Paco D'Onofrio
(Dottorando di ricerca in Diritto Costituzionale presso
la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna)
Affrontare il tema della relazione tra la giustizia
sportiva e la giustizia statale, impone di concepirlo come paradigmatico
dei rapporti che investono l'ordinamento sportivo e l'ordinamento
statale, essendone espressioni tra le più significative.
L'impostazione logico-argomentativa che si intende
seguire ed adottare, si fonda su considerazioni che trovano il proprio
fondamento giuridico nella stessa Costituzione, rappresentando dunque
per l'interprete necessari elementi di speculazione.
Nonostante il tentativo svolto da parte della dottrina
tradizionale di ridurre la questione alla prevalenza degli aspetti
privatistici piuttosto che quelli pubblicistici, mi sembra di poter
spostare il punto focale sull'art. 2 Cost, il quale, letto secondo
le esigenze dell'ordinamento sportivo, legittima pienamente la sua
autonomia funzionale, costituendo una chiara espressione di "formazione
sociale", contribuendo altresì a conferire adeguata fondatezza
al sistema di giustizia sportiva.
Tale inconfutabile ricostruzione incontra però un
proprio limite, parimenti di rango costituzionale, nell'art.24 Cost,
relativamente ai suoi profili di incompatibilità con il c.d. vincolo
di giustizia, per ciò che concerne la tutela dei diritti inviolabili
del singolo in tema di giustizia.
Volendo compiere un'analisi puntuale con riferimento
alle specifiche manifestazioni e tipologie della giustizia sportiva,
relativamente a quella tecnica agevole risulta l'approdo a posizioni
di pacifica certezza.
Trattasi infatti di un ambito estraneo alla giustizia
statale, e necessariamente tale, poiché si verte circa profili organizzativi
interni irrilevanti per l'ordinamento generale (1).
Preciso riscontro di una così decisa soluzione del
problema, ci viene fornito dalla stessa giurisprudenza che, sugli
aspetti tecnici dell'attività agonistica, ritiene sussistere un difetto
assoluto di giurisdizione statale (2).
Efficacissimo, in merito, risulta il ragionamento
offerto dalla Corte di Cassazione, che in una pronuncia del 1989/4399
ha dichiarato:" Si tratta di valutare la natura della posizione
soggettiva rispetto all'applicazione delle regole tecniche che determinano
il risultato di una competizione agonistica. Risultato che - per sgombrare
il campo da equivoci - può essere stabilito ( e questo è normale,
con riferimento all'ordinamento sportivo organizzato sotto l'egida
del CONI) non solo con l'acquisizione immediata di un certo punteggio
sul campo di gara, ma anche con la successiva verifica di regolarità
nell'acquisizione predetta. Di modo che non avrebbe senso porre il
problema della qualificazione della posizione soggettiva con riguardo
al preteso consolidarsi di una certa situazione sorta dopo l'acquisizione
del risultato in campo, seguita dal successivo sconvolgimento della
situazione predetta (presentato sotto l'aspetto della "lesione")
per effetto di una pronuncia sopravvenuta in sede di verifica.
Secondo l'ordinamento sportivo, il risultato delle
competizioni agonistiche si acquisisce mediante applicazione di norme
tecniche, tra le quali rientra, appunto, quella che comporta la verifica
della regolarità del punteggio (la c.d. verifica di regolarità della
gara, operativamente affidata agli organi di giustizia sportiva).
E se non può, in ipotesi, negarsi che dal conseguimento definitivo
del risultato possono sorgere vari interessi, di varia natura (ma
non è di questo che le Sezioni Unite debbono oggi occuparsi), non
è neppure pensabile - data la peculiarità del sistema, prevalente
tecnico, di acquisizione dei risultati sportivi agonistici - che possano
essere vantati diritti soggettivi o lamentare lesione di essi, con
riferimento alle valutazioni operate dagli organi tecnici ("arbitri"
e "giudici") ai fini di quell'acquisizione. Manca infatti
la possibilità di identificare nelle regole tecniche in questione
e nella disciplina del riscontro nell'osservanza di esse da parte
degli organi federali l'esistenza di "norme di relazione",
tale da dar luogo alla configurabilità di diritti soggettivi e di
contrapposti obblighi fra i vari soggetti che sono coinvolti nell'esercizio
dell'attività sportiva.
