IL RECEPIMENTO DELLE  "DICHIARAZIONI DEI DIRITTI"

Chiara Bologna

( Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale presso l'Università di Bologna)

            Sulla scia della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, non concepita come trattato vincolante, ma come documento programmatico del movimento internazionale per i diritti umani, ha avuto inizio un'intensa attività di riconoscimento universale di tali diritti, attraverso molteplici convenzioni. L'Italia ne ha sottoscritte, nel corso degli ultimi decenni, più di settanta.

                Il recepimento dei trattati concernenti i diritti umani si colloca nella più ampia questione dell'"ingresso" del diritto internazionale nel nostro ordinamento. Presupposto teorico della problematica è l'accettazione, da parte della dottrina maggioritaria, della teoria dualistica (1), secondo la quale ordinamento interno ed internazionale si svolgerebbero su piani separati, avendo diversi oggetti, fonti e destinatari. Dall'esclusione del monismo tra i due ordinamenti, deriva l'inidoneità strutturale delle fonti sovranazionali a produrre norme nell'ordinamento nazionale e la necessaria emanazione di norme statali che, realizzando l'adattamento, rendano le norme internazionali cogenti nel diritto interno. Come è noto, il recepimento (2) può essere realizzato attraverso un procedimento ordinario o speciale. Con il secondo, generalmente utilizzato per i trattati, la norma internazionale non viene riformulata  dal legislatore interno, ma solo resa vincolante attraverso un atto legislativo contenente un  ordine di esecuzione che, per la definizione del contenuto, rinvia in toto al testo internazionale.

                Il processo di adattamento, così delineato, condiziona direttamente l'efficacia della generalità dei trattati internazionali e, quindi, anche di quelli ricognitivi di diritti umani. Anche in tal caso, infatti, è applicabile il principio generale secondo il quale, in assenza di una specifica norma costituzionale di "copertura", è la forma, in questo caso quella di una legge ordinaria, a determinare la sistemazione dell'atto nella gerarchia delle fonti, e, conseguentemente, la sua forza attiva  e passiva. Conseguenza di ciò è che tali trattati siano soggetti a vicende abrogative e modificative ad opera di normali leggi ordinarie, in linea con il principio lex posterior derogat priori. Tale ricostruzione, strettamente formale, dell'efficacia delle "Dichiarazioni", contrasta, come la dottrina ha più volte sottolineato, con l'oggetto delle convenzioni in questione, le quali, concernendo diritti umani, spesso fondamentali, hanno un contenuto materialmente costituzionale, differente da quello normalmente riscontrabile nella legislazione ordinaria.

                Tali riflessioni sono il punto di partenza di un'indagine, svolta in dottrina, circa la possibilità di riconoscere a tali trattati rango costituzionale o, quantomeno, una forza passiva ultralegislativa che consenta loro di resistere alla sopravvenienza di norme successive di rango primario. Le vie percorribili in tal senso sono due: la dimostrazione che tutte le convenzioni  internazionali godano di una copertura costituzionale, della quale  beneficerebbero le Dichiarazioni, in quanto species del genus trattati, oppure l'affermazione che proprio la materia oggetto delle Dichiarazioni,  conferisca loro una posizione peculiare nella gerarchia delle fonti.

                La prima via appare quella meno percorribile in quanto, nonostante le molteplici ricostruzioni dottrinali (3) circa la configurabilità di un'efficacia ultralegislativa dei trattati internazionali, la Corte Costituzionale (4) ha univocamente interpretato l'assenza di norme costituzionali relative a tale specifica problematica, quale segno dell'inidoneità dei trattati ad essere vincolanti nell'ordinamento interno, e della seguente necessità di atti normativi interni che ad essi diano esecuzione. Questa posizione è già chiara nelle prime pronunce  della Corte, nelle quali viene esclusa l'esistenza  di qualsiasi meccanismo costituzionale, sia esso una disposizione, sia esso un principio non scritto della Costituzione, idoneo a realizzare direttamente l'esecuzione dei trattati. Coerentemente con questa ricostruzione, la  Corte ha  sostenuto che l'efficacia delle norme di adeguamento  sia, in quanto coincidente con quella degli atti che provvedono all'esecuzione, quella di una legge ordinaria.

