Sommario: 1. Premessa; 2. La competenza delle
istituzioni comunitarie con riguardo
all'assetto e all'utilizzazione del territorio; 3. Un efficace strumento
di politica territoriale comunitaria: la valutazione di impatto ambientale;
4. In particolare: la valutazione di impatto ambientale nell'esperienza
italiana; 5. Documenti strategici; 6. Programmi ed iniziative elaborati
in sede comunitaria; 7. Conclusioni
1. Premessa
L'assetto e l'utilizzazione del territorio non hanno fino ad ora
costituito settori di frequente intervento da parte delle istituzioni
comunitarie, che, al contrario, si sono limitate ad assumere iniziative
piuttosto sporadiche.
Purtuttavia, tali problematiche sono state affrontate da parte delle
istituzioni, tenuto conto della necessità di ridurre gli squilibri
esistenti tra le differenti regioni europee e di neutralizzare gli
effetti devastanti prodotti sul territorio da uno sviluppo economico-sociale
spesso caotico e raramente frutto di un'adeguata programmazione. In
tal senso, pertanto, le azioni condotte dagli organi comunitari nei
settori concernenti l'assetto e l'utilizzazione del territorio sono
state maggiormente preordinate ad un efficace perseguimento degli
obiettivi in materia di politica ambientale piuttosto che all'introduzione
di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica.
Prima di analizzare la produzione normativa comunitaria e le specifiche
iniziative assunte dalla Comunità nel settore oggetto della presente
analisi, occorre in primo luogo verificare in quale misura il Trattato
CE consenta alle istituzioni di dettare disposizioni normative al
riguardo.
2. La competenza delle istituzioni comunitarie con riguardo
all'assetto e all'utilizzazione del territorio
Com'è noto sussiste una rigida limitazione delle competenze comunitarie
espressamente derivante dall'art. 5, comma 1 del Trattato, ai sensi
del quale "la comunità agisce nei limiti delle competenze
che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal
presente Trattato". Se si dovesse accogliere un'interpretazione
eccessivamente restrittiva di tale enunciato, deriverebbe che in materia
di politica del territorio, la Comunità disporrebbe di poteri assai
limitati, tenuto conto che assai scarse e laconiche risultano le disposizioni
del Trattato al riguardo.
Tra le norme più significative va certamente menzionato l'art. 175,
che conferisce al Consiglio il potere di adottare "le misure
in materia di assetto del territorio e di utilizzazione dei suoli"
deliberando "all'unanimità su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento Europeo, del Comitato Economico
e Sociale e del Comitato delle Regioni". Trattasi di una
procedura derogatoria rispetto a quella contemplata dal comma 1 dello
stesso art. 175(1), il quale, per contro, attiene specificamente alle
azioni che la Comunità deve intraprendere per realizzare gli obiettivi
di cui al precedente art. 174 in tema di salvaguardia, tutela e miglioramento
dell'ambiente.
Passando ad esaminare il contenuto del summenzionato art. 175, comma
2, è in primo luogo necessario soffermarsi sulla nozione di "assetto
del territorio e utilizzazione dei suoli" dal medesimo enunciata,
al fine di comprenderne l'esatta portata. Va precisato che il concetto
di territorio introdotto dal legislatore comunitario è da intendersi
in senso globale ovvero comprendente sia le aree rurali sia le zone
urbane o urbanizzate(2).
Vale comunque ribadire che la produzione di norme legislative comunitarie
nel settore in oggetto, non potrà prescindere dall'obiettivo di assicurare
la salvaguardia e la tutela in campo ambientale, in linea con le primarie
finalità espresse dal già menzionato art. 174.
Tuttavia, proprio dalla distinzione tra interventi in materia di
pianificazione territoriale disciplinati dall'art. 175 e azioni di
politica ambientale ricadenti sotto l'imperio dell'art. 174, si pongono
i maggiori problemi interpretativi. Al riguardo va evidenziato che
una parte della dottrina è propensa a ritenere che sussista una diretta
corrispondenza tra il settore dell'ambiente e quello del territorio,
essendo dunque indifferente per le istituzioni comunitarie l'applicazione
dell'art. 174 o dell'art. 175. Per contro, altri (3) respingono il
predetto orientamento sostenendo che, altrimenti, non si comprenderebbe
il motivo per cui il Trattato abbia inserito differenti procedure
per l'adozione di norme in materia strettamente ambientale da una
parte e di assetto del territorio dall'altra.
