La Costituzione europea è oggi più che mai al centro
del dibattito politico-culturale che coinvolge i quindici Stati facenti
parte dell'Unione europea. L'approvazione della Carta europea dei
diritti nel Consiglio di Nizza del 7 dicembre 2000 impone un momento
di riflessione sugli esiti e sullo sviluppo di questa accesa discussione.
Premesso che l'ampiezza del dibattito presupporrebbe
un'attenta analisi dei vari aspetti dogmatici e fattuali che interessano
la questione, mi limiterò a tracciare le linee generali del problema,
tentando però di chiarire ( seppure in forma sintetica ) l'effettiva
valenza delle norme fondanti l'Unione europea e, soprattutto, la reale
portata del più recente documento approvato a Nizza.
L'elaborazione di un atto solenne, in cui fossero enunciati
i principi ed i valori comuni dei cittadini dell'Unione, era stata
più volte sollecitata sia dalle istituzioni comunitarie, in primis
dal Parlamento europeo, sia dalla più autorevole dottrina.
Tale esigenza nasceva dalla considerazione per cui l'approvazione
di una Carta europea dei diritti dovesse rappresentare lo sbocco necessario
per il completamento di un processo di consolidamento costituzionale
europeo già in corso ( Baldassarre ).
Tra le fasi che hanno caratterizzato questo processo,
la prima può rintracciarsi nel riconoscimento del primato delle disposizioni
comunitarie su quelle nazionali, anche se di rango costituzionale,
salvo il limite costituito dai principi inviolabili e dai diritti
fondamentali della persona umana ( i cd. controlimiti alle limitazioni
di sovranità ).
Il consolidamento del principio di primazia del diritto
comunitario consente di individuare una "legge superiore europea"
assimilabile, sotto certi aspetti, al primordiale concetto di Costituzione,
elaborato dal costituzionalismo liberal-ottocentesco, quale fonte
superiore alla legge ordinaria, avente la funzione di delimitare il
potere del legislatore ordinario.
L'evoluzione del moderno costituzionalismo ha condotto
ad una delucidazione del concetto di Costituzione, intesa non più
e non solo come fonte superiore delimitativa del potere, ma anche
e soprattutto come fonte di legittimazione del potere. Le Costituzioni
moderne non si limitano a tracciare i confini entro i quali il legislatore
ordinario è legittimato ad intervenire, ma si pongono come atti normativi
solenni, che racchiudono i valori fondanti del sistema, sulla base
dei quali procedono alla ripartizione dei poteri pubblici e alla loro
limitazione. Quest'aspetto è chiara manifestazione di un'apertura
della Costituzione alle esigenze della società civile e del superamento
della visione statualistica delle Costituzioni moderne, dal momento
che esse codificano diritti della persona che trascendono i confini
degli Stati verso una dimensione universale degli stessi.
Se si accetta tale ricostruzione, in base alla quale
il fondamento delle moderne Costituzioni sta nei principi supremi,
ed essenzialmente nei diritti fondamentali della persona, si comprende
come l'approvazione della Carta europea dei diritti fosse una tappa
necessaria per completare un procedimento di consolidamento costituzionale
ancora aperto.
Prima dell'approvazione di questo documento la Corte
di Giustizia, per ovviare il deficit di completezza del sistema costituzionale
europeo, aveva individuato la fonte di legittimazione dell'ordinamento
comunitario nei principi costituzionali comuni accolti dagli Stati
membri. Praticamente, in mancanza di una fonte di legittimazione interna
si faceva ricorso ad una fonte di legittimazione eteronoma, costituita
dalle tradizioni costituzionali nazionali.
E' chiaro come una soluzione di questo tipo, finendo
per confermare la sovranità degli Stati membri, a discapito dell'ordinamento
sovranazionale comunitario - di cui, invece, la Corte di Giustizia
ha sempre ribadito l'autonomia - non poteva considerarsi appagante.