                Accantonata la possibilità di risolvere la problematica della forza passiva delle Dichiarazioni sui diritti, nell'ambito della più generale questione  del rango delle norme di derivazione pattizia, occorre analizzare la possibilità di riconoscere a tali convenzioni un'efficacia superiore alla legge, alla luce del particolare contenuto che le caratterizza.

                Parte della dottrina (5) propone la possibilità di applicare alle convenzioni de quibus lo schema del recepimento automatico ex art. 10, c.1 Cost., proponendo un nuova veste delle Dichiarazioni sui diritti umani, quali ricognitive di principi generalmente riconosciuti o, quand'anche non fossero state tali ab origine, quali substrato per la successiva formazione di usi conformi. Tale teorica si discosta palesemente dalla dottrina tradizionale che ha sempre riconosciuto l'appartenenza al diritto internazionale generale solo alle gross violations, ossia le più gravi violazioni dei diritti umani (genocidio, apartheid, schiavitù ..). La stessa prassi, sembra mostrare la mancanza del sentimento di vincolatività generalizzata, non solo per la totalità delle convenzioni sui diritti umani, ma addirittura per la stessa Dichiarazione Universale del 1948, ancora in attesa di essere sottoscritta da gran parte dei paesi musulmani. Proprio la sciarî'a (legge di origine divina), fonte primaria, come è noto, del diritto musulmano, mostra con il suo contenuto spesso lesivo della dignità umana, la difficoltà di ricondurre  il contenuto delle Dichiarazioni al diritto consuetudinario internazionale, mancando non solo l'opinio iuris ac necessitatis, ma, come nel caso citato, la stessa repetitio facti, primo presupposto di ogni uso.

                Altra disposizione utilizzata, per l'affermazione di una efficacia "rinforzata" delle convenzioni sui diritti umani, è l'art.11 (6), nella parte in cui "consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ". Come è noto, secondo l'interpretazione prevalente, la possibilità di ricondurre alla norma de qua un sistema pattizio cui l'Italia aderisca, comporta il riconoscimento, alle norme internazionali che ne derivino, di una posizione diversa, nella gerarchia delle fonti, rispetto alle altre norme di origine convenzionale. Qualora, infatti, con esse contrastasse una norma di legge, quest'ultima risulterebbe costituzionalmente illegittima, per violazione indiretta dell'art. 11 Cost. Le maggiori difficoltà applicative di tale ricostruzione sorgono dal problema di verificare la sussistenza delle condizioni poste dall'art. 11. Sicuramente sostenibile è il legame tra tutela dei diritti umani ed una convivenza pacifica e fondata sulla giustizia; più difficile è, invece, la possibilità di rintracciare, nella stipulazione di convenzioni relative ai diritti dell'uomo, le limitazioni di sovranità richieste dall'art.11. Queste, infatti, sono state comunemente intese, sulla scia della partecipazione dell'Italia alle Comunità europee, come relative al trasferimento di funzioni sovrane ad entità sovranazionali. Tale orientamento, richiedendo per l'applicazione dell'art. 11 la sussistenza di vere e proprie forme di eterogoverno, ne esclude l'applicabilità alle Dichiarazioni, non prevedendo queste, generalmente (7), vincoli così stringenti.

                L'inadeguatezza delle due teoriche suddette è confermata da una consolidata giurisprudenza costituzionale (8). In più occasioni la Corte ha ribadito la natura esclusivamente pattizia delle norme contenute nelle Dichiarazioni, escludendo, conseguentemente, la pertinenza dell'art.10. Parimenti, nelle poche pronunce nelle quali sia stata affrontata la plausibilità della copertura ex art. 11, la Consulta ha sottolineato l'estraneità della disposizione alla questione, in ragione dell'assenza delle limitazioni di sovranità, conditio sine qua non per l'applicazione della stessa.

                Pur nella consapevolezza che l'optimum per la risoluzione della questione discussa sia costituito, come certa dottrina (9) sottolinea, dal recepimento tramite legge costituzionale, l'inerzia del legislatore in tal senso, spinge verso ulteriori tentativi ermeneutici di risoluzione. A tal fine la via forse meno problematica è costituita dall'utilizzazione dell'art. 2 Cost., quale norma di  "copertura", che garantisca ai trattati ricognitivi di diritti umani fondamentali, una forza passiva superiore alla legge ordinaria. L'utilizzazione della disposizione citata  è facilitata dalla ricostruzione, ormai prevalente, e corroborata da decisioni della Corte Costituzionale, secondo la quale l'art. 2 rappresenterebbe una fattispecie "aperta" (10) a libertà e valori personali non espressamente tutelati  dal testo costituzionale, ma che emergano nella coscienza sociale attraverso l'azione del legislatore ordinario o della giurisprudenza.