Ma neppure può configurarsi la sussistenza di interessi
legittimi. Perché questo ultimi siano configurabili come posizioni
soggettive concretamente tutelabili davanti al giudice amministrativo,
occorre che l'atto provvedimento suscettibile di annullamento sia
un vero e proprio "provvedimento amministrativo", cioè un
provvedimento emanato da un soggetto di diritto pubblico, o da un
altro organismo che , però, da tale soggetto abbia ricevuto una specifica
investitura, nell'esercizio di una potestà pubblica. Ma una volta
detto che le Federazioni sportive sono soggetti privati e che, in
quanto organi del CONI, ricevono da quest'ultimo investitura pubblica
solo per emanare norme regolamentari di contenuto organizzatorio finalisticamente
coincidenti in modo perfetto con le norme fondamentali del detto ente
pubblico, deve concludersi che hanno natura intrinseca di atti amministrativi
solo ed esclusivamente quei provvedimenti che siano direttamente attuativi
delle norme predette [.].
E' d'obbligo, allora, la conclusione che una volta
esclusa - come pare indubitabile doversi fare - che rientrano nella
categoria delle norme organizzatorie quelle regole che l'ordinamento
federale ha emanato o emana per la ordinata acquisizione dei risultati
delle competizioni agonistiche, ogni e qualunque provvedimento attuativo
di esse non potrà mai essere qualificato come provvedimento amministrativo,
non potendo in alcun modo essere qualificato come espressione diretta
o indiretta di una potestà pubblica.
La conclusione del discorso sin qui svolto, che conduce
alla negazione sia del diritto soggettivo che dell'interesse legittimo
( e, perciò, dell'esclusione di ogni possibilità di adire il giudice
statale), è pertanto una sola, ed è quella che non trascura di considerare
come nell'ambito di taluni organismi (prevalentemente ma non necessariamente
privati) sussiste - quale espressione di una particolare autonomia
- la possibilità dell'emanazione di determinate norme "interne"
di comportamento, la cui osservanza o meno, da parte dei destinatari,
pur rilevante nell'ambito predetto, è assolutamente irrilevante nell'ambito
dell'ordinamento generale" (3).
Per ciò che concerne invece la giustizia sportiva
economica, si ricorderà che è riservata ad organi federali od a collegi
arbitrali, mediante la sottoscrizione di un'apposita clausola compromissoria
(4).
Proprio in relazione al rito arbitrale che ne deriva,
è possibile configurare l'ipotesi d'intervento del giudice statale
come momento d'impugnazione del lodo arbitrale, così come previsto
dal codice di procedura civile
Forti momenti di contrasto tra i due ordinamenti
si registrano in tema di giustizia disciplinare, poiché è in quest'ambito
che ruota il più generale problema dell'autonomia dell'ordinamento
sportivo rispetto a quello statale.
La questione si è palesata in tutta la sua portata
in numerosi casi poi oggetto di interventi giurisprudenziali, nei
quali si è dimostrata che la rivendicata autonomia doveva obbligatoriamente
soffrire il sindacato del giudice statale, in quanto i provvedimenti
sanzionatori degli organi federali erano idonei ad incidere incontestabilmente
su posizioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela statale.
