmente", in T.A.R. 1998, I, 2519; ancora TAR Lazio, sez .III, 24 settembre 1998, n.2394:" L'ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, è derivato da quello generale dello Stato, con la conseguenza che il c.d. "vincolo di giustizia", che impone a tutte le società sportive affiliate l'impegno di accettare la previa e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti l'attività sportiva, può operare nell'ambito strettamente tecnico sportivo ovvero nell'ambito consentito dall'ordinamento statale ( e cioè in quello dei diritti disponibili) ma non nell'ambito degli interessi legittimi, i quali sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla tutela giurisdizionale", in TAR 1998,I, 3597.

6 Cass.Penale, sez. V, n. 1951 del 2000, in cui si legge che :" [.] Non vi può essere alcun dubbio, infatti, che molte competizioni sportive, e tra esse anche il gioco della pallacanestro richiedano oltre che abilità specifica anche prontezza di riflessi, vigore fisico, rapidi movimenti o capacità di contrastare l'avversario. Il gioco consiste, infatti, nell'acquisire e mantenere possesso della palla, impedire che gli avversari se ne impossessino, muovere rapidamente verso il canestro avversario e tentare, spesso in posizioni acrobatiche, di mandare la palla nel canestro. E' allora evidente che oltre all'abilità nel controllo della palla, di sicuro predominante nel gioco in questione è necessaria una prestanza fisica, una carica agonistica rilevante, tenuto conto della notevole velocità del gioco ed una notevole rapidità di esecuzione dei vari movimenti del corpo in situazione statica di corsa. In tali condizioni specialmente se si considera che questo gioco viene praticato da persone di notevole statura fisica, sovente vicina ai due metri di altezza, e, quindi, di peso considerevole, non è possibile escludere anche il casuale scontro fisico tra giocatori avversari ed il prodursi di conseguenti eventi lesivi. Il giocatore autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e della integrità fisica di costui, certamente non sarà perseguibile penalmente perché non può dirsi superata, in siffatta situazione, la soglia del "rischio consentito". Talvolta, poi si possono verificare violazioni involontarie delle norme regolamentari del gioco dovute essenzialmente alla foga agonistica ed alla incapacità di interrompere tempestivamente la propria azione o corsa al fine di non ostacolare l'avversario, ad es. il c.d. fallo di ostruzione. In tali ipotesi si versa in ipotesi di "illecito sportivo" sanzionato delle norme regolamentari ma non perseguibile penalmente, perché anche in tale ipotesi non può ritenersi superato il c.d. "rischio consentito", in quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara.

Quando però il fatto lesivo si verifichi, perché il giocatore violi volontariamente le regole del gioco, disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario che, invece dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di ogni sportivo, allora il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione, ma sarà penalmente perseguibile. Se il fatto si verifichi nel corso di una azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l'avversario ne assuma il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco sia, in realtà, dovuta all'ansia di risultato, certamente il fatto avrà natura colposa. Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile o quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione di gioco, ma piuttosto ad intimorire, l'antagonista ed a dissuaderlo dall'opporre un qualsiasi contrasto, casi deplorevoli che purtroppo non sono infrequenti, per esempio sui campi di calcio, oppure a "punirlo" per un fallo involontario subìto, c.d. fallo di reazione, anch'esso piuttosto frequente. In entrambi i casi indicati, come è evidente, la condotta dell'agente fuoriesce dagli schemi tipici del gioco e la violazione delle regole non è diretta in via immediata al compimento di un'azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini del tutto estranei alla competizione o, se connessi alla stessa, non perseguibili perché illeciti.