Fermo quanto sopra, tra le fonti comunitarie di rilevante incidenza
nel settore oggetto della presente trattazione, vanno ricordate anche
le norme che disciplinano la politica agricola comune (artt. 32 e
ss.) e le reti transeuropee (art. 154 e ss.), posto che essi implicano
l'adozione di scelte di assetto e di organizzazione del territorio.
Infine, gioca certamente un ruolo decisivo anche l'art. 95 il quale
dispone il riavvicinamento delle disposizioni legislative al fine
di creare le condizioni per l'instaurazione del mercato comune. Come
si avrà occasione di evidenziare nel prosieguo della trattazione,
proprio sull'art. 95 si è fondata l'emanazione del principale strumento
normativo di derivazione comunitaria in materia di gestione e pianificazione
del territorio: la valutazione di impatto ambientale.
3. Un efficace strumento di politica territoriale comunitaria:
la valutazione di impatto ambientale
La direttiva CE 27/6/1985, n. 337 che ha introdotto l'obbligo della
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per i progetti pubblici
e privati di rilevante impatto ambientale, costituisce il primo (e
finora unico) intervento organico del legislatore comunitario avente
diretta efficacia sulla politica di gestione del territorio degli
Stati comunitari. Pur configurandosi come uno strumento diretto ad
assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la direttiva non trae il
proprio fondamento dal summenzionato art. 174 Trattato, bensì dalla
necessità di procedere al riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri in siffatta materia nell'intento di eliminare le vigenti
disparità suscettibili di creare condizioni di concorrenza diseguali
e avere un'incidenza negativa sull'instaurazione del Mercato Comune,
secondo quanto previsto dagli artt. 94 e 95 Trattato. Solo come circostanza
subordinata, pertanto, viene ascritta la necessità di realizzare uno
degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente
e della qualità della vita.
Sotto il profilo strettamente contenutistico, il legislatore, pur
non avendo espressamente definito la nozione di valutazione di impatto
ambientale, ne ha tuttavia tracciato le linee di azione consistenti
nell'individuazione, descrizione e valutazione degli effetti del progettato
intervento su diversi fattori (uomo, flora, fauna, ecc.). Peraltro,
la V.I.A. non si sostituisce alle autorizzazioni richieste per i singoli
progetti, collocandosi all'interno della procedura istruttoria condotta
dall'Amministrazione competente, che dunque sarà posta in grado di
conoscere l'incidenza sull'ambiente del progettato intervento.
Come afferma l'art. 2, comma 1 "gli Stati membri adottano
le disposizioni necessarie affinché prima del rilascio dell'autorizzazione,
i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione
formino oggetto di una valutazione del loro impatto". Siffatta
disposizione va peraltro letta in correlazione con il successivo art.
4 il quale distingue tra progetti che dovranno essere obbligatoriamente
sottoposti alla procedura di V.I.A. (ovvero quelli contenuti nell'allegato
I) e progetti inseriti nell'allegato II, assoggettabili a tale obbligo
soltanto previa esplicita previsione dei singoli Stati.
Dall'anzidetta esposizione emergono tuttavia notevoli difficoltà
di ordine interpretativo imputabili, presumibilmente, ad una normativa
non dettagliata. Così, se da una parte l'art. 2, comma 1 della direttiva
impone agli Stati di provvedere alla V.I.A. per i progetti che siano
di rilevante impatto per natura, dimensioni e ubicazione, dall'altra
tale obbligo sembrerebbe escluso ai sensi dell'art. 4, comma 2 per
i progetti di cui viene fatta menzione all'allegato II, in ordine
ai quali è lasciata agli Stati membri l'assoggettabilità alla procedura
valutativa.