Ricordiamo a riguardo la celebre sentenza relativa
al Catania Calcio, vicenda già riportata in precedenza, nella quale
il TAR Sicilia, esprimendosi sulla propria competenza, affermò che
" sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché
le controversie incentrate sulle sanzioni disciplinari inflitte dai
giudici sportivi a società affiliate alle Federazioni sportive, ancorché
fondate sull'inosservanza si mere regole tecnico-sportive siano di
rilevante entità producendo una effettiva ed apprezzabile censura
o perdita di contenuto dello status soggettivo di affiliato;
pertanto, se è vero che, in linea di massima la determinazione degli
organici nonché l'organizzazione e l'effettuazione dei campionati
e delle manifestazioni sportive costituisce materia ricompresa nell'ambito
dell'autonomia sportiva ed è quindi attribuita alla competenza istituzionale
delle varie Federazioni, è altrettanto vero che non solo i provvedimenti
di revoca dell'affiliazione di una società sportiva ad una federazione,
ma anche i provvedimenti di esclusione da un determinato campionato
esulano dall'area concettuale e dall'ambito ontologico e contenutistico
dell'autonomia sportiva, per la semplice quanto decisiva ragione che
trattasi di provvedimenti sanzionatori che, in quanto estinguono facoltà
e quindi posizioni giuridiche soggettive ricomprese nella sfera giuridica
generale delle società sportive, impedendo loro lo svolgimento ed
il raggiungimento dell'oggetto sociale stabilito nello statuto, incidono
necessariamente ed incontestabilmente sul piano dell'ordinamento giuridico
e non soltanto dell'ordinamento sportivo interno." (15)
L'analisi effettuata permette di considerare dunque
necessariamente soccombente l'autonomia sportiva riguardo all'intervento
dell'autorità giurisdizionale statale, quando vengono adottati misure
sanzionatorie restrittive dell'ingresso e della permanenza dell'atleta
o delle società nel sistema sportivo, mentre si ritiene a competenza
esclusiva delle autorità sportive questioni tecniche, quelle economiche
e quelle disciplinari diverse dalle precedenti.
Sul punto mi sembra di non dover condividere una
così riduttiva impostazione del problema, poiché eventuali misure
disciplinari che limitino anche solo temporaneamente l'esercizio agonistico
della disciplina di appartenenza, potrebbero verosimilmente incidere
su posizioni di diritto soggettivo e dunque sindacabili da parte del
giudice ordinario.
Peraltro le ipotesi non appaiono per nulla remote,
visto che la consistente monetizzazione delle competizioni ed evidentemente
delle prestazioni dei suoi protagonisti, finisce poi, in caso di impedimento
disciplinare all'attività, per determinare situazioni di indubbio
pregiudizio economico, facilmente riconducibile alla figura del diritto
soggettivo.
L'allargamento, dunque, delle fattispecie sottratte
alla competenza esclusiva del giudice sportivo si ricollega a quanto
già formulato circa la legittimazione che il giudice statale riceve
dall'art. 24 c.c. ad intervenire per valutare i c.d. "gravi motivi"
e, procedendo, si ricollega altresì all'invalidità del provvedimento
di espulsione adottato nei confronti dell'atleta che abbia adito il
giudice statale.
In conclusione, interessanti e meritevoli di approfondimento
sono poi i rapporti che intercorrono tra l'illecito sportivo e quello
penale, ipotesi di necessario intervento di due autorità con competenze
di giudizio.
Il riferimento è alla eventualità che un fatto posto
in essere da un atleta configuri un caso di violazione di norma sportiva
e, al contempo, di reato.
Poiché si tratta di ordinamenti che agiscono autonomamente,
se ne ricava che l'uno fonderà il proprio convincimento sulla base
delle regole federali, mentre l'altro in forza di quanto disposto
dalla legge penale.(16)
Il problema, al limite, può porsi nei casi in cui
le decisioni passate in giudicato siano difformi, potendo verificarsi
che il giudice penale non ritenga sussistenti nel caso di specie gli
elementi che integrino gli estremi del reato, mentre quello sportivo
giunga a valutare condannabile il medesimo fatto.