                La tesi (11) che fa perno su tale disposizione costituzionale  considera le convenzioni sui diritti umani quali specificazioni della nozione "diritti inviolabili", sottolineando come, l'inserimento di certe garanzie in trattati internazionali, testimoni l'avvenuta evoluzione della coscienza sociale nella direzione del riconoscimento dell'inviolabilità dei diritti, oggetto delle convenzioni. Tale teorica mostra una linearità non presente, probabilmente, nelle altre proposte. In primis tale ricostruzione si inserisce in un consolidato filone della giurisprudenza costituzionale che, avendo già dedotto nuovi diritti dalla sola clausola dell'art. 2 (12), può a maggior ragione riconoscere, attraverso tale disposizione, rango costituzionale a diritti così radicati nella coscienza sociale, da aver stimolato un impegno internazionale per il loro riconoscimento. In secondo luogo pericoli di involuzioni nella tutela costituzionale dei diritti, temibili, secondo parte della dottrina, con il recepimento automatico ex art. 10, sono esclusi dalla ricostruzione condivisa (13) dell'art. 2, quale aperto solo ad integrazioni della Costituzione che rappresentino un ampliamento dei diritti stessi, in linea d'altronde con il favor humanae libertatis che caratterizza l'intera Carta costituzionale. Ulteriore qualità della teorica discussa è l'opportunità di una tutela costituzionale che venga garantita ai soli diritti inviolabili, evitando così  un'eccessiva esautorazione  del Parlamento che, al contrario, si verificherebbe, qualora tutti i diritti previsti in Dichiarazioni venissero costituzionalizzati; in tal caso, infatti, il Parlamento perderebbe la capacità di legiferare anche in materie concernenti situazioni soggettive non fondamentali (14).

                La critica che viene generalmente mossa a questa teorica  è il ruolo eccessivo attribuito al giudice delle leggi, al quale verrebbe affidata l'individuazione dei diritti, fra quelli recepiti in convenzioni internazionali, meritevoli di tutela costituzionale, in quanto percepiti dalla coscienza sociale come inviolabili. Il rischio sarebbe, secondo questa dottrina, l'attribuzione all'interprete della possibilità di "affermare la sua personale immagine dell'uomo sostituendosi alla volontà della Costituzione " (15). Tale critica appare, però, superata  dalla su citata giurisprudenza costituzionale che, sostenuta dalla dottrina prevalente, e dal placet  implicito del Parlamento, è intervenuta più di una volta  a colmare gravi lacune dell'ordinamento, riconoscendo tutela, in base al solo art. 2, a diritti sentiti come fondamentali, ma non previsti dal diritto positivo. Nel fare ciò la Corte ha dimostrato di  rispettare, pienamente, l'idea originaria dei costituenti di una tutela delle libertà che, prescindendo da costruzioni dogmatiche, aprisse le porte alla protezione di libertà non tipizzate.

                Proprio l'analisi della giurisprudenza costituzionale conferma, nonostante le affermazioni di principio, la peculiarità delle Dichiarazioni nella gerarchia delle fonti (16). Scorrendo le pronunce della Corte in materia, emerge un uso anomalo di tali convenzioni; in primo luogo la Consulta, pur riconducendo formalmente il giudizio di illegittimità a disposizioni costituzionali, si avvale materialmente delle Carte per integrare e specificare il contenuto dei parametri costituzionali.  In un altro gruppo di decisioni, poi, la Corte, posta dinanzi alla presunta incompatibilità di disposizioni interne, con le norme contenute in alcune Dichiarazioni, ha, pur ribadendo il rango ordinario delle convenzioni considerate, sentito la necessità di sottolineare l'assenza del contrasto rilevato dal giudice a quo. Vanno inoltre segnalate le pronunce, nelle quali la Corte, in presenza di norme pattizie, relative a diritti umani, che assicuravano una tutela maggiore rispetto alla Costituzione, si è impegnata per negare la presenza di questa differenza, dimostrando che il portato normativo delle disposizioni internazionali coincideva con quello degli enunciati costituzionali. Da una ricognizione della giurisprudenza costituzionale si evidenzia, così, un trend in base al quale, a dispetto di ogni formula teorica, le norme delle Dichiarazioni vengono considerate  quali fonti sui generis, in grado di dar vita, con le disposizioni interne, ad un rapporto non inquadrabile semplicemente nello schema lex posterior derogat priori.

                Ma la giurisprudenza costituzionale rivela anche indicazioni che sembrano avallare la validità o almeno la plausibilità della teorica che propone l'art. 2, quale norma di copertura delle Dichiarazioni. Primo dato importante è la mancanza di pronunce, come avviene invece per altre disposizioni costituzionali, nelle quali venga esplicitamente negata la fondatezza di tale ricostruzione; in secondo luogo va segnalata la decisione n. 10 del 1993 (17). In essa viene dichiarata infondata la questione di costituzionalità di alcune norme del codice di procedura penale (per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.), in virtù dell'interpretazione ad esse data, comprensiva di quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Nel contesto delle motivazioni, la Corte, pur non nascendo un problema di abrogazione delle convenzioni suddette, ad opera del successivo codice di procedura penale (in virtù della necessità che questo si adegui alla normativa internazionale, come previsto dal legislatore delegante), afferma che le norme dei due trattati, pur avendo la forza attiva di una legge ordinaria, non sarebbero comunque abrogate in quanto "derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica" (18). Alla luce delle argomentazioni della Corte, inoltre, si evince che l'atipicità, segnalata nell'obiter dictum, non compete a tutte le convenzioni internazionali che abbiano avuto esecuzione, ma solo a quelle collegate a valori fondamentali, quali, appunto, l'inviolabilità dei diritti umani ex art. 2. La disciplina prevista dalla CEDU e dal Patto internazionale per i diritti civili e politici è, infatti, espressione del diritto inviolabile di difesa ex art. 24, c. 2, Cost., a sua volta principio fondamentale ex art. 2,  e, proprio in quanto tale, vincolo interpretativo per il giudice comune che deve conferire, alle norme oggetto del giudizio di costituzionalità, un significato comprensivo di quanto prescritto dalle due convenzioni (19).

                Una decisione recente della Corte Costituzionale, la n. 388 del 1999 (20), sembra corroborare ulteriormente la plausibilità della teorica qui sostenuta. Oggetto del giudizio è l'art 696 del c.p.c., nella parte in cui, in sede di accertamento tecnico o ispezione giudiziale preventivi, non consentirebbe l'accertamento dell'entità dei danni, in vista di un giudizio di risarcimento. Così interpretata la disposizione risulterebbe, secondo il giudice a quo, lesiva sia dell'art. 24, che garantisce il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, sia dell'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 della CEDU, che garantisce il diritto ad un giudizio entro un termine ragionevole. La Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto, dichiara la questione non fondata, essendo la disposizione de qua, da interpretarsi nel senso che l'accertamento tecnico preventivo possa comprendere "la raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio, anche in vista della quantificazione del danno" (21). Nel motivare l'opportunità di tale operazione ermeneutica la Consulta sottolinea la necessità di interpretare l'art 696 c.p.c., alla luce dell'art. 24 Cost., a sua volta comprensivo di quanto prescritto dall'art. 6 CEDU. Quella che potrebbe sembrare una semplice asserzione dell'equivalenza della tutela offerta dalla Costituzione rispetto a quella prevista dalla CEDU, rappresenta, invece, un'affermazione di più ampio respiro. La Corte, infatti, sostiene esplicitamente che "al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione": la CEDU diventa de facto strumento di eterointegrazione della Costituzione, rivelando, quindi, una efficacia superiore a quella della legge ordinaria. Difficilmente sostenibile è la tesi che sminuirebbe la portata della sentenza, ritenendo che la durata ragionevole del processo sarebbe principio implicito nell'art. 24; il fatto che si tratti di un vero e proprio revirement giurisprudenziale si evidenzia dal contrasto con la  decisione n. 202 del 1985, nella quale la Corte, rigettando un'analoga questione affermava che "la problematica dei tempi processuali, recepita all'interno della CEDU (..) non trova eco nella Carta costituzionale" (22). A ciò si aggiunga un'osservazione a posteriori di tipo sistematico: difficilmente, qualora tale principio fosse stato implicito nella disposizione dell'art. 24, il legislatore costituzionale avrebbe, un mese dopo la pronuncia della Corte, sentito la necessità di esplicitarlo nel novellato art. 111. Dalle motivazioni della sentenza, è chiaro che la qualità di parametro di costituzionalità competa alla CEDU, non in quanto semplice trattato internazionale, ma in quanto dichiarazione sui diritti, ed inoltre appare possibile individuare la disposizione di "copertura" di tali atti. La Corte, confermando un consolidato filone giurisprudenziale, ribadisce infatti che "le norme pattizie  non si collocano di per se stesse a livello costituzionale" (23), e riferisce, invece, le osservazioni presenti nelle motivazioni, alle convenzioni ricognitive di diritti umani. Nel far ciò non richiama l'art.11, indicato dal giudice a quo, ma rinvia, invece, al secondo articolo della Costituzione, sottolineando come i diritti umani garantiti anche da convenzioni universali trovino "non meno intensa garanzia nella Costituzione (..) per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 Cost." (24).

                Alla luce delle precedenti osservazioni sulle Dichiarazioni dei diritti umani, credo si possa evincere la possibilità di rintracciare, nella nostra Carta costituzionale, una via che sottragga atti tanti importanti a decisioni estemporanee di una maggioranza parlamentare ordinaria: l'art. 2, clausola generale e principio fondamentale della Costituzione, trasforma le convenzioni sui diritti umani, altrimenti mute, in direttrici ermeneutiche per l'interprete e, soprattutto, in fonti atipiche in grado, nonostante l'efficacia formale di legge ordinaria, di resistere all'abrogazione ad opera di  successive norme di rango primario, con esse incompatibili. Secondo tale ricostruzione le disposizioni contenute in tali convenzioni, vedendosi riconosciuto rango costituzionale, saranno vincolanti in primis per il giudice ordinario che, qualora sia possibile, dovrà preferire un'interpretazione delle norme interne conforme ai trattati considerati, essendo questi mezzi di realizzazione del sistema costituzionale. Qualora, poi, un'interpretazione adeguatrice non sia in grado di sanare l'incompatibilità, non potrà fare altrimenti che rimettere la questione di costituzionalità alla Consulta, come avverrebbe in presenza di un contrasto insanabile con qualsiasi altra disposizione costituzionale. Tale via di "copertura" resa più agevole, rispetto alle altre, da una giurisprudenza  costituzionale non ostativa, ma, anzi, implicitamente favorevole, appare il mezzo più adatto per compiere un passo fondamentale verso il passaggio dalla proclamazione, alla tutela concreta dei diritti umani, considerando che, come faceva notare un noto filosofo contemporaneo, il più grave problema del nostro tempo, in relazione ai diritti dell'uomo, è "non già quello di fondarli ma di proteggerli" (25).

                NOTE BIBLIOGRAFICHE:

(1) Per una ricca analisi del dibattito tra i sostenitori delle teoria monistica e dualistica cfr. CANNIZZARO E., Trattato, in Enc. dir., XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 1394 ss.; SPERDUTI G., Dualism and monism: a confrontation to be overcome, in Estudios de direcho internacional - Homenaje al professor MiaJa De la Muela, I, Tecnos, Madrid, 1979, pp. 459 ss.; ZAGREBELSKY G., Manuale di diritto costituzionale, I, Il sistema delle fonti del diritto, Utet, Torino, 1987, pp. 119 ss.

(2) Sul recepimento del diritto internazionale particolare e relative conseguenze sull'efficacia delle norme derivanti cfr. CONFORTI B., Diritto internazionale, Scientifica, Napoli, 1996, pp. 285 ss.; SORRENTINO F., Le fonti del diritto, in AA.VV., manuale di diritto pubblico, a cura di AMATO G.- BARBERA A., Il Mulino, Bologna, 1997, I, pp. 202 ss.; ZAGREBELSKY G., cit., pp. 121 ss.

(3) Fra i tanti cfr. LA PERGOLA A., Introduzione, in Costituzione dello stato e norme internazionali, a cura di LEANZA U., Giuffrè, Milano, 1988, pp. 30 ss.; QUADRI R., Diritto internazionale pubblico , Priulla, Milano, 1963, pp. 58 ss.; BARILE P., Rapporti fra norme primarie comunitarie e norme costituzionali e primarie  italiane, in Com. internaz., 1966, pp. 440 ss.; Conso G., I diritti dell'uomo e il processo penale, in Riv. dir. proc. civ., 1968, p. 316.

(4) Fra le tante pronunce in materia della Corte cfr la n. 32 del 1960, in Giur. cost., 1960, pp. 573 ss.; la n. 188 del 1980, in Giur. cost., 1980, pp. 1612 ss.; la n. 323 del 1989, in Giur. cost. 1989, pp. 1473 ss.

(5) Cfr. CHELI E., Protezione e giustiziabilità dei diritti umani: la via degli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana, in Diritti umani e civiltà giuridica, a cura di CAPRIOLI S.- TREGGIARI F., Pliniana, Perugia, 1992, pp. 97 ss.

(6) Cfr. CARULLI , Il diritto di difesa dell'imputato, Napoli, 1967, pp. 201 ss.

(7) La teorica de qua può essere, al più, applicata alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima, infatti, prevede, come noto, un apparato di controllo molto sofisticato, che realizza un'ingerenza senza precedenti nella comunità internazionale: emblematica è la disciplina dei ricorsi individuali che permette a singoli individui di attivare una procedura che sfugge totalmente al controllo dello Stato coinvolto. Per riflessioni in merito cfr. MORI  P., Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Patto delle Nazioni Unite e Costituzione italiana, in Riv. dir. internaz., 1983, pp. 306 ss.

(8) Tra le pronunce più significative cfr. la sentenza n. 188/1980, cit.; e la n. 15/1996, in Giur. cost. 1996, pp. 140 ss.

(9) Cfr. CHIAVARIO M., Le garanzie fondamentali del Processo nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, in AA.VV., Studi in onore di Enrico Tullio Liebman, II, Giuffrè, Milano, 1982, p. 911.

(10) L'espressione, ormai comune in dottrina, è di BARBERA A., Art. 2, in Comm. alla Cost., a cura di BRANCA G., Zanichelli, Roma-Bologna, 1975, p. 84.

(11) La sostengono fra gli altri MANTOVANI F., Diritto alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo alla pubblicità dei fatti criminosi, in Arch. giur. "Filippo Serafini", 1968, pp. 56 ss.; BRICOLA F., Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, pp. 1091 ss.; CANNIZZARO E., Gerarchia e competenza nei rapporti fra trattati e leggi interne, in Riv. dir. internaz., 1993, pp. 368 ss.

(12) La prima decisione nella quale la Corte decise alla stregua del solo art. 2 è la n. 561 del 1987, nella quale riconobbe l'inviolabilità del diritto alla libertà sessuale; in Giur. cost. 1987, pp. 3535 ss.

(13) Cfr. VITTA E., Processo civile e diritti dell'uomo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, p. 601.

(14) Così MANTOVANI F., cit., p. 59; SORRENTI G., Le Carte internazionali sui diritti umani: un'ipotesi di "copertura" costituzionale "a più facce", in Pol. dir., 1997, n. 3, p.382.   

(15) Così LUCIANI M., Diritti costituzionali e diritti umani. Una difficile sovrapposizione, in Diritti umani e civiltà giuridica, a cura di CAPRIOLI S.- TREGGIARI F., Pliniana, Perugia, 1992, p. 107.

(16) Tra le tante pronunce pertinenti cfr. la n. 17 del 1981, in Giur. cost. 1981, pp. 87 ss.; la n. 168 del 1994, in Giur. cost. 1994, pp. 95 ss.; la n. 288 del 1997, in Giur . cost 1997, pp. 2630 ss. Le osservazioni relative alla giurisprudenza costituzionale in materia di convenzioni dei diritti umani sono di SORRENTI G., cit., pp. 363 ss.

(17) In Giur. cost. 1993, pp. 93 ss.

(18) Cfr. punto 2 del Considerato in diritto.

(19) Cfr. punto 2 del Considerato in diritto.

(20) In Giur. cost. 1999, pp. 2991 ss.

(21) Cfr. punto 2.2 del Considerato in diritto.

(22) L'osservazione è di  PINELLI C., La durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Giur. cost. 1999, p. 3000.

(23) Cfr. punto 2.1 del Considerato in diritto.

(24) Cfr. punto 2.1 del Considerato in diritto.

(25) Così BOBBIO N., Presente e avvenire dei diritti dell'uomo, in (La) Com. internaz. 1968, p. 3.