Sul punto è intervenuta di recente la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione delle
succitate disposizioni della direttiva al fine di assicurarne il coordinamento
(4). Al riguardo il giudice remittente (5) ha richiesto alla Corte
se gli artt. 4, comma 2 e 2, comma 1 della direttiva in oggetto vadano
interpretati nel senso che uno Stato membro possa dispensare dalla
procedura di V.I.A. i progetti di cui all'allegato II anche qualora
essi rivelino un notevole impatto ambientale. In proposito, la Corte,
richiamandosi ad una precedente pronuncia intervenuta su analoga fattispecie
(6), ha ritenuto che tale possibilità sia preclusa al legislatore
nazionale, "a meno che l'insieme di tali classi di progetti
o il progetto specifico possa essere ritenuto, sulla base di una valutazione
complessiva, inidoneo ad avere un impatto ambientale importante".
Alla stregua di quanto esposto, è evidente che in sede comunitaria
prevale un'interpretazione alquanto estensiva della direttiva, al
fine di assoggettare sempre più le procedure di approvazione dei progetti
caratterizzati da un considerevole impatto ambientale, alle garanzie
e alle cautele individuate dalle disposizioni comunitarie (7).
4. In particolare: la valutazione di impatto ambientale nell'esperienza
italiana
L'introduzione nel diritto comunitario della valutazione di impatto
ambientale non ha trovato adeguata risposta nei singoli ordinamenti
statali che hanno recepito la direttiva CE 85/337 con ritardo e, oltretutto,
spesso anche in modo incompleto.
A tale rilievo non si sottrae il legislatore italiano che anche in
questo settore ha dimostrato più di un limite avendo proceduto non
già ad emanare una normativa nazionale organica e completa, bensì
una serie di disposizioni di difficile coordinamento. In particolare
vale ricordare che il legislatore nazionale già all'indomani dell'entrata
in vigore della direttiva avrebbe potuto dettare una compiuta disciplina
della materia in occasione dell'emanazione della legge 8/7/1986, n.
349 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, nella quale ci si è invece
limitati ad individuare gli organi preposti alla valutazione di impatto
ambientale, senza dettare specifiche regole procedurali in materia.
Ancor più sconcertante è la circostanza che l'art. 6 della predetta
legge n. 349/1986 prevedeva che, entro sei mesi dalla sua entrata
in vigore, il Governo avrebbe dovuto presentare "al Parlamento
il disegno di legge relativo all'attuazione delle Direttive Comunitarie
in materia di impatto ambientale". Ingenuamente si riteneva
probabile un tempestivo organico recepimento delle direttive comunitarie,
di talché le ragionevoli attese suscitate dall'impegno trasfuso nell'anzidetta
norma sono andate deluse. In realtà, come sottolineato dalla giurisprudenza
(8), il predetto art. 6 non costituisce attuazione della direttiva
85/337 introducendo una disciplina transitoria autonoma seppure con
finalità anticipatorie della direttiva stessa.
La normativa transitoria dell'istituto in esame è stata completata
dalle norme attuative dell'art. 6 cit. contenute nei DD.P.C.M. 10/8/1988,
n. 377 e 27/12/1988, nei quali sono stati elencati i grandi progetti
da sottoporre preventivamente alla procedura di V.I.A., gli adempimenti
e la documentazione richiesta nonché i criteri di valutazione. Al
descritto panorama normativo deve aggiungersi quanto previsto dall'art.
7, comma 17, legge 15/5/1997, n. 127 (cd. legge Bassanini-bis) che
ha inserito l'art. 14 quater nella legge n. 241/1990: tale norma stabilisce
(comma 1) che con D.P.C.M. la valutazione di impatto ambientale possa
essere estesa anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate
dall'art. 6, legge n. 349/1986.
All'assoluta frammentarietà e transitorietà del quadro normativo
statale (9), si è contrapposta una produzione legislativa regionale
assai copiosa e dettagliata che ha introdotto ed esteso ai propri
territori l'obbligo di effettuare la V.I.A. per i progetti pubblici
e privati (10). Pur in assenza di una normativa nazionale quadro,
le Regioni hanno potuto esercitare una potestà legislativa di carattere
integrativo-attuativa, ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. con riguardo
ai progetti indicati nel D.P.C.M. n. 375/1988, ovvero quelli specificati
nell'allegato I della direttiva.
Per contro, maggiori difficoltà di inquadramento possono individuarsi
per le restanti ipotesi. Se per le Regioni e le Province autonome
tale problema è facilmente superabile, attesa la potestà di natura
esclusiva ad essi conferita (11) nei settori dell'urbanistica e della
gestione del territorio, non altrettanto si può affermare per le Regioni
a Statuto ordinario. La quaestio sembrerebbe oggi risolta dall'emanazione
del D.P.R. 12/4/1996, il quale, in attuazione dell'art. 40, comma
1, legge 22/2/1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993) costituisce
un atto di indirizzo e coordinamento rivolto alle Regioni. Alla luce
di tale decreto vengono individuati i progetti da sottoporre alla
V.I.A. (sostanzialmente quelli inseriti nell'allegato II della direttiva
e non "considerati" dal precedente D.P.C.M. n. 375/1988),
nonché il contenuto minimo che deve essere assicurato dalla disciplina
regionale.
Assai significativamente il legislatore nazionale si è altresì preoccupato
di introdurre disposizioni idonee a consentire alle Regioni di definire
le procedure integrate per i progetti con impatto a rilevanza interregionale
e quelle sui progetti con incidenza transfrontaliera in attuazione
della Convenzione di Espoo 20/11/1991 (12).
Come sottolineato in dottrina (13), tuttavia, gli strumenti legislativi
finora introdotti hanno solo in parte risposto adeguatamente alle
esigenze che erano alla base dell'intervento comunitario, avendo attribuito
alle valutazioni di impatto ambientale valenza e finalità soltanto
ecologiche e non anche urbanistiche suggerite dalla relazione tra
tutela dell'ambiente e funzioni di pianificazione del territorio generale
e settoriale.
5. Documenti strategici
Alla limitata produzione normativa, si contrappongono numerose attività
ed iniziative condotte in sede comunitaria nell'intento di favorire
uno sviluppo più equilibrato del territorio e dell'ambiente.
A tale proposito, la Commissione ha in questi anni elaborato diversi
studi ed analisi spesso approdati nella redazione di documenti programmatici
idonei a fornire le linee-guida per le future strategie da adottare
nel settore in questione. A tale riguardo va in primo luogo menzionato
il "Libro Verde sull'ambiente urbano", documento redatto
nel 1990 dalla Commissione e preordinato non tanto all'introduzione
di concrete misure quanto a fornire un'approfondita valutazione delle
problematiche che maggiormente affliggono i centri urbani europei.
Se il Libro Verde si sofferma più che altro sulle tematiche di carattere
ambientale, differente appare invece l'impostazione del documento
del 6/5/1997 recante "Prospettive per lo sviluppo urbano nelle
Comunità Europee", nel quale sono stati suggeriti diversi interventi
finalizzati allo sviluppo urbano tendenti soprattutto a consentire
l'utilizzazione più efficace dei fondi strutturali da destinare alle
zone che presentano maggiori problemi sotto un profilo di gestione
territoriale.
Va inoltre ricordato il documento della Commissione del 28/10/1998
avente ad oggetto "Azioni per uno sviluppo urbano nell'Unione
Europea" nel quale sono stati enucleati gli obiettivi diretti
ad assicurare un miglioramento della qualità della vita nei centri
urbani comprendenti sia sostegni alla popolazione in campo sociale
sia interventi più incisivi sotto il profilo ambientale.
Rappresentano invece tentativi di coordinare le politiche e le scelte
in tema di pianificazione territoriale ed urbanistica dei territori
di confine tra Stati membri i documenti Europa 2000 ed Europa 2000+
stilati dalla Commissione rispettivamente nel 1991 e nel 1994.
Infine va ricordata l'iniziativa sorta nel 1997 e denominata "Concetto
di sviluppo spazio-territoriale europeo" che coinvolge i Ministeri
dell'Ambiente dei vari Stati membri, promuovendo costantemente attività
di coordinamento e periodicamente incontri e riunioni tra i rappresentanti
di tali dicasteri.
6. Programmi ed iniziative elaborati in sede comunitaria
Tra i compiti primari che il Trattato ha assegnato alle istituzioni
comunitarie vanno annoverate le iniziative atte a sostenere lo sviluppo
economico-sociale dei popoli europei (art. 158).
In quest'ottica si inquadra l'erogazione dei fondi strutturali di
cui all'art. 159 Trattato, tra i quali occupa certamente un ruolo
di primo piano il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Assai frequentemente tali risorse sono state destinate ad attività
di diretta incidenza sulla politica del territorio, soprattutto allorché
sia necessario procedere alla risistemazione di aree e zone urbane
o urbanizzate per esigenze economiche (riconversione industriale,
reindustrializzazione, riorganizzazione dei processi produttivi) o
sociali (recupero di quartieri degradati, aumento quali-quantitativo
dei servizi sociali, sostegno alle fasce più deboli). Concretamente
poi, la Comunità subordina l'erogazione di tali risorse finanziarie
all'adozione di programmi di iniziativa comunitaria (P.I.C.) tra i
quali vanno considerati:
KONVER: trattasi di un programma essenzialmente diretto a consentire
il recupero produttivo delle zone industriali in crisi mediante il
finanziamento di nuovi progetti di riutilizzazione e riconversione
delle aree dismesse;
URBAN: come rivela la denominazione, tale programma, giunto alla
sua terza edizione (14), è preordinato all'introduzione di misure
atte a favorire il recupero di spazi urbani degradati e di difficile
coesione sociale, in modo da promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.
La validità della politica di interventi integrati messa in atto dall'Unione
Europea e rivolta a zone delimitate, quartieri o aree urbane svantaggiate,
ha garantito l'aumento degli standard di vita degli abitanti coinvolgendo
direttamente alcuni milioni di persone nel processo di valorizzazione
e riqualificazione del territorio. Le azioni del programma sono state
indirizzate oltre che al recupero delle infrastrutture e dei complessi
monumentali, al miglioramento dei servizi sociali e alla riqualificazione
degli spazi pubblici (15). Di grande rilievo si pongono soprattutto
le finalità di carattere ambientale connesse all'attivazione di tale
programma e riguardanti, tra l'altro, l'introduzione di sistemi di
trasporto pubblico più rispettosi dell'ambiente e l'incentivazione
della messa a punto di sistemi più efficaci di gestione dell'energia
e del'utilizzo di energie rinnovabili.
LEADER: iniziativa rivolta al recupero di aree rurali al fine di
evitarne la marginalizzazione, così da consentirne la riqualificazione
e conservazione ambientale, anche e soprattutto a fini turistici;
INTERREG: tale programma - giunto alla sua terza fase (16) - è finalizzato
a favorire la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo
armonioso ed equilibrato del territorio. Compito principale di tale
strumento è quello di attuare concretamente misure rivolte ad un assetto
più razionale dei territori di confine sia tra Stati membri sia tra
questi ultimi e Stati terzi superando le strutture nazionali e razionalizzando
le risorse disponibili anche al fine di realizzare interventi comuni.
7. Conclusioni
Dall'analisi esposta in precedenza, emerge piuttosto chiaramente
come il settore oggetto della presente trattazione sia rimasto ai
margini del diritto comunitario. Tale situazione è imputabile a molteplici
fattori, tra i quali non ultimo risulta certamente l'assenza di univoci
indirizzi e orientamenti tra gli Stati membri sulle strategie da seguire
in tema di pianificazione e gestione del territorio, atteso che, accanto
a Stati - quali la Francia - che adottano una politica di stampo piuttosto
"dirigistico", si collocano altri ordinamenti (come quelli
di derivazione anglosassone) allineati su posizioni più liberali,
che lasciano dunque molto spazio all'iniziativa privata. Da ciò è
derivata pertanto l'impossibilità di introdurre nuovi ed efficaci
atti normativi in grado di dettare linee di indirizzo per gli ulteriori
livelli di pianificazione (nazionale, regionale e locale).
A fronte di tale situazione, è certamente lodevole l'impegno profuso
dalla Commissione CE nell'elaborazione di programmi ed iniziative
miranti alla valorizzazione del territorio europeo sotto il profilo
del miglioramento degli spazi e delle condizioni di vita che va necessariamente
coniugato con le esigenze di ordine economico e produttivo.
Purtroppo si deve riscontrare che, fino al momento attuale, tali
iniziative, attuate sì sotto la regia dell'Esecutivo comunitario,
ma concretamente messe in opera dagli Stati e dalle istituzioni locali,
non hanno sempre risposto alle attese, risolvendosi talvolta in interventi
marginali e di scarsa incisività.
NOTE BIBLIOGRAFICHE
(1)L'art. 175 comma 1 prevede che "il Consiglio
deliberando secondo la procedura di cui all'art. 189B e previa consultazione
del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni , decide
in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità
per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 130R".
(2) In proposito, infatti, nel testo inglese del Trattato
viene utilizzata la dicitura "measures concerning town and
county planning
(3) JARASS: Wirkungen des EG-Rechts in den Bereichen
der Raumordnung und des Städtebaus in DÖV, 1999, 16, 661
(4) Corte di Giustizia CE 16/9/1999, C- 345/97, WWF
e altri, disponibile sul sito Internet http://www.curia.eu.int
(5) T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Sez. Bolzano, ordinanza
di remissione 3/12-16/12/1997: la questione riguardava la controversia
proposta da alcuni privati cittadini nonché da talune associazioni
ambientalistiche avverso le deliberazioni della Giunta Provinciale
di Bolzano in merito ai lavori di sistemazione e ampliamento dell'aeroporto
di Bolzano per i quali era stata attivata una procedura di VIA semplificata
ai sensi della Legge Provinciale n. 27/1992.
(6) Corte Giustizia CE 24/10/1996, C-72/95 Kraijveld
Bv in Foro It. 1998, IV, 57; Urb. e App. 1997, 8, 356)
(7) In tal senso vedasi altresì Corte Giustizia CE
19/9/2000, C-287/98 Linster, disponibile sul sito Internet http://www.curia.eu.int
(8) Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/7/1990, n. 287
in Cons. St. 1990. I, 1007
(9) U. BRUNI: Pianificazione urbanistica e utilizzo
del territorio nella normativa comunitaria, Nuova Rass. 1997,
429
(10) Per vero, già prima dell'entrata in vigore della
direttiva CE 85/337, diverse normative regionali avevano introdotto
particolari forme di valutazione di impatto con riferimento ad alcuni
settori di opere o attività. In proposito cfr. art. 3, L.R. Emilia-Romagna
19/5/1980, n. 37 e art. 16, L.R. Lombardia, 22/3/1980, n. 33
(11) cfr. ad esempio, art. 14 St. Sicilia e art. 8
St. Trentino-Alto Adige
(12) La Convenzione di Espoo del 25/2/1991 costituisce
uno strumento di fondamentale importanza per l'avvio della cooperazione
transfrontaliera in materia di prevenzione di danni all'ambiente.
Essa è stata ratificata dallo Stato italiano con legge 3/11/1994,
n. 640
(13) F. PAGANO: Valutazioni di impatto ambientale:
rapporti tra V.I.A e pianificazione territoriale ed urbanistica in
Riv. giur. ed. 1998, II, 211
(14) Raccomandazione Commissione 28/4/2000, disponibile
sul sito http://www.europa.eu.int.
(15) In Italia gli interventi previsti dal PIC URBAN
variano in relazione ai contesti metropolitani e interessano i quartieri
più degradati delle seguenti città: Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro,
Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno
e Siracusa localizzati nelle Regioni Obiettivo 1; Genova, Trieste
e Venezia ubicati nelle Regioni Obiettivo 2 e Roma, che pur essendo
fuori obiettivo, presenta alcuni fenomeni di povertà e degrado ambientale
(16) Comunicazione della Commissione 28/4/2000, disponibile
sul sito http://www.europa.eu.int.