Ebbene, nell'ipotesi inversa, potrà altresì accadere
che per il giudice sportivo la condotta realizzata dall'atleta sia
da considerarsi in conformità con quanto previsto dalle norme di diritto
sportivo, mentre il giudice penale ritenga che non possa essere assolto
l'agente.
In entrambi i casi la discrepanza nelle decisioni
potrà eventualmente essere superata dal ricorso all'istituto della
revocazione, nei limiti in cui ricorrono i presupposti previsti in
materia dalle norme federali o, nell'ipotesi opposta, da quelle del
codice di procedura penale.
Un'ultima questione riguarda l'applicabilità del
principio della sospensione necessaria, ex art.75 c.p.p. ed ex art.
211 disp. att. c.p.p., al giudizio disciplinare sportivo in pendenza
del processo penale, così comprimendo fortemente ed ulteriormente
l'autonomia sportiva.
Mi sembra di poter condividere sul punto la tesi
di chi sostiene che l'attività disciplinare in esame tragga la propria
ratio in un ambito di natura privatistica, lasciando così escludere
la possibilità di applicare il citato art. 75 c.p.p., invocabile solo
qualora vi fosse stata una potestà pubblica.
Tale posizione si spiega per il fatto che la previsione
procedurale ha la finalità di evitare che nell'ordinamento generale
si possa dar luogo ad una situazione di doppio giudicato difforme,
contrasto che mai potrebbe verificarsi nel caso de quo, posto
che la pronuncia disciplinare ha efficacia solo nell'ordinamento disciplinare.
Come si è avuto occasione di constatare dalle problematiche
emerse in precedenza, il sistema della giustizia sportiva, lungi dall'ottenere
una collocazione esaustivamente alternativa alla giustizia statale,
continua a ruotare principalmente intorno al c.d. vincolo di giustizia,
della cui discutibile legittimità, o certa illegittimità, si è già
ampiamente argomentato.
La necessaria autonomia di cui l'ordinamento sportivo
deve godere per poter svolgere completamente il proprio ruolo all'interno
degli ordinamenti, statali e sovranazionali, di cui fa parte, non
consente altresì di considerarlo come soggetto deputato a disporre
in modo esclusivo della tutela giurisdizionale, in considerazione
della indefettibile primarietà ricoperta istituzionalmente dai giudici
statali, che, dunque, non soffrono alcuna limitazione delle proprie
prerogative costituzionali.
Infatti, si può conclusivamente puntualizzare che
i destinatari dei provvedimenti e delle decisioni della giustizia
sportiva, gli sportivi appunto, sono ancor prima e principalmente
soggetti dell'ordinamento statale, che ne deve tutelare le posizioni
giuridiche, sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi.
Inoltre, si può agevolmente osservare che, allo stato
dei fatti, i due sistemi si pongono irrimediabilmente su prospettive
parallele e mai convergenti, poiché risulta ancora evidente la carenza
di norme statali generali sulla giurisdizione sportiva, con conseguente
impossibilità da parte dello Stato di riconoscere le pronunce del
giudice sportivo, non esistendo cioè l'istituto della delibazione
di provvedimento proveniente da un ordinamento particolare.
Sul punto, e più specificamente sull'azionabilità
del diritto di difesa e sulla tutela dei principi costituzionali connessi,
è intervenuto un disegno di legge, S3922, che trae le mosse dalla
considerazione che la scelta di giurisidizione, statale o sportiva,
non può costituire l'oggetto di un accordo preventivo, con deferimento
delle controversie future in via esclusiva ad organi federali e/o
collegi arbitrali, ma deve essere la conseguenza di una libera scelta
delle parti, adottata in un momento successivo all'insorgenza della
lite.