L'espediente utilizzato dalla Corte di giustizia se, da un lato, ha
avuto il merito di chiarire il fondamentale ruolo della giurisprudenza
nella elaborazione e nella protezione dei principi comuni, dall'altro,
ha ben presto manifestato i suoi limiti, derivanti da tutta una serie
di motivi di ordine non solo teorico, ma anche pratico. Infatti, dovendosi
plasmare la costituzione europea sulle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, il giudice comunitario era chiamato ad operare
un difficile bilanciamento tra un'esigenza di unità, imposta in ambito
comunitario, ed un'esigenza di molteplicità, alla quale difficilmente
gli Stati membri avrebbero rinunciato. Non bastava operare un minimo
comun denominatore dei vari ordinamenti costituzionali nazionali,
giacché ogni qual volta un diritto viene estrapolato dal suo contesto,
per essere inserito in un altro, esso è destinato a mutare, in quanto
mutano i termini del suo bilanciamento con gli altri diritti costituzionali.
Inoltre, pur volendo accentuare il valore della giurisprudenza comunitaria,
la creazione di una Carta europea dei diritti risultava indispensabile
per istituire diritti realmente giustiziabili, che non implicassero
soltanto un mero obbligo di non violare.
Alla luce di queste osservazioni, si comprende come
l'approvazione della Carta europea dei diritti formalizza la pretesa
dell'Unione europea all'autolegittimazione e all'originarietà. Tuttavia,
il dibattito sul fondamento di legittimazione dell'Unione europea
non può dirsi del tutto sopito.
Mettendo da parte l'aspetto più propriamente contenutistico
del documento - che, in linea di massima, riproduce i diritti previsti
nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo - riterrei opportuno
focalizzare l'attenzione sul ruolo che la Carta europea dei diritti
è chiamata a svolgere nel procedimento di consolidamento costituzionale
europeo ed, in particolare, sulla possibilità di soppiantare ad una
fonte di legittimazione eteronoma una fonte di legittimazione interna.
In proposito, le maggiori perplessità nascono dal fatto
che, diversamente da quanto auspicato in sede di redazione dell'atto,
la Carta europea dei diritti non è stata inserita nei trattati istitutivi
delle Comunità europee e, quindi, alla stessa non può essere riconosciuta
forza giuridica vincolante. Il rischio dunque è che questo documento
finisca per essere considerato un elenco di dichiarazioni di principio,
che riassume e spiega, in modo semplificato, diritti del resto già
riconosciuti in tutti gli Stati dell'Unione.
In verità, la questione investe non solo l'efficacia
giuridica della Carta europea dei diritti, quanto piuttosto l' impossibilità
di identificare tale Carta con una "Costituzione europea", specie
laddove si segue un approccio eminentemente giuridico-costituzionalistico.
Infatti, la prima obiezione che può avanzarsi al riguardo è che l'Unione
europea non è un ente politico "statale" ( almeno secondo l'accezione
tradizionale del termine e, cioè, un ente originario, indipendente
e sovrano ), né esiste un potere costituente che promani dal popolo
e che possa, quindi, qualificare una Costituzione come democratica.
Al più, può parlarsi di una "Costituzione di valori" ( A. Baldassarre
), in quanto per poter definire una Costituzione come democratica,
non basta che essa fondi un potere attraverso l'enunciazione di valori
comuni, ma è necessario che sia manifestazione di un popolo cosciente
di se stesso.
Proprio in relazione a quest'ultimo punto, le critiche
più forti provengono dalla dottrina tedesca, la quale nega l'esistenza
di un popolo europeo che possa fungere da fonte autonoma di legittimazione
della costituzione europea. In tale ampio contesto, che finisce per
investire anche gli aspetti politico-ideologici sottesi all'idea di
Costituzione, si iscrive la tesi sostenuta da Dieter Grimm sulla mancanza
dei presupposti socio-culturali di una Costituzione europea. Pur potendo
apparire eccessiva l'affermazione della necessità di un'unica lingua,
difficilmente potrebbe contestarsi l'indispensabilità di condizioni
che rendano possibile l'effettiva comunicazione e, dunque, la formazione
di un'opinione pubblica europea.
Queste considerazioni non devono, però, indurre ad assumere
una posizione di preclusione nei confronti di una Costituzione europea,
ma vanno intese come un'apertura a nuovi orizzonti che, andando oltre
la proclamazione normativa di valori comuni, sollecitino la partecipazione
di tutti i cittadini dell'Unione europea alla formazione ed al consolidamento
di un diritto costituzionale europeo, che possa dirsi realmente comune.