CENNI SUI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
NELLA FINANZIARIA 2003
Lorenzo Cuocolo
(Ricercatore nell’Università “Luigi Bocconi”
di Milano)
L’art. 54 della l. 27 dicembre 2002, n. 289,
finanziaria per il 2003, detta nuove disposizioni in materia di livelli
essenziali di assistenza.
Bisogna dire che l’articolo in questione si pone, già
ad una lettura superficiale, quale pessimo esempio di tecnica redazionale
di una disposizione, tanto sotto il profilo formale, quanto sotto
quello sostanziale.
Le prime difficoltà esegetiche riguardano l’ambito di
applicazione temporale della norma in questione. Nonostante infatti
si tratti di legge approvata il 27 dicembre 2002 e sia la legge finanziaria
annuale per il 2003, la disciplina dei L.E.A. spiega efficacia retroattiva
a partire dal primo gennaio 2001. Questo perché il d. lgs.
502 del 1992 (come modificato dal d. lgs. 229 del 1999) individuava
i livelli essenziali di assistenza solo per il periodo 1998-2000,
che era appunto il periodo di vigenza del piano sanitario nazionale
adottato per tale triennio . Non è tuttavia del tutto chiaro
il significato di tale recupero retroattivo della cogenza dei L.E.A..
Anzi, a ben vedere, una simile operazione legislativa rischia di alimentare
il contenzioso e, comunque, di soggiacere allo scrutinio sulla ragionevolezza
della Corte costituzionale.
Ma c’è dell’altro. Le singole prestazioni da comprendere
nei L.E.A. così individuati sono quelle previste dall’allegato
1) del d.p.c.m. del 29 novembre 2001, “con decorrenza dall’entrata
in vigore dello stesso decreto”. La legge finanziaria, dunque,
legifica retroattivamente addirittura un decreto del presidente del
consiglio. Questa disinvolta operazione appare criticabile, sotto
diversi profili. Non è qui possibile dilungarsi su tutti i
potenziali rischi, ma è già sufficiente segnalare le
due problematiche principali.
In primo luogo, e come si è già detto, la legiferazione
con efficacia retroattiva, ancorché non sia di per sé
vietata dalla Costituzione , comporta fondati rischi di controversie
giudiziali e si espone al sindacato sulla ragionevolezza da parte
della Corte costituzionale .
In secondo luogo, è del tutto criticabile la scelta di legificare
un allegato ad un d.p.c.m.. In primo luogo l’art. 54, c. 2,
l. 289 del 2002 utilizza una tecnica piuttosto confusa per dare copertura
legislativa all’allegato in questione. La legge, infatti, afferma
che “le prestazioni […] sono quelle individuate all’allegato
1”. Si potrebbe discutere se siano legificate le prestazioni
contenute nell’allegato ovvero se sia legificato l’allegato.
Ma sembra tuttavia che qualunque risposta avrebbe le medesime conseguenze
sul piano del sistema delle fonti. Il contenuto dell’allegato,
infatti, viene fatto proprio dalla legge (ed inoltre con effetto dalla
data di entrata in vigore dell’allegato stesso) ed assume dunque
rango primario, perdendo quello di atto amministrativo apicale.
È opportuno aprire una breve parentesi sul significato sistematico
degli allegati . Essi di norma vengono inseriti in un testo normativo
per due motivi. In primo luogo perché alcune nozioni possono
essere difficilmente inseribili nella struttura abituale di un testo
normativo. Inoltre la creazione di un allegato può essere motivata
dalla volontà di isolare le parti di un atto che necessitino
di frequenti aggiornamenti, a volte possibili anche ad opera di fonti
di grado inferiore. Quale delle due motivazioni presieda alla scelta
del d.p.c.m del 29 novembre 2001 di prevedere allegati , è
del tutto inopportuno elevare al rango primario il contenuto dell’allegato
1.
Questa considerazione è ulteriormente motivata dalla tecnica
redazionale stessa dell’allegato che, per analiticità
dei contenuti e discorsività del linguaggio , non sembra proprio
poter assumere le vesti di un atto legislativo.
Né può aiutare il disposto dell’art. 54, c. 3
della l. 289 del 2002. Tale comma, infatti, in modo piuttosto sorprendente,
detta la disciplina per definire le prestazioni escluse dai livelli
essenziali di assistenza e per modificare gli allegati al d.p.c.m.
29 novembre 2001. Si è detto che i primi due commi dell’art.
54 effettuano una sorta di legificazione dei livelli e delle prestazioni.
Il terzo comma, al contrario, sembra contenere una sorta di delegificazione,
prevedendo che le prestazioni incluse e quelle escluse dai L.E.A.,
fotografate ed elevate a rango primario dai primi due commi dell’articolo,
siano modificate – qualora necessario – “con decreto
del presidente del consiglio dei ministri, di intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano”.
Sembra quasi che il legislatore, nel torno di tre commi, cerchi di
dare copertura legislativa ai L.E.A. e, subito dopo, si affretti a
disporre una delegificazione della materia, a vantaggio di un atto
amministrativo da adottarsi al termine di una particolare procedura.
Si potrebbe tentare di dire che il terzo comma evidenzi l’assenza
di volontà del legislatore di dare copertura legislativa ai
L.E.A. e che, dunque, i primi due commi abbiano una sorta di portata
ricognitiva, scevra di significato normativo. Sembra però più
corretto affermare il contrario, e cioè che il legislatore
abbia conferito (forse non del tutto consapevolmente) rango primario
ai L.E.A. e che perciò non gli sia consentito di prevedere
una procedura di delegificazione tanto disinvolta, che rischia di
non superare un eventuale vaglio di costituzionalità.
Verosimilmente una delle motivazioni che hanno spinto il legislatore
a “coprire” l’individuazione dei L.E.A. risiede
proprio nelle innovazioni apportate dalla riforma costituzionale e
dalla possibile contestazione, alla luce dell’art. 117, c. 2,
lett. m), Cost., della validità di livelli essenziali individuati
non con legge ma con un atto amministrativo.
Invero, l’art. 54 della finanziaria 2003 rappresenta un’occasione
mancata, che trova in sé stessa insanabili contraddizioni.
Uno dei pochi punti di luce dell’art. 54, l. 289 del 2002 è
infatti quello di avere espressamente distinto tra “livelli
essenziali di assistenza” (art. 54, c. 1) e “prestazioni
riconducibili ai suddetti livelli di assistenza” (art. 54, c.
2). Questa consapevolezza del legislatore avrebbe dovuto trovare espressione
in ben altra formulazione normativa. Proprio su questa distinzione
di fondo, cioè, il legislatore avrebbe dovuto (e non in una
finanziaria) dare una disciplina dei L.E.A. che rispecchiasse una
diversa interpretazione delle nuove disposizioni costituzionali.
Con l’art. 54, invece, il legislatore ha distinto tra livelli
essenziali e prestazioni concretanti tali livelli senza però
far seguire a tale distinzione una differenza di disciplina. E così
ha unificato sotto la copertura legislativa tanto i tre macrolivelli
essenziali di assistenza (e cioè l’assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale
e l’assistenza ospedaliera), quanto l’individuazione delle
singole prestazioni ricomprese nei suddetti livelli ad opera dell’allegato
1 al D.p.c.m. 29 novembre 2001.