Tale proposta legislativa attribuisce alle parti
la facoltà, in costanza di rapporto, di demandare la risoluzione di
una controversia che le riguardasse ad un organo interno all'ordinamento
sportivo, oppure ad un arbitro, che interverrebbe sostituendo il giudice
statale, senza che, in opposizione all'attuale situazione appunto,
vi sia preclusione per l'opzione contraria, cioè consentendo comunque
al tesserato di adire l'autorità giurisdizionale statale, evitando
un provvedimento disciplinare di espulsione.
L'art.1, comma 1, del progetto di legge, si esprime
in termini assai chiari e perentori, quando afferma che " le
restrizioni al diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti ed
interessi legittimi degli affiliati e dei tesserati, individuate come
vincolo di giustizia negli ordinamenti delle Federazioni sportive
nazionali, sono modificate sulla base dei principi introdotti dalla
presente legge".
Il punto decisivo della svolta che tale proposta
intende imprimere all'attuale sistema vigente, risiede nel successivo
comma 5, laddove, dopo aver ribadito la piena efficacia e validità
delle decisioni assunte dagli organi giurisdizionali previsti dagli
statuti federali, precisa che " gli affiliati ed i tesserati,
per la tutela dei loro diritti ed interessi legittimi, nonché per
la risoluzione di controversie anche attinenti all'attività espletata
all'interno della federazione e di controversie insorte fra associati
e fra questi e la federazione stessa, possono adire direttamente l'autorità
giudiziaria. Il giudizio instaurato si svolge, in ogni stato e grado,
secondo il rito relativo. Le sentenze passate in giudicato non sono
impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali delle rispettive Federazioni
sportive nazionali".
La prospettiva all'interno della quale può e deve
essere ricompreso lo sviluppo che assumerà il sistema della giustizia
sportiva impone di conferire un ruolo di assoluta primarietà alla
costante e crescente pervasività di logiche economico-mercantili su
quelle più propriamente sportive.
Le recenti vicissitudini che hanno scosso gli equilibri
del mondo del calcio, offrono una eloquente raffigurazione di quanto
il rapporto proporzionale di quelle logiche appena espresse si attesti
progressivamente in senso opposto, imponendo agli organi sportivi
di osservare un opportuno adeguamento delle proprie decisioni a quelle
che saranno proprie della giustizia sportiva.
I motivi che sostengono un atteggiamento così prudente
ed opportunamente contraddittorio rispetto alla consueta ed auspicabile
piena autonomia dell'ordinamento sportivo e di tutte le sue manifestazioni,
tra cui non si può certo non considerare quella giurisdizionale, vanno
rintracciati proprio nel timore che eventuali decisioni e provvedimenti
adottati dall'ordinamento sportivo possano comportare delle compromissioni
economiche poi non giustificate da un successivo e conforme avallo
del giudice statale.
Una siffatta configurazione della realtà in corso,
autorizza l'osservatore ad apprezzare il tentativo esperito dalla
Federazione competente di rimettersi pressoché integralmente alle
risultanze degli accertamenti penali, con ciò forzando una tempistica
che invece dovrebbe caratterizzare l'azione della giustizia sportiva.
Ancora, l'atteggiamento prudente giunge a far considerare
ai predetti soggetti la possibilità di evadere altresì la legittima
richiesta di temporanei provvedimenti cautelari, poiché, proprio per
ragioni economiche evidenti, una misura disciplinare cautelare è in
grado di esercitare una autonoma capacità lesiva paragonabile a quella
di un provvedimento definitivo.
Pertanto, nell'eventualità, come nel caso di cui
si discorre, che gli illeciti per cui procedere non evidenzino una
macroscopica configurabilità, quella prudenza a cui si è accennato
risulterà parimenti opportuna anche nell'atto di irrogare sanzioni
disciplinari meramente cautelari.
L'impostazione della questione nei termini esposti
conferma il trend che ormai costantemente, anche a livello
comunitario, si sta imponendo e cioè quello di considerare taluni
sport come attività economiche, che dunque devono necessariamente
rispondere a logiche imprenditoriali, suffragate, del resto, dalla
stessa presenza nei mercati delle principali Borse mondiali di talune
società sportive.
Evidentemente tutto ciò contribuisce con determinazione
ad allontanare lo sport dalla sua originaria collocazione di ordinamento
speciale all'interno di un ordinamento generale, poiché la compressione
d'autonomia che si tenta di imporre, per prudenza ispirata a ragioni
economiche, alla giustizia sportiva, finisce poi fatalmente per riflettersi
sull'intero sistema, che così tradisce la ratio dei presupposti
su cui si è fondato.
Infatti, la diversità che nei momenti di attività
parallela emerge tra giudizio sportivo ed ordinario, non costituisce
una circostanza su cui soprassedere provvedendo a ridimensionarla,
ma anzi è il fondamento di una precisa scelta di politica normativa,
che ha consentito all'ordinamento sportivo di assicurare una propria
"giustizia" non necessariamente ancorata al principio, per
lo Stato irrinunciabile, della tipicità dell'illecito.
L'obiettivo che la giustizia sportiva ha il dovere
di perseguire, ma anche di assicurare, è quella della giustizia sostanziale,
vale a dire il rispetto dei principi morali di lealtà e probità, invece
pericolosamente ricompresi entro l'angusto alveo di logiche prettamente
economiche.
NOTE
1 " Le norme tecniche concernenti le condizioni
di regolarità delle competizioni sportive che in quanto tali risultano
estranee ad ogni interesse oggetto di attenzione da pare dell'ordinamento
generale, non possono essere sottoposte alla cognizione del giudice
statale". Tribunale Roma, 20 settembre 1996, in Riv.Dir.Sport.1997,
546 nota (Naccarato).
2 TAR Lazio n. 1099 del 1995:" I
provvedimenti di una federazione sportiva che incidano esclusivamente
sulla sfera degli aspetti tecnici dell'attività agonistica disciplinati
da norme sportive di carattere meramente interno, non danno luogo
alla lesione di posizioni tutelate dall'ordinamento giuridico generale;
ne consegue che l'impugnazione degli stessi è da considerarsi inammissibile
per difetto assoluto di giurisdizione", in Riv.dir.sport.,
1985,589.
3 Cass. Civ., sez. un., 26 ottobre 1989 n.4399, in Riv.dir.sport.
1990,57 ed in Foro it.,1990,I,899 ed infine in Giur.
It, 1990, I, 1, 1281.
4 VIGORITI, L'arbitrato sportivo in
materia economica, in Rivista dell'Arbitrato, Giuffrè,
2000, n.1, p. 12
5 Si legga TAR Emilia Romagna, sez. I,
Bologna, 4 Maggio 1998, n.178:" La clausola compromissoria contenuta
nell'art. 6 del regolamento corse ippiche, c.d. vincolo di giustizia,
che affida ad arbitrato la risoluzione di controversie concernenti
l'applicazione di norme rilevanti nella sfera sportiva, non preclude
la proponibilità del ricorso al giudice amministrativo tutte le volte
che si faccia questione di provvedimenti disciplinari inflitti dall'Ente
nazionale corse, giacché la valutazione dell'interesse pubblico, cui
si ricollega la posizione sostanziale incisa dai detti provvedimenti,
non può eseguirsi da organo diverso da quello precostituito istituzionalmente",
in T.A.R. 1998, I, 2519; ancora TAR Lazio, sez .III, 24 settembre
1998, n.2394:" L'ordinamento sportivo nazionale, pur essendo
dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia e autodichia, è derivato
da quello generale dello Stato, con la conseguenza che il c.d. "vincolo
di giustizia", che impone a tutte le società sportive affiliate
l'impegno di accettare la previa e definitiva efficacia di tutti i
provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate
dalla FIGC e dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie attinenti
l'attività sportiva, può operare nell'ambito strettamente tecnico
sportivo ovvero nell'ambito consentito dall'ordinamento statale (
e cioè in quello dei diritti disponibili) ma non nell'ambito degli
interessi legittimi, i quali sono insuscettibili di formare oggetto
di una rinuncia preventiva, generale e temporalmente illimitata alla
tutela giurisdizionale", in TAR 1998,I, 3597.
6 Cass.Penale, sez. V, n. 1951 del 2000,
in cui si legge che :" [.] Non vi può essere alcun dubbio, infatti,
che molte competizioni sportive, e tra esse anche il gioco della pallacanestro
richiedano oltre che abilità specifica anche prontezza di riflessi,
vigore fisico, rapidi movimenti o capacità di contrastare l'avversario.
Il gioco consiste, infatti, nell'acquisire e mantenere possesso della
palla, impedire che gli avversari se ne impossessino, muovere rapidamente
verso il canestro avversario e tentare, spesso in posizioni acrobatiche,
di mandare la palla nel canestro. E' allora evidente che oltre all'abilità
nel controllo della palla, di sicuro predominante nel gioco in questione
è necessaria una prestanza fisica, una carica agonistica rilevante,
tenuto conto della notevole velocità del gioco ed una notevole rapidità
di esecuzione dei vari movimenti del corpo in situazione statica di
corsa. In tali condizioni specialmente se si considera che questo
gioco viene praticato da persone di notevole statura fisica, sovente
vicina ai due metri di altezza, e, quindi, di peso considerevole,
non è possibile escludere anche il casuale scontro fisico tra giocatori
avversari ed il prodursi di conseguenti eventi lesivi. Il giocatore
autore dell'evento lesivo, che sia stato però rispettoso delle regole
del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e della
integrità fisica di costui, certamente non sarà perseguibile penalmente
perché non può dirsi superata, in siffatta situazione, la soglia del
"rischio consentito". Talvolta, poi si possono verificare
violazioni involontarie delle norme regolamentari del gioco dovute
essenzialmente alla foga agonistica ed alla incapacità di interrompere
tempestivamente la propria azione o corsa al fine di non ostacolare
l'avversario, ad es. il c.d. fallo di ostruzione. In tali ipotesi
si versa in ipotesi di "illecito sportivo" sanzionato delle
norme regolamentari ma non perseguibile penalmente, perché anche in
tale ipotesi non può ritenersi superato il c.d. "rischio consentito",
in quanto è dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia
di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta
eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del
regolamento di gara.
Quando però il fatto lesivo si verifichi, perché
il giocatore violi volontariamente le regole del gioco, disattendendo
i doveri di lealtà verso l'avversario che, invece dovrebbero costituire
la caratteristica essenziale di ogni sportivo, allora il fatto non
potrà rientrare nella causa di giustificazione, ma sarà penalmente
perseguibile. Se il fatto si verifichi nel corso di una azione di
gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l'avversario
ne assuma il controllo ed il mancato rispetto delle regole del gioco
sia, in realtà, dovuta all'ansia di risultato, certamente il fatto
avrà natura colposa. Una responsabilità per dolo sarà, invece, ravvisabile
o quando la gara sia soltanto l'occasione dell'azione volta a cagionare
l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dal giocatore
autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto all'azione
di gioco, ma piuttosto ad intimorire, l'antagonista ed a dissuaderlo
dall'opporre un qualsiasi contrasto, casi deplorevoli che purtroppo
non sono infrequenti, per esempio sui campi di calcio, oppure a "punirlo"
per un fallo involontario subìto, c.d. fallo di reazione, anch'esso
piuttosto frequente. In entrambi i casi indicati, come è evidente,
la condotta dell'agente fuoriesce dagli schemi tipici del gioco e
la violazione delle regole non è diretta in via immediata al compimento
di un'azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini del tutto
estranei alla competizione o, se connessi alla stessa, non perseguibili
perché illeciti.