| CROCIFISSI NEI PUBBLICI UFFICI:
AVVOCATURA DELLO STATO E RECENTI INIZIATIVE LEGISLATIVE ASSESTANO UN ALTRO
COLPO AL SUPREMO PRINCIPIO DI LAICITÀ.*
Dott. Antonello De Oto – Università
di Bologna
Da ultimo, l’Avvocatura dello Stato di Bologna con parere redatto
in data 16 Luglio 2002 [1], su richiesta dell’Istituto comprensivo
di Scuola materna, elementare e media dei comuni di Malalbergo e Baricella,
ha risposto al quesito (che circola per verità da diverso tempo)
[2], se sia ancora da considerarsi legittima l’esposizione del
crocifisso all’interno delle aule nelle scuole dell’obbligo.
Si riaccendono dunque i riflettori sul significato, la liceità
e la portata dell’immagine di un cristo crocifisso all’interno
di istituti formativi della Repubblica, ed in chiave omnicomprensiva,
in ogni ufficio pubblico [3].
Il problema infatti, si è proposto frequentemente, in fotocopia,
anche con riguardo agli ospedali [4], ai consigli comunali (che vi
hanno dedicato infuocati dibattiti) [5], alla sede Rai di Milano e
perfino rispetto all’aula ove opera il collegio giudicante della
Suprema Corte [6].
La questione potrebbe apparire ai più speciosa e di “piccolo
cabotaggio”, stante i pressanti problemi di ordine sociale e
giuridico del nostro paese che attendono una (certo prioritaria) soluzione.
Vi è comunque da rilevare che lo scontro in atto su detta simbologia
si è inasprito in seguito al mutato clima internazionale [7],
che rivede protagonista una certa ostilità di fondo verso le
culture altre e che cerca (da parte delle maggioranze etniche,culturali
e religiose ) di marcare il territorio con funzione di sfruttabilità
politica, ponendo argine ad altri valori diversi o contrastanti in
entrata a causa dei flussi migratori, grazie anche a simboli massimamente
condivisibili e portatori dei valori di identità nazionale
maggioritari [8].
Al di là delle questioni di carattere socio-politico, che pure
hanno rilevante parte nella cosa, ci sembra importante ritornare,
dal punto di vista strettamente giuridico, sulla questione essenzialmente
per tre motivi:
1. ribadire la natura e la portata del supremo principio di laicità.
2. sottolineare l’inutilità di imposizioni su materie
che toccano la sensibilità, la libertà di coscienza
ed in definitiva l’ethos dei singoli cittadini.
3. mostrare il distacco (anche da parte di organi dello Stato) rispetto
a questioni che vedono in gioco il fattore religioso, ovvero il disconoscimento
totale di crescente giurisprudenza a tutela della libertà di
coscienza, di religione e parificatoria del trattamento civile ma
soprattutto penale dei culti [9].
Partendo dall’ultimo punto, è interessante rilevare come
la magistratura costituzionale e ordinaria, abbia infatti “invertito
la rotta” negli ultimi anni rispetto alle questioni di tutela
penale del sentimento religioso e dello speciale favor normativo previsto
alla religione cattolica, andando nel senso di una parificazione effettiva
delle sanzioni edittali previste [10] o nella cancellazione di “fattispecie
confessioniste” [11]. Si è infatti abbandonato il criterio
della maggioranza che aveva regnato sovrano per molti anni e che poneva
legittimi dubbi rispetto ai diritti delle minoranze, e altresì
rispetto all’impianto laico e pluralista di uno Stato che oggi,
sembra allontanarsi dallo spirito vero di Corte Cost.n.203/1989 [12]
e dall’art.1 Protocollo addizionale all’Accordo di Villa
Madama.
Sulla specifica questione dei crocifissi nelle scuole, l’Avvocatura
dello Stato di Bologna, operando non diversamente da quanto avrebbe
fatto un legale di parte privata (d’altronde tale è la
natura giuridica dei suoi pareri) [13] ha ritenuto di servirsi a piene
mani di risalente giurisprudenza sul problema (parere Consiglio di
Stato n.63/1988 del 27 aprile 1988 e Corte di Cassazione sez. III,
13.10.1998) ignorando il “nuovo corso” giurisprudenziale
volto a parificare le posizioni dei culti rispetto allo Stato e altresì
ignorando tout court la Sent. n.439/2000 che , come già ribadito
in precedenza a commento della stessa, ha portata generale, pur essendo
stata pronunciata in riferimento ad un caso specifico riguardante
l’esposizione del crocifisso nei seggi elettorali [14].
L’abrogazione implicita dei regolamenti scolastici sul crocifisso
costituiva il tema nodale del problema posto al Consiglio di Stato
nel 1988. Vale la pena di ribadire come l’individuazione del
supremo principio di laicità con Sent. 12/04/1989 n. 203 e
la validità piena degli Accordi di Villa Madama, travolgono
l’operatività di norme amministrative che si pongono
per loro natura su di un piano secondario rispetto a disposizioni
di legge (e ancor più) a principi supremi. Così un eventuale
contrasto vedrebbe irrimediabilmente soccombere la norma regolamentare.
Inoltre l’introduzione di una nuova normativa (il citato supremo
principio di laicità e il noto Protocollo Addizionale all’accordo
di Villa Madama), che elimini norme regolamentari, non ha l’obbligo
di riportare i riferimenti ad essa, al suo interno, altrimenti si
finirebbe per "lasciar morire" il criterio dell’abrogazione
implicita (v. art.15 delle disp. sulla legge in generale) [15]. A
conclusioni, esattamente opposte giunge, nell’intento di salvare
la croce all’interno delle scuole, l’Avvocatura dello
Stato di Bologna, il che sarebbe legittimo, se non si fosse ignorato
completamente il percorso giurisprudenziale appena descritto (noto
peraltro in dottrina alla generalità dei giuristi), che ha
costituito e costituisce un profondo tentativo di perequare e normalizzare
il panorama religioso italiano.
In definitiva, la grande domanda di fondo, che abbraccia anche chi
(come lo scrivente) crede in Dio ma teorizza una (non ottocentesca)
separazione dell’immagine e delle funzioni dello Stato dalla
missio delle chiese, è la seguente:
può uno Stato laico, o che si pretende tale, imporre in tutte
le sue ramificazioni territoriali un simbolo confessionale?
Credo che il discorso vada riportato alle radici, a costo di essere
tacciati di ateismo o moderna eresia (in questo senso la grande lezione
di Giuseppe Caputo) [16]. E’ una questione di libertà
che tocca il singolo cives, come l’Amministrazione tutta. In
sostanza un moderno ritorno, al vecchio “date a Cesare quel
che è di Cesare” e che ripropone la questione dello Stato
come casa comune di tutti, in un clima multiculturale e multireligioso
di accettazione dell’altro, ove i cittadini non abbiano a sentirsi
diversi per alcun motivo.
L’argomentazione crociana portata a difesa della permanenza
del crocifisso negli uffici pubblici, pur essendo di grande fascino
intellettuale e pur richiamando l’attenzione su questioni importantissime
di carattere culturale e sociologico sembra non risolvere le questioni
giuridiche di fondo sollevate dall’esposizione di un simbolo,
che rimanda messaggi di parte, in uno Stato laico [17]. La “fame
di valori” deve essere saziata, certo, ma non compiendo gesti
che riportano a logiche fondamentaliste [18], a costo di cedere ,
così operando, veramente quote della nostra identità
più profonda, non si può in una democrazia laica e pluralista,
“fare quello che ci fanno” [19].
Il Cristo indifeso e crocifisso, nel cattolicesimo considerato simbolo
d’amore, è innegabilmente un richiamo al bene comune
e una presenza con cui siamo cresciuti, e’ triste pensare di
doversi separare negli spazi pubblici da una tale lezione di carità,
ma nell’essere comunità bisogna “porsi nei panni
di tutti”, lo Stato deve presentarsi con un volto neutrale ed
unico, ma attento (come da Corte Cost. N. 203/1989 e nel rispetto
dell’art.19 suprema Carta) a garantire la generalità
dei consociati e a promuovere lo sviluppo sereno e libero delle istanze
religiose nel paese. Neutralità dell’immagine dello Stato
e propulsione del fattore religioso possono giuridicamente convivere
[20], ergo non vi sarebbe bisogno di introdurre il concetto di laicità
relativa, essendo detta nozione giuridica una “cosa che si pratica
in pieno” e data la sua natura di “super-principio”,
quindi gerarchicamente sovraordinato allo stesso Concordato, un caposaldo
giuridico che “….pone limiti precisi all’idea di
un pluralismo sviluppato in senso preferenziale rispetto alla religione
di maggioranza…” [21].
Recentemente autorevoli voci di politici, si sono proclamati a favore
di una sorta di “koinè espositiva”all’interno
dei pubblici uffici, pur di salvare il simbolo-croce.
La proposta dell’ “altarino di massa”, in una sorta
di delirium espositivo, fa sorridere, sia perchè evidenzia
la scarsa sensibilità e conoscenza rispetto ad altre religioni
(ad exemplum gli islamici non rappresentano assolutamente Allah, i
Protestanti, pur nelle loro diversità interne, sono uniti nel
contestare al cattolicesimo atteggiamenti “idolatri”...)
[22] e sia perchè cozzerebbe comunque, se non ancor di più,
con la ribadita necessità di neutralità visiva nell’attività
di front-office rispetto al cittadino; si pensi poi ai diritti di
libertà di pensiero e di coscienza dei dipendenti delle singole
Amministrazioni, posti così de facto sotto la tutela (gradita
o meno) di un simbolo religioso. Comunque, in ultima istanza, anche
volendo abbracciare questa perlomeno singolare visione e proposta
di soluzione del problema, vi sarebbe sempre la possibilità
di escludere le sensibilità religiose di qualche cives.
Il proliferare infatti di nuovi movimenti religiosi non consente di
esporre, se il culto in questione lo desidera, i simboli di tutti,
anche di quelli che il Prof. Coppi in un suo risalente scritto definisce
“…quegli strani culti che caratterizzano, spesso tristemente,
il tempo presente…” [23].
Sembra comunque che la rotta intrapresa sia ben diversa. Le originarie
dichiarazioni del Ministro Moratti [24] muovendosi nel senso della
proposizione di un progetto di legge (abbondantemente criticato) comune
alla maggioranza, che imponesse il simbolo crocifisso in ogni ufficio
pubblico, intendeva così stroncare ogni querelle relativa alla
sopravvivenza della normativa regolamentare emanata durante il ventennio.
Si è poi optato, in ottobre, per l’emanazione di una
direttiva che riconfermasse il simbolo crocifisso nelle aule, insieme
alla previsione di luoghi di preghiera per tutte le fedi religiose
nelle scuole italiane.
Anche il Parlamento si sta interessando della questione, con progetti
di legge il cui spirito segue (ma precede spazio temporalmente) le
proposte del Ministro della Pubblica Istruzione: all’art.3 del
progetto di legge n. 2749- XIV legislatura, primo firmatario on. Bricolo
si legge: “…In tutte le aule delle scuole di ogni ordine
e grado e in tutte…le amministrazioni (…)…è
fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l’immagine
del crocifisso.”
Al successivo art.4 si prevedono sanzioni per “…chiunque
rimuove in odio ad esso l’emblema della croce o del crocifisso
dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è
punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda di
mille euro” [25]. Così operando e se si dovessero convertire
in legge dette iniziative parlamentari, si reintrodurrebbe de facto
il reato di vilipendio espunto dal codice penale nel 2000 dalla Suprema
Corte e non si farebbe altro che creare un clima sociale di scontro
ideologico, essendosi lo Stato prestato ad una particolare lettura
etico-religiosa.
I simboli (se proprio desideriamo esporne) non difettano anche allo
Stato stesso, che spesso in Italia e’ stato tacciato di “scarsa
ritualità”.
A prezzo dell’accusa di giacobinismo (che puntuale mi coglierà),
desidero ribadire, non isolato, che (ahimè) nella casa comune
di tutti i cives, “…solo la bandiera italiana è
(o dovrebbe essere) un simbolo di tutti…” [26].
Note
1] Avvocatura dello Stato Bologna – Rif. Cs. 34472002 –
rif.to a nota del 17. 05. 2002
[2] Cfr. Per avere una panoramica delle differenti posizioni della
dottrina in materia , si veda il dibattito in corso tra i costituzionalisti
v. http://www.unife.it/forumcostituzionale/index.html
[3] V. Il Crocefisso nelle aule scolastiche non e’ lesivo
della libertà di religione, in Italia Oggi, 10/09/2002, 37.
[4]Un’ infermiera milanese convertita all’ Islam avrebbe
deciso di astenersi dal lavoro finché non siano rimossi i
Crocifissi dalle corsie (ospedale milanese di Niguarda) perché
costituirebbero violazione della neutralità e laicità
dello Stato. Il crocifisso negli ospedali rappresenterebbe per l’Unione
Mussulmani Italiani una forma di "persuasione occulta e proselitismo
coatto", nonchè esposizione di (con un’espressione
perlomeno infelice) “cadaveri sui muri”. V. http://www.amiciziacristiana.it/ilnuovo271201.htm
[5] Soprattutto nel nord-est del paese ferve il dibattito a livello
di enti locali, che ha finito per stimolare, ad esempio, la delibera
della Provincia di Verona del 5 nov. 2001. Tale delibera, disposta
dall’assessore alla Pubblica Istruzione Adimaro Moretti degli
Adimari, comandava l’acquisto con denaro pubblico di mille
crocifissi da distribuire alle scuole medie e superiori. v. per
il testo della delibera www.giuri.unibo.it/attivitàdellecattedre/dirittoecclesiastico/documentazione.
[6] Molto “elegante” la soluzione adottata dalla Corte
Costituzionale, il Presidente dopo aver fatto imbiancare e ristrutturare
l’aula non ha riproposto il simbolo-croce alle pareti, sostituendolo
con un’ opera d’arte..
[7] La mente corre ai tragici fatti newyorkesi dell’11 settembre
2001, che segnano lo spartiacque ideale tra una politica faticosa
di avvicinamento tra culture radicalmente diverse e una politica
del sospetto, delle “barricate culturali”, che pone
radicalmente in crisi le c.d. logiche di melting pot e ci porta
a grandi passi verso le apocalittiche vaticinazioni di Huntington
. v. FERRARI S., Lo spirito dei diritti religiosi, Bologna, 2002,
passim V. anche FRANCIOSI G., Emergenza terrorismo e diritti di
libertà, in Quaderni Costituzionali, n.1/2002.
[8] Vedi CIMBALO G., Contro l’uso politico del crocifisso,
in www.unife.it/forumcostituzionale/contributi
[9] Ciò non toglie che la migliore dottrina ex parte catholica
ha massimamente difeso il simbolo della croce con intelligenza e
puntuale ricostruzione del dato normativo. V. COPPOLA R., Il simbolo
del crocifisso e la laicità dello Stato, (07.12.2001) in
www.unife.it/forumcostituzionale/contributi
[10] V. Corte Cost n. 440/1995, n.329/1997 e ultima in ordine di
tempo 1-9 luglio 2002 n.327 – Pres. Ruperto, con cui la Suprema
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.405
del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento
di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene piú
gravi, anziche’ le pene diminuite stabilite dall’art.
406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro altri
culti.
[11] V. Corte Cost. N.508/2000 – Pres. Mirabelli, che espunge
dal codice penale italiano l’art.402 previsto durante il regime
fascista a speciale tutela contro comportamenti vilipendiosi a danno
della religione cattolica. Si veda CECCANTI S., Una libertà
comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società
multietniche, Bologna, 2001, 224, contra IANNACCONE L., La scomparsa
dell’art. 402 c.p.. Qualche riflessione su una pronuncia tanto
attesa. (Corte Cost., Sent.n.508/2000), in Il Dir. Eccles., CXXII,
III/2001, 1038-1045.
[12] Corte Cost. 12 aprile 1989 n.203 – Pres. Saja, in www.cortecostituzionale.it
[13] PIERGIGLI V.; Avvocatura dello Stato e conflitti di attribuzioni,
Padova, 1991, passim
[14] Mi sia consentito rimandare a DE OTO A., Presenza del crocifisso
o di altre immagini religiose nei seggi elettorali: la difficile
affermazione di una “laicità effettiva”( Osservazione
a Cass.Pen. n.439/2000), in Quad. di dir. e pol. eccl, 2000/III,
837 ss., nonché DI COSIMO G., Simboli religiosi nei locali
pubblici: le mobili frontiere dell’ obiezione di coscienza,
in Giur. Cost., 2000, 1121 ss., la sentenza e’ altresì
stata pubblicata con nota di richiami in Foro It., 2000, II, 521
[15] Cosi ZANNOTTI L., Il Crocifisso nelle aule scolastiche in Dir.
Eccles., 1990, I, 328 il quale afferma altresì che "..
ritenere che il crocifisso sia solo un simbolo passivo, significa
fare un’evidente forzatura…”. V. altresì
DE OTO A., op. cit., nota 7.
[16] Si legga la stupenda Prefazione di CAPUTO G., al suo Introduzione
allo studio del diritto canonico moderno,Tomo I, Padova, 1987.
[17] v. COOPER J., Enciclopedia illustrata dei simboli, Padova,
1987.
[18] V. ONIDA F., Il problema dei valori nello Stato laico, in TEDESCHI
M. (a cura di), Il principio di laicità nello Stato democratico,
Messina, 1996, 92: “ I fondamentalismi sono dotati di grande
forza di attrazione perche’ propongono valori e lo fanno con
facile potenza degli assiomi, senza richiedere sforzi valutativi
alla ragione.”
[19] v. Credo sia riduttivo ed inesatto paragonare la inesistente
libertà di opinione dei paesi islamici, ove il livello di
democrazia e di implementazione dei diritti umani non è sufficientemente
garantito, con la situazione italiana. Non possiamo portarci al
pari di ordinamenti confessionali, per cercare di arginare richieste
e fenomeni certamente di difficile integrazione con il tessuto sociale
italiano. Rispondere con le regole e i principi della Repubblica,
ci garantirà una condotta inattaccabile e condivisa, perchè
comune metro di valutazione e garanzia del fenomeno religioso.
[20] Dubbioso sul punto invece PATRUNO F., La guerra ai crocifissi
ed ai simboli del cattolicesimo di fronte alla cultura italiana
ed europea, in www.studiocelentano.it/editorial/patruno_1.asp
[21] V. CECCANTI S., Replica, in www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/…
[22] v. CIMBALO G., cit.,....
[23] COPPI F., Plagio (voce) in Enc. del diritto,Milano, 1985, 943.
[24] V. LA ROCCA O., La campagna della Moratti: ”Riporterò
i crocifissi a scuola”, in http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/ecclesiastico/www.repubblica.it/online/cronaca/crocefissi/moratti/moratti.html
[25] Presentata il 15 maggio 2002 n www.camera.it/lavori/stampati/…
[26] v. DI COSIMO G., La forza dei simboli, in www.unife.it/forumcostituzionale/contributi…
* Il presente elaborato è già presente nel sito di
informazione e analisi giuridica www.filodiritto.com
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