Sulla scia della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, non concepita come trattato
vincolante, ma come documento programmatico del movimento internazionale
per i diritti umani, ha avuto inizio un'intensa attività di riconoscimento
universale di tali diritti, attraverso molteplici convenzioni. L'Italia
ne ha sottoscritte, nel corso degli ultimi decenni, più di settanta.
Il recepimento dei trattati concernenti
i diritti umani si colloca nella più ampia questione dell'"ingresso"
del diritto internazionale nel nostro ordinamento. Presupposto teorico
della problematica è l'accettazione, da parte della dottrina maggioritaria,
della teoria dualistica (1), secondo la quale ordinamento interno ed
internazionale si svolgerebbero su piani separati, avendo diversi oggetti,
fonti e destinatari. Dall'esclusione del monismo tra i due ordinamenti,
deriva l'inidoneità strutturale delle fonti sovranazionali a produrre
norme nell'ordinamento nazionale e la necessaria emanazione di norme
statali che, realizzando l'adattamento, rendano le norme internazionali
cogenti nel diritto interno. Come è noto, il recepimento (2) può essere
realizzato attraverso un procedimento ordinario o speciale. Con il secondo,
generalmente utilizzato per i trattati, la norma internazionale non
viene riformulata dal legislatore interno, ma solo resa vincolante
attraverso un atto legislativo contenente un ordine di esecuzione che,
per la definizione del contenuto, rinvia in toto al testo internazionale.
Il processo di adattamento, così delineato,
condiziona direttamente l'efficacia della generalità dei trattati internazionali
e, quindi, anche di quelli ricognitivi di diritti umani. Anche in tal
caso, infatti, è applicabile il principio generale secondo il quale,
in assenza di una specifica norma costituzionale di "copertura", è la
forma, in questo caso quella di una legge ordinaria, a determinare la
sistemazione dell'atto nella gerarchia delle fonti, e, conseguentemente,
la sua forza attiva e passiva. Conseguenza di ciò è che tali trattati
siano soggetti a vicende abrogative e modificative ad opera di normali
leggi ordinarie, in linea con il principio lex posterior derogat
priori. Tale ricostruzione, strettamente formale, dell'efficacia
delle "Dichiarazioni", contrasta, come la dottrina ha più volte sottolineato,
con l'oggetto delle convenzioni in questione, le quali, concernendo
diritti umani, spesso fondamentali, hanno un contenuto materialmente
costituzionale, differente da quello normalmente riscontrabile nella
legislazione ordinaria.
Tali riflessioni sono il punto di partenza
di un'indagine, svolta in dottrina, circa la possibilità di riconoscere
a tali trattati rango costituzionale o, quantomeno, una forza passiva
ultralegislativa che consenta loro di resistere alla sopravvenienza
di norme successive di rango primario. Le vie percorribili in tal senso
sono due: la dimostrazione che tutte le convenzioni internazionali
godano di una copertura costituzionale, della quale beneficerebbero
le Dichiarazioni, in quanto species del genus trattati,
oppure l'affermazione che proprio la materia oggetto delle Dichiarazioni,
conferisca loro una posizione peculiare nella gerarchia delle fonti.
La prima via appare quella meno percorribile
in quanto, nonostante le molteplici ricostruzioni dottrinali (3) circa
la configurabilità di un'efficacia ultralegislativa dei trattati internazionali,
la Corte Costituzionale (4) ha univocamente interpretato l'assenza di
norme costituzionali relative a tale specifica problematica, quale segno
dell'inidoneità dei trattati ad essere vincolanti nell'ordinamento interno,
e della seguente necessità di atti normativi interni che ad essi diano
esecuzione. Questa posizione è già chiara nelle prime pronunce della
Corte, nelle quali viene esclusa l'esistenza di qualsiasi meccanismo
costituzionale, sia esso una disposizione, sia esso un principio non
scritto della Costituzione, idoneo a realizzare direttamente l'esecuzione
dei trattati. Coerentemente con questa ricostruzione, la Corte ha
sostenuto che l'efficacia delle norme di adeguamento sia, in quanto
coincidente con quella degli atti che provvedono all'esecuzione, quella
di una legge ordinaria.
Accantonata la possibilità di risolvere
la problematica della forza passiva delle Dichiarazioni sui diritti,
nell'ambito della più generale questione del rango delle norme di derivazione
pattizia, occorre analizzare la possibilità di riconoscere a tali convenzioni
un'efficacia superiore alla legge, alla luce del particolare contenuto
che le caratterizza.
Parte della dottrina (5) propone la possibilità
di applicare alle convenzioni de quibus lo schema del recepimento
automatico ex art. 10, c.1 Cost., proponendo un nuova veste delle
Dichiarazioni sui diritti umani, quali ricognitive di principi generalmente
riconosciuti o, quand'anche non fossero state tali ab origine,
quali substrato per la successiva formazione di usi conformi. Tale teorica
si discosta palesemente dalla dottrina tradizionale che ha sempre riconosciuto
l'appartenenza al diritto internazionale generale solo alle gross
violations, ossia le più gravi violazioni dei diritti umani (genocidio,
apartheid, schiavitù ..). La stessa prassi, sembra mostrare la
mancanza del sentimento di vincolatività generalizzata, non solo per
la totalità delle convenzioni sui diritti umani, ma addirittura per
la stessa Dichiarazione Universale del 1948, ancora in attesa di essere
sottoscritta da gran parte dei paesi musulmani. Proprio la sciarî'a
(legge di origine divina), fonte primaria, come è noto, del diritto
musulmano, mostra con il suo contenuto spesso lesivo della dignità umana,
la difficoltà di ricondurre il contenuto delle Dichiarazioni al diritto
consuetudinario internazionale, mancando non solo l'opinio iuris
ac necessitatis, ma, come nel caso citato, la stessa repetitio
facti, primo presupposto di ogni uso.
Altra disposizione utilizzata, per l'affermazione
di una efficacia "rinforzata" delle convenzioni sui diritti umani, è
l'art.11 (6), nella parte in cui "consente, in condizioni di parità
con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ". Come
è noto, secondo l'interpretazione prevalente, la possibilità di ricondurre
alla norma de qua un sistema pattizio cui l'Italia aderisca,
comporta il riconoscimento, alle norme internazionali che ne derivino,
di una posizione diversa, nella gerarchia delle fonti, rispetto alle
altre norme di origine convenzionale. Qualora, infatti, con esse contrastasse
una norma di legge, quest'ultima risulterebbe costituzionalmente illegittima,
per violazione indiretta dell'art. 11 Cost. Le maggiori difficoltà applicative
di tale ricostruzione sorgono dal problema di verificare la sussistenza
delle condizioni poste dall'art. 11. Sicuramente sostenibile è il legame
tra tutela dei diritti umani ed una convivenza pacifica e fondata sulla
giustizia; più difficile è, invece, la possibilità di rintracciare,
nella stipulazione di convenzioni relative ai diritti dell'uomo, le
limitazioni di sovranità richieste dall'art.11. Queste, infatti, sono
state comunemente intese, sulla scia della partecipazione dell'Italia
alle Comunità europee, come relative al trasferimento di funzioni sovrane
ad entità sovranazionali. Tale orientamento, richiedendo per l'applicazione
dell'art. 11 la sussistenza di vere e proprie forme di eterogoverno,
ne esclude l'applicabilità alle Dichiarazioni, non prevedendo queste,
generalmente (7), vincoli così stringenti.
L'inadeguatezza delle due teoriche suddette
è confermata da una consolidata giurisprudenza costituzionale (8). In
più occasioni la Corte ha ribadito la natura esclusivamente pattizia
delle norme contenute nelle Dichiarazioni, escludendo, conseguentemente,
la pertinