1.
La sentenza n° 525/2000 della Corte Costituzionale che
qui si annota, consultabile sul sito http://www.giurcost.org/decisioni/index.html,
si colloca nell'intricato quadro della giurisprudenza costituzionale
in materia di leggi di interpretazione autentica, quadro che non a
caso in dottrina è stato definito "labirintico" (1) e "variegato"(2)
. Il giudizio in via incidentale veniva sollevato dalla Corte di Cassazione,
che si trovava a giudicare riguardo ad un ricorso proposto dal Ministero
delle Finanze contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte, nella quale la parte pubblica risultava soccombente.
Tale ricorso era stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni
ma entro il termine lungo di un anno: sosteneva infatti l'Avvocatura
dello Stato che la notifica della sentenza doveva ritenersi nulla,
in quanto la stessa era stata effettuata presso l'ufficio che aveva
emesso l'ordinanza impugnata anziché presso l'Avvocatura Distrettuale
dello Stato. A sostegno di tale argomentazione il ricorrente invocava
l'applicazione dell'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 31.12.1992 n° 546,
così come risultante dall'interpretazione autentica fornita dal legislatore
con l'art. 21 comma 1 della Legge 13.05.1999 n° 133, alla luce del
quale tale norma andava interpretata nel senso appunto di ritenere
che le notifiche dovessero sempre effettuarsi presso l'Avvocatura
Distrettuale, quand'anche l'ufficio che aveva emesso l'ordinanza,
come nel caso di specie, avesse resistito in giudizio senza il suo
patrocinio. Il giudice a quo, nel dover applicare tale disposizione,
si avvedeva però tale interpretazione era intervenuta ingiustificatamente
non solo in assenza di contrasti giurisprudenziali, ma addirittura
in presenza di una contraria ed ormai consolidata giurisprudenza di
legittimità volta a ritenere valida una siffatta notifica, tanto che
lo stesso Primo Presidente della Corte aveva ritenuto superflua, nel
giudizio principale, la prospettata remissione degli atti alle Sezioni
Unite. Secondo la Suprema Corte, infatti, la notifica degli atti giudiziari
deve effettuarsi direttamente presso l'ufficio che ha emesso l'ordinanza
a meno che questo abbia affidato la propria rappresentanza all'Avvocatura
dello Stato. Per di più, l'interpretazione autentica fornita dal legislatore
contrastava anche con un primo, ormai desueto, orientamento della
Cassazione, alla luce del quale si interpretava la disposizione nel
senso che la sentenza si dovesse notificare presso l'Avvocatura Generale
dello Stato: da qui, sottolineava il giudice remittente, il sospetto
che dietro il falso nomen juris di legge interpretativa si celasse
una disposizione volta al mero scopo di modificare con effetto retroattivo
una disciplina processuale sfavorevole all'Amministrazione Finanziaria,
onde consentire alla stessa di impugnare tardivamente provvedimenti
giudiziali nei quali risultasse soccombente(3) , così violando l'art.
3 primo comma (sub specie tutela dell'affidamento) e l'art. 24 della
Costituzione. La Corte accoglieva la questione ritenendo in effetti
che la disposizione impugnata violasse il principio della tutela dell'affidamento
e che per tale motivo essa dovesse essere ritenuta illegittima per
la parte in cui estendeva i propri effetti al periodo antecedente
la propria entrata in vigore.
Il procedimento aperto dall'ordinanza della Corte di
Cassazione riprende mai sopiti problemi posti dalle leggi di interpretazione
autentica, sulle quali il dibattito dottrinale e, parallelamente,
l'evoluzione giurisprudenziale non hanno mai cessato di essere alimentati,
senza giungere ad alcun punto fermo, né tale sentenza reca un contributo
valido per chiarire importanti questioni relative sia alla natura
delle leggi interpretative sia al valore da attribuire al principio
dell'affidamento, problemi sui quali la Corte avrebbe avuto un'ottima
occasione per assumere una posizione coerente. L'idea che si ricava
dalla pronuncia commentata - che pure nel merito è, ad avviso di chi
scrive, pienamente condivisibile - è piuttosto quella di una giustizia
costituzionale per così dire "spicciola" e "sommaria", laddove, senza
indugiare su approfondite valutazioni teoriche circa la natura delle
leggi interpretative ed i limiti delle stesse, la Corte liquida l'argomento
con un rapido rinvio di stile ai propri precedenti per passare senza
ulteriori remore a valutare la legittimità di un effetto (quello retroattivo),
che, visto come incostituzionale, viene eliminato senza alcuna valutazione
sulla eventuale illegittimità necessaria di tutta la disposizione
impugnata (in sé difficilmente scindibile), che pure il giudice a
quo aveva invocato. Se poi la sentenza lascia aperto il problema della
natura delle leggi interpretative, non risolve certo in miglior modo
un altro aspetto rilevante e dogmaticamente significativo, ovvero
la definizione precisa del grado di garanzia e del valore da assegnare
nel nostro ordinamento al principio della tutela dell'affidamento,
che pure, senza troppi scrupoli, viene definitivamente utilizzato
quale unico ed esclusivo parametro alla stregua del quale dichiarare
illegittima la legge. Una rapida disamina degli orientamenti finora
assunti dalla giurisprudenza della Corte consente quindi di inquadrare
tale sentenza in questo "variegato" panorama e di trarre alcune conclusioni.
2.
Le leggi di interpretazione autentica pongono da un
punto di vista istituzionale difficoltà che nascono, come noto, dall'uso
particolarmente "disinvolto" che il legislatore è solito farne, non
solo per intervenire ove vi siano contrasti giurisprudenziali o laddove
vi siano formulazioni oscure e ambigue delle disposizioni vigenti(4)
, ma altresì allo scopo, decisamente meno meritorio, di contrastare
autoritativamente indirizzi giurisprudenziali politicamente non graditi
ovvero di adottare norme retroattive in modo assai meno impopolare(5)
, dissimulandole sotto la falsa veste di una interpretazione che,
per ciò stesso, diviene naturalmente retroattiva. Come si è osservato,
la legge interpretativa "da extrema ratio per ripristinare la certezza
del diritto, è diventata ormai uno strumento di routine"(6) , con
la conseguenza che il numero di esse è ultimamente notevolmente accresciuto(7)
, sia per tentare di rimediare a cattive formulazioni tecniche delle
norme, sia per mascherare interventi retroattivi. Tutto ciò a voler
tacere dei casi paradossali in cui la disposizione interpretativa
è più oscura di quella interpretata od ancora delle non poche ipotesi
di leggi di interpretazione autentica superflue o davvero poco utili,
che, ad esempio, si occupano di definire il concetto del "porto di
Padova" o di chiarire cosa siano i luoghi di culto(8) ; si tratta,
come evidente di casi nei quali a stento si intravede un ruolo di
chiarificazione e semplificazione dell'ordinamento esistente in capo
a tali leggi, il cui proliferare, più o meno a proposito, pare inquadrarsi
nell'ambito di quella che, con espressione forse abusata ma significativa,
viene definita "crisi della legge"(9) .
Se questi sono i problemi che tale istituto crea nell'ordinamento
da un punto di vista, per così dire, concreto, nella dottrina si sono
agitate, ed in parte tuttora si agitano, perplessità ben più gravi,
riguardanti la stessa possibilità di emanare tali disposizioni, posto
che, a differenza dello Statuto Albertino, il cui art. 73 riservava
al legislatore la facoltà di porre un'interpretazione vincolante erga
omnes, la Costituzione repubblicana non dedica il minimo cenno a tale
tipo di leggi. La questione è stata affrontata dalla Corte nella prima
sentenza sul tema (sentenza n° 118/57(10 ) nella quale si afferma
la legittimità di tali disposizioni alla luce della mancanza di indicazioni
contrarie al riguardo e del fatto che esse sono ammesse in tutti gli
ordinamenti democratici. Non vi è chi non veda l'insufficienza di
una tale motivazione, avulsa da considerazioni di diritto positivo,
ma, come si è giustamente rilevato, il costante richiamo a tale precedente
da parte delle successive decisioni della Consulta, ne ha fatto un
baluardo inespugnabile alla luce del quale l'ammissibilità delle leggi
interpretative si presenta come un dogma dal quale partire per ogni
dibattito sul tema(11) .
Risolto positivamente il quesito sull'ammissibilità
delle leggi di interpretazione autentica, in dottrina e nella giurisprudenza
della Corte si è invece posto il problema della definizione di un
paradigma alla luce del quale valutare quando una legge possa dirsi
tale e quali siano i limiti che essa eventualmente incontri, onde
arginare gli abusi che più sopra sono stati sinteticamente descritti.
E' al riguardo che si suole parlare di una giurisprudenza "labirintica"(12)
, di "(in)coerenza delle motivazioni"(13) e che da più parti la dottrina
lamenta l'impossibilità di cogliere un filo conduttore tra le varie
sentenze. Unico punto certo pare essere quello dell'ormai avvenuto
abbandono, da parte della Corte, del criterio meramente formalistico
in base al quale il solo titolo della legge o le espressioni quivi
utilizzate potessero essere sufficienti a qualificare una disposizione
come "interpretazione autentica" così legittimandone la portata retroattiva;
si tratta di un indirizzo accolto fino al 1988 (sentenza n° 123/88(14)
) ma già mutato sul finire dello stesso anno (così la sentenza n°
233/88(15) ), sia per il moltiplicarsi delle leggi cripto-retroattive,
sia per evitare un contrasto con la giurisprudenza della Cassazione,
che accoglieva invece un diverso criterio, guardando a requisiti strutturali
e di contenuto (i. e. l'esistenza dei contrasti giurisprudenziali
sul punto, la contemporanea vigenza di entrambe le norme senza che
l'una sostituisca la prima) per valutare la portata effettivamente
interpretativa di una disposizione(16) . Tale revirement giurisprudenziale
non ha però condotto ad un modello standard di interpretazione autentica,
a volte richiedendosi come presupposto legittimante la presenza sul
punto di contrasti giurisprudenziali (così nelle sentenze n° 187/81
e 91/88(17 ), altre volte definendosi gli stessi come un indice non
necessario della natura interpretativa (da ultimo, sentt. 376/92 e
311/95(18 ). Allo stesso modo, mentre nella sentenza n° 155/90(19)
la Corte detta una chiara definizione di legge interpretativa, ritenendo
tale quella che si salda con la disposizione interpretata in un precetto
unitario pur nella reciproca indipendenza, di guisa che le stesse
possano considerarsi contemporaneamente vigenti e distintamente abrogabili,
anche tale giurisprudenza è destinata ad essere ben presto derogata
da altre decisioni in cui si afferma che il rapporto unitario deve
sussistere tra norme e non tra disposizioni, così ammettendo che la
legge interpretativa possa sostituire quella interpretata (sent. 424/93
e 94/95) (20).
Il panorama delle sentenze della Corte non si esaurisce
però qui in quanto sorge poi l'ulteriore problema di valutare quale
siano le conseguenze che la Consulta trae una volta smascherata la
natura pseudo-interpretativa di una disposizione(21) .
Al riguardo l'orientamento più rigoroso emerge in quel
filone giurisprudenziale che prende le mosse dalla citata sentenza
n° 155/90, la qual decisione, oltre a definire con rigore i requisiti
in base ai quali si deve stabilire se una legge sia realmente interpretativa,
afferma che una legge difforme dal modello così tracciato è per ciò
solo incostituzionale, concludendo così per l'illegittimità della
norma denunciata.
Un secondo orientamento non tarda però a manifestarsi
dopo pochi mesi: con le sentenze n° 240 e 380/90(22) la Corte tornando
sul tema dichiara non fondate le questioni sollevate dai giudici a
quibus in quanto, pur discostandosi le disposizioni impugnate dal
modello di legge interpretativa disegnato dalla giurisprudenza costituzionale,
in un giudizio di bilanciamento la presunta illegittimità appare superabile
laddove la deroga al modello trovi una ragionevole giustificazione.
Ancora, per attenersi agli orientamenti giurisprudenziali
più sviluppati e praticati tralasciandosi singole pronunce sui generis
che pure costellano l'insieme numeroso delle decisioni sul tema, vi
sono casi in cui viene affermata la totale fungibilità tra legge interpretativa
e legge meramente retroattiva, tanto da rendere superflua ogni indagine
sul rispetto del modello e da restringere il giudizio della Corte
alla verifica del rispetto dei limiti previsti in generale per le
leggi retroattive. In sostanza, si arriva a negare l'esistenza di
una funzione tipica delle leggi di interpretazione autentica da rispettare
per non incorrere in una figura di eccesso di potere legislativo e
quindi di invalidità della legge, o meglio a legittimare, a fianco
di tale funzione od anche in sostituzione di questa, altri scopi che
legittimamente possono essere perseguiti con lo strumento della interpretazione
autentica quali la correzione di un diritto vivente politicamente
sgradito o l'aggiornamento dissimulato della formulazione originaria
della disposizione(23) . Si legge ad esempio nella sentenza n° 402/93
che "la volontà del legislatore è sovrana, sia o meno in contrasto
con la giurisprudenza concorde o quasi concorde, e incontra soltanto
il limite dei principi costituzionali"; non è pertanto difficile comprendere
perché parte della dottrina parli di "onnipotenza del legislatore"(24)
, il quale si trova a poter liberamente utilizzare le leggi interpretative,
una volta accettata pacificamente la legittimità costituzionale di
tale tipo di norme, senza essere legato a particolari presupposti
giustificativi né a particolari scopi, ben potendo impiegare tale
strumento anche a fini cripto-retroattivi, salvo appunto i limiti
comuni a tutte le altre leggi che, come sempre affermato dalla Corte,
possono dispiegare effetti per il passato, salvo che per la materia
penale, l'unica a trovare espresso divieto di retroattività, quanto
meno in malam partem, nell'art. 25 della Costituzione. Quest'ultimo
orientamento, che vede nella legge interpretativa niente più che una
comune legge ad efficacia retroattiva, si sta vieppiù affermando nella
giurisprudenza della Corte, tanto che lo si ritrova in altre recenti
pronunce: così ad esempio nella sentenza n° 229/99, in cui oggetto
del ricorso, come nel caso di specie, era una norma che interpretava
come ordinatorio un termine processuale, in modo da "salvare" dalla
decadenza l'Amministrazione Finanziaria, la Corte, pur affermando,
come obiter dictum, la natura veramente interpretativa della disposizione
impugnata, sottolinea l'irrilevanza di un tale accertamento e l'opportunità
di valutare esclusivamente la ragionevolezza dell'efficacia retroattiva,
che qui viene ritenuta sussistente, trattandosi di un intervento in
un ambito in cui erano sorti contrasti giurisprudenziali(25) . Non
sfugga come l'esistenza di una giurisprudenza oscillante da presupposto
di legittimità delle leggi di interpretazione autentica si trasformi
in indice di ragionevolezza dell'effetto retroattivo connesso alle
stesse. In sostanza, pur producendosi lo stesso effetto finale da
un punto di vista concreto (cioè la valutazione circa la legittimità
dell'intervento legislativo sul presupposto che sussistano o meno
contrasti giurisprudenziali), la Corte sembra non curarsi minimamente
della autoqualificazione dell'atto normativo, prescindendo dal carattere
realmente o fittiziamente interpretativo di questo e limitandosi invece
a valutarne un aspetto, la retroattività delle disposizioni, conscia
del fatto che è proprio tale elemento ad indurre il legislatore ad
intervenire con una interpretazione autentica. Parrebbe quindi potersi
affermare che la giurisprudenza della Corte piuttosto che cercare
di definire un modello di legge interpretativa cui attenersi, contestualmente
definendo anche le funzioni che possono attribuirsi a tali atti, tende
a verificare caso per caso la ragionevolezza in sé dell'intervento
normativo, salvo poi creare un'idonea giustificazione teorica per
il caso concreto.
La sentenza che qui si commenta si inserisce a buon
diritto in questo filone giurisprudenziale, se si pone mente a quanto
il Collegio afferma al punto 2 del Considerato in diritto, dove, richiamata,
la giurisprudenza che consente di adottare leggi di interpretazione
autentica pur in presenza di giurisprudenza conforme purché il significato
attribuito sia tra quelli ascrivibili al tenore letterale della norma,
testualmente si legge che "l'effettivo problema da affrontare nella
presente fattispecie non è quello relativo alla natura di tali leggi,
ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano quanto alla
loro portata retroattiva". Anche qui la Corte pare preoccupata piuttosto
della lesione di principi costituzionali a causa della retroattività
della legge che non della mancanza dei presupposti che giustificassero
un intervento interpretativo, peraltro in termini piuttosto pretestuosi,
così liquidando il primo aspetto con un rapido richiamo alla propria
giurisprudenza (rectius alla parte di essa ritenuta più congrua) salvo
concentrare l'attenzione e fondare la pronuncia di illegittimità sul
secondo. Non importa pertanto che la funzione propria delle leggi
interpretative, di cui anche la disposizione denunciata porta il nomen
juris, sia rispettata; ciò che importa è che, dal momento che tale
disposizione è destinata a retroagire, essa rispetti quei canoni di
ragionevolezza che giustificano la deroga all'art. 11 delle preleggi.
3.
Dopo aver verificato ciò che la Corte intende sottoporre
al proprio sindacato, è interessante osservare come la stessa effettui
tale giudizio, assumendo un parametro, il principio della tutela dell'affidamento(26)
, di certo non nuovo nelle pronunce della Corte Costituzionale concernenti
la ragionevolezza di atti normativi retroattivi, specie quando questi
siano emanati in presenza di contrari orientamenti giurisprudenziali,
ma di cui giustamente si sottolinea il progressivo ampliamento fino
a configurarne un vero e proprio parametro del giudizio sulle leggi,
sia pure soltanto per giudicare la validità delle modifiche deteriori
rispetto al passato, restando invece libero il legislatore di introdurre
per il futuro modifiche in pejus anche laddove vi siano già diritti
perfetti(27) . In realtà la sempre incostante giurisprudenza della
Corte non è scevra da pronunce che ritengono inopponibile la tutela
dell'affidamento, come la sentenza n° 88/95(28) , nonché da altre
decisioni che arrivano, anche qui in modo incostante, persino a giustificare
il travolgimento del giudicato, ma perlopiù tale principio è stato
riconosciuto ed utilizzato come estrinsecazione del quanto mai versatile
principio di ragionevolezza ricavato, come noto, dall'art. 3 Cost.(29)
Scorrendo le pronunce della Corte sul tema ci si avvede di come la
Consulta elabori in modo frammentario gli elementi per una definizione
dell'affidamento e della rilevanza di tale principio, ora richiedendo
un'inderogabile esigenza come presupposto per legittimare un intervento
che travolga il principio, ora affermando che esso non è invocabile
in presenza di una giurisprudenza oscillante o di interpretazioni
manifestamente faziose o di comodo (come nella già citata sent. 229/99
o nella 193/91(30 ), così come non sono considerate lesive dell'affidamento
dei cittadini interpretazioni autentiche diverse da quelle affermatesi
presso i giudici di merito purché ricavabili dal tenore letterale
della disposizione interpretata (sentt. 424/93 e 153/94(31 ). Ancora,
secondo la Corte, le leggi incostituzionali non sono idonee a far
sorgere aspettative tutelabili in capo ai consociati(32) . Altre "figure
sintomatiche" della violazione del principio de quo si ricavano dal
grado di peggioramento introdotto dalla nuova disciplina (ritenendosi
non violato il principio se le modifiche in pejus introdotte sono
di lieve entità), la condizione dei beneficiari sui quali si incide,
l'irrevocabilità degli effetti prodotti o la modifica ex post di requisiti
per l'accesso ad un beneficio nonché lo spostamento di termini caducatori(33)
. Non si è poi mancato di sottolineare che la Corte individua alcuni
settori in cui si ha una protezione "forte" della tutela dell'affidamento
come il settore previdenziale, ed altri in cui tale tutela è assai
più debole, come quello dei diritti economici correlati al pubblico
impiego(34) .
È' proprio in relazione al settore previdenziale che
la Corte ha emesso le due sentenze significativamente richiamate nel
caso di specie, ovvero le pronunce n° 211/97 e 416/99(35) . Ciò che
accomuna queste decisioni è anzitutto il parametro utilizzato per
dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate,
ovvero la violazione del criterio di ragionevolezza espresso dall'art.
3 Cost. sub specie della tutela dell'affidamento: la particolarità
dei casi è che in essi questo è l'unico parametro assunto nel giudizio,
mentre tutte le pronunce precedenti associavano la tutela dell'affidamento
ad altri valori costituzionalmente tutelati(36) , benché, a livello
di affermazioni dogmatiche, la Corte fin dalla sentenza n° 390/95(37)
lo avesse definito un "principio cardine dell'ordinamento". Si è avuta
per così dire un'emancipazione di tale principio che ha assunto il
ruolo di norma parametro, sia pure sotto la "finzione" della riconduzione
dello stesso all'art. 3 Cost., emancipazione resa ancor più evidente
ed accentuata, sia pure, come si sottolineava, senza eccessivamente
rigorose argomentazioni, proprio dalla sentenza de qua dove la Corte,
una volta accertata l'illegittimità rispetto a tale parametro, ritiene
assorbita la censura relativa all'art. 24 Cost., pure sollevata dalla
Cassazione, così mostrando la pressoché totale autonomia acquisita
da esso.
Un'altra osservazione merita di essere svolta nel raffronto
tra le due sentenze richiamate e quella che si commenta: nelle prime
la fattispecie oggetto del giudizio non era costituita da disposizioni
di interpretazione autentica, bensì da disposizioni meramente retroattive,
ma, ciononostante, la Corte non esita a richiamare questi suoi precedenti
in quanto qui come in esse si afferma che l'affidamento dei cittadini
su una determinata disciplina legislativa costituisce un limite alla
stregua del quale valutare la ragionevolezza di un intervento retroattivo
del legislatore, a prescindere dal fatto che l'atto normativo sia,
come nei primi due casi, un intervento manifestamente retroattivo,
ovvero che esso sia, come nel secondo, costituito da una disposizione
sedicente di interpretazione autentica ma in realtà cripto-retroattiva.
Da ciò si trae un'ulteriore conferma di quanto emerso dall'analisi
condotta nel paragrafo precedente, circa l'assoluta irrilevanza di
qualsiasi giudizio sulla reale o fittizia natura interpretativa dell'atto
normativo per valutarne la corrispondenza alla funzione tipica.
4.
Un altro aspetto lega la seconda delle sentenze richiamate
a quella presente ed è l'efficacia temporale della decisione della
Corte, la quale limita l'illegittimità costituzionale alla parte in
cui le disposizioni al proprio vaglio estendono anche al passato la
loro efficacia. Questa scissione degli effetti nel tempo della norma
impugnata viene però compiuta dalla Consulta senza che mai essa si
avveda (rectius voglia avvedersi) della significativa differenza esistente
tra i due casi, come già più volte verificato. La disposizione dichiarata
illegittima con la sentenza n° 416/99 introduceva una modifica in
senso negativo ad una legge preesistente per la concessione di benefici
previdenziali, senza porsi remore ad intervenire anche retroattivamente
e travolgere atti compiuti da cittadini sulla base del sistema legislativo
vigente: in tale contesto, è evidente l'intento innovativo del legislatore
e - a parere di chi scrive - a buon diritto la Corte ha ritenuto che
l'affidamento dei cittadini dovesse trovare tutela rispetto alla retroazione
delle modifiche, di certo non corretta in quanto contraria a quel
fondamentale principio di civiltà giuridica, insito anche nel nostro
ordinamento, quale è la certezza del diritto, senza però giungere
sino a travolgere un'intera disciplina legislativa che di per sé non
contrastava con nessun valore di rilievo costituzionale. Da qui una
sentenza di accoglimento parziale con la quale viene rimossa l'efficacia
anteriore alla data di entrata in vigore della legge.
Nella sentenza che si sta commentando la Corte si trova
invece di fronte ad una disposizione di interpretazione autentica,
che, proprio in quanto tale, è naturalmente retroattiva, ma, ciononostante,
anche in questo caso il Collegio, valutata l'irragionevolezza dell'efficacia
retroattiva conferita dal legislatore, dichiara illegittima la disposizione
soltanto nella parte in cui conferisce efficacia pro praeterito ai
propri effetti, quasi declassando la legge da interpretazione autentica
a mera innovazione, senza pur tuttavia avere mai compiuto un sindacato
previo sulla reale natura interpretativa della disposizione. In sostanza,
anziché valutare preventivamente se l'intervento mascherato come interpretativo
abbia piuttosto una diversa funzione, ultronea rispetto agli scopi
dichiarati, e quindi per coerenza(38) trarre la conclusione che non
può avere efficacia retroattiva, al contrario la Corte valuta immediatamente
se nel caso di specie vi siano ragioni per conferire efficacia retroattiva
e, appurata la mancanza delle stesse, restringe l'ambito temporale
di applicazione della disposizione a quello comune a tutte le altre
leggi che non dispongono che per l'avvenire (art. 11 preleggi). L'uso
di una sentenza di accoglimento parziale, così motivato, appare perciò
piuttosto curioso: se è vero ciò che si afferma in dottrina per cui
la sentenza c. d. riduttiva postula l'esistenza di "disposizioni di
legge plurinormative scomponibili in varie classi di norme" per cui
"la disposizione viene scissa in due parti normative, una delle quali
soltanto è dichiarata incostituzionale"(39) , tale decisione non pare
conciliabile con la natura delle leggi interpretative, che, ad accogliere
l'orientamento invalso in dottrina di privilegiarne l'aspetto innovativo
- interpretativo da cui farne scaturire una naturale retroattività,
non possono che avere efficacia ex tunc, dovendosi in caso contrario
ritenere che si tratti leggi cripto-retroattive e che pertanto il
legislatore sia incorso in un vizio di eccesso di potere legislativo(40)
tale da rendere illegittima la disposizione per contrarietà rispetto
all'art. 3 Cost. A dire il vero anche in dottrina si trova da tempo
una teoria, elaborata proprio da uno dei membri del Collegio(41) ,
secondo cui, nelle materie in cui vale il principio dell'affidamento,
la legge di interpretazione autentica, qualora l'interpretazione fornita
non potesse chiaramente ricavarsi dal testo originale per un lettore
di buona fede, deve ritenersi illegittima per la parte retroattiva
in quanto tale atto normativo è stato usato per un fine non consentito,
comunque diverso da quello tipico che, benché possa non essere esclusivo,
non può essere completamente escluso e stravolto. Si tratta di una
teoria interessante in quanto fonda l'incostituzionalità delle leggi
pseudo-interpretative non sulla difformità rispetto ad un modello
(così come espresso dalla sentenza 155/90 della Corte) ed in una lesione
per così dire assoluta del criterio di ragionevolezza, bensì sulla
tutela dell'affidamento, che deriva dalla ragionevolezza come corollario
possibile, per poi trarne l'illegittimità della sola parte retroattiva.
A ben vedere però la Corte non ha neppure aderito a pieno a questa
dottrina, in quanto nella decisione in commento l'illegittimità non
è tratta dallo sviamento da quella che è la funzione tipica delle
leggi retroattive ma dalla lesione tout court del principio dell'affidamento
che non giustifica la retroattività.
5.
Analizzati i punti salienti della sentenza, conviene
riassumere brevemente ciò che può ricavarsi da questa decisione. Anzitutto
la Corte sembra "assestare" il proprio indirizzo giurisprudenziale,
in materia di leggi di interpretazione autentica, nel senso di ritenere
fungibili leggi interpretative e leggi retroattive, limitandosi perciò
a valutare nell'uno come nell'altro caso se vi siano ragionevoli motivi
per derogare al principio dell'ordinaria efficacia solo pro futuro
degli atti normativi. Ancora, la Corte prosegue ed amplia la portata
della propria giurisprudenza in materia di tutela dell'affidamento
impiegando tale principio, espressione dell'art. 3 Cost., come solo
parametro in base al quale giudicare della legittimità delle leggi.
Infine la Corte estende anche alle leggi interpretative una tecnica
decisionale adottata riguardo a leggi retroattive consistente nel
caducare i soli effetti riferiti al passato, senza frustrare la volontà
del legislatore di modificare discipline legislative pro futuro. In
un certo senso va riconosciuta una coerenza interna alla pronuncia
de qua: la legge interpretativa, essendo equiparata ad una qualunque
legge retroattiva, viene giudicata alla stregua di queste in base
alla eventuale lesione della tutela dell'affidamento e sulla base
di ciò solo giudicata illegittima. Poiché però, per costante giurisprudenza
costituzionale, l'affidamento è un valore la cui tutela attiene soltanto
a situazioni giuridiche esaurite e non esplica alcuna efficacia rispetto
al futuro, è soltanto la parte retroattiva a presentare vizi di legittimità
e pertanto ad essere dichiarata incostituzionale.
Qualora però si passi a valutare la portata della sentenza
non soltanto in sé ma rispetto ad un quadro più generale, tale immagine
di coerenza non tarda a svanire e ciò non solo rispetto al variopinto
complesso delle pronunce della Corte sul tema (che per quanto rientrante
in uno dei filoni visti in precedenza, nessuna singola pronuncia riuscirebbe
di per sé sola a rendere nuovamente coerente) ma anche rispetto ad
una generale esigenza di rigore teorico e metodologico di qualsiasi
atto giudiziario. Si tratta di un rigore che, anche in subiecta materia,
altre pronunce, la cui capofila deve ritenersi la più volte citata
ed esemplare sentenza n° 155/90, hanno invece avuto il coraggio di
affermare, senza alcuna remora ad affrontare complesse questioni teoriche,
ma stabilendo un modello coerente e razionale di interpretazione autentica
a cui il legislatore deve attenersi, in quanto, derogando allo stesso,
si produrrebbe una lesione di quei valori su cui tali atti normativi,
a causa della loro naturale efficacia retroattiva, inevitabilmente
incidono, in primo luogo appunto la tutela dell'affidamento e la invasione
della sfera di prerogative riservate al potere giudiziario, la cui
autonomia di funzione va severamente salvaguardata da possibili attacchi
del legislatore. Nemmeno un successivo bilanciamento da parte della
Corte potrebbe forse giustificare una deroga al modello, come pure
si è visto in altre sentenze, in quanto il rischio di ritornare alla
logica del singolo caso sarebbe assai probabile. D'altra parte a buon
diritto la dottrina ha evidenziato che il tema è particolarmente delicato
ed esige una chiara presa di posizione da parte della Consulta in
quanto la natura delle leggi di interpretazione autentica e dei relativi
limiti non costituisce un dibattito meramente accademico, ma, oltre
a garantire - crediamo - una maggior trasparenza dell'azione del legislatore
nei confronti dei cittadini, coinvolge l'annosa questione del controllo
sull'interpretazione della legge, che, come dimostra la storia del
diritto, da sempre vede contrapposti potere giudiziario e legislativo(42)
.
Note
(1)Così A. PUGIOTTO La labirintica giurisprudenza costituzionale
in tema di leggi di interpretazione autentica in Studium Juris, 1997,
pp. 64 e ss.
(2)A. GARDINO CARLI Ancora due sentenze nel variegato
percorso giurisprudenziale in tema di natura e limiti delle leggi
interpretative in Giur. Cost., 1995, pp. 2425 e ss.
(3)È curioso osservare che, in dottrina, proprio tale
disposizione veniva citata ad esempio di "uso disinvolto" dell'interpretazione
autentica per contrastare indirizzi giurisprudenziali non graditi
da R. PAGANO Introduzione alla legistica, Milano, 1999, p. 151.
(4)La dottrina al riguardo non ha, peraltro, mancato
di osservare come l'oscurità originaria sia non di rado volutamente
ricercata, al fine di consentire l'approvazione della legge, per poi
rinviare ad un successivo intervento interpretativo la specificazione
del contenuto precettivo. Così A. GARDINO CARLI Il legislatore interprete,
Milano, 1997, pp. 49 e ss.
(5)M. AINIS La legge oscura, Roma - Bari, 1997, pp.
60 e ss.
(6)GARDINO CARLI op. ult. cit. p. 50.
(7)Dalle 6 leggi approvate sotto la vigenza dello Statuto
Albertino se ne sono registrate 150 nei primi quarant'anni della Repubblica
e 18 nel solo quadriennio 1991-1995 per limitarsi a quelle leggi che
recano nel titolo la dizione di "interpretazione autentica". I dati
sono riportati da G. VERDE Alcune considerazioni sulle leggi interpretative
nell'esperienza più recente in Osservatorio delle fonti 1996, a cura
di U. De Siervo, Torino, 1996, p. 31.
(8)Gli esempi sono tratti da M. FIORILLO Il legislatore
retroattivo in Rass. Parlam., 1997, p. 780 e ss.
(9)Così GARDINO CARLI op. loc. cit.
(10)Pubblicata in Giur. Cost. 1957, pp. 1067 e ss.
(11)Sottolinea tale consolidamento giurisprudenziale
PUGIOTTO op. cit. p. 70, il quale pone peraltro anche importanti argomentazioni
tese a confutare l'opinione della Corte.
(12)Vedi nota 1.
(13)L'espressione è di A. GARDINO CARLI La (in)coerenza
delle motivazioni della Corte Costituzionale in tema di legge interpretativa
in La motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale, a cura
di A. Ruggeri, Torino, 1994.
(14)Giur. Cost, 1988, pp. 416 e ss.
(15)Giur. Cost. 1988, pp. 1007 e ss.
(16)GARDINO CARLI Il Legislatore interprete cit. pp.
149 e ss.
(17)Le sentenze sono reperibili rispettivamente in Giur.
Cost. 1981, pp. 1869 e ss e Giur Cost. 1988, pp. 284 e ss.
(18)Rispettivamente in Giur. Cost. 1992, pp. 2988 e
ss e Giur. Cost. 1995, pp. 2419 e ss.
(19)Giur. Cost, 1990, pp. 952 e ss.
(20)Per la ricostruzione completa dei percorsi giurisprudenziali
seguiti dalla Corte si rinvia alle opere di PUGIOTTO La labirintica
giurisprudenza. cit. e GARDINO CARLI Il legislatore interprete cit.
Per le sentenze citate da ultimo vedi Giur Cost. 1993, pp. 2509 e
ss e Giur. Cost, 1995, pp. 788 e ss.
(21)La ripartizione che segue si deve a GARDINO CARLI
op. ult. cit. pp. 157 e ss.
(22)Entrambe consultabili in Giur. Cost. 1990, rispettivamente
pp. 1460 e ss. e 2299 e ss.
(23)L'osservazione è di PUGIOTTO op. cit. p. 67 e ss.,
il quale parla espressamente di "polifunzionalità" delle leggi interpretative.
(24)PUGIOTTO op. cit. p. 70.
(25)La sentenza è riportata in G. AMOROSO - T. GROPPI
- G. PARODI Annuario di giurisprudenza costituzionale, Torino, 2000,
pp. 200-212.
(26)Per principio dell'affidamento si intende che "il
singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in base al quale
opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato retroattivamente".
La definizione è di G. ZAGREBELSKI Manuale di Diritto Costituzionale,
I Le Fonti, Torino, 1987, p. 91.
(27)P.CARNEVALE "A fuggir di giovinezza.nel doman s'ha
più certezza" (brevi riflessioni sul processo di valorizzazione del
principio di affidamento nella giurisprudenza costituzionale) in Giur.
Cost. 1999, 3643 e ss.
(28)Giur. Cost. 1995, pp. 759 e ss.
(29)CARNEVALE op. cit. p. 3645 afferma che sussiste
una somiglianza tra tale giurisprudenza e quella della Corte di Giustizia
delle Comunità Europee che configura la tutela dell'affidamento come
principio generale non scritto dell'ordinamento. Senza poter entrare
nel merito di un amplissimo dibattito sulla portata del criterio di
ragionevolezza e dell'art. 3, a parere di chi scrive l'orientamento
assunto dalla Corte di Lussemburgo appare più coerente alla realtà
dell'ordinamento, che, come sottolineato da acuta dottrina (N. BOBBIO
voce Principi generali di diritto in Nuovissimo Digesto Italiano,
vol. XIII, Milano, 1968, p. 893) presuppone "principi che, proprio
per il loro carattere di norme originarie del sistema, non possono
essere ricondotte ad alcuna delle tradizionali fonti di produzione
giuridica, le quali presuppongono almeno una norma originaria". La
certezza del diritto, di cui l'affidamento costituisce una delle manifestazioni,
potrebbe ben rientrare tra questi principi insiti nell'ordinamento,
senza necessità di trovare formalistici riscontri nella più versatile
e "pervasiva" delle norme costituzionali, che viene ad assumere il
senso di una mera clausola di stile, così svilendone il ruolo fondamentale
di cardine dell'ordinamento.
(30)Giur. Cost. 1991, pp. 1803.
(31)La prima sentenza è citata alla nota 20. Per l'altra
Giur. Cost. 1994, pp. 1183 e ss.
(32)CARNEVALE op. cit. p. 3650 e ss, da cui è tratta
la sintetica rassegna giurisprudenziale, osserva come si debba da
quest'ultima osservazione ricavare che l'affidamento è opponibile
al legislatore ma non alla stessa Corte Costituzionale. Una ricostruzione
degli orientamenti della Corte sul tema si trova anche in GARDINO
CARLI Il legislatore interprete. cit. pp. 77 e ss.
(33)CARNEVALE op. cit. pp. 3654 e s.
(34)GARDINO CARLI op. cit. p. 80.
(35)Rispettivamente in Giur. Cost. 1997, pp. 2121 e
ss. e Giur. Cost. 1999, pp. 2625 e ss.
(36)CARNEVALE op. cit. p. 3644 e ss.
(37)Giur. Cost. 1995, pp. 2818 e ss.
(38)GARDINO CARLI op. cit. p. 164
(39)A. RUGGERI - A. SPADARO Lineamenti di giustizia
costituzionale Torino, 1998, p. 204.
(40)Si tratta naturalmente di una controversa figura
sulla cui ammissibilità la dottrina pare divisa. Pur dovendosi necessariamente
rinviare a trattazioni specifiche, nel senso, accolto nel testo, dell'ammissibilità
di tale figura si segnala, ex plurimis, G. AZZARITI Sui limiti del
sindacato di costituzionalità sul contenuto delle leggi: l'eccesso
di potere legislativo come vizio logico intrinseco della legge in
Giur. Cost., II, 1989. Contra, G. MIGNEMI Sull'inesistenza dell'eccesso
di potere legislativo in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1995
(41)Il riferimento è a G. ZAGREBELSKI Manuale di diritto
costituzionale, cit, pp. 91 e ss., che, seguendo l'orientamento dottrinale
consolidato di cui si è accennato nel testo, parte dal presupposto
che il carattere innovativo prevalga su quello interpretativo, in
quanto non viene data l'interpretazione corretta ma quella voluta,
così ingenerando una finzione che consente la retroattività.
(42)GARDINO CARLI Il legislatore interprete cit., p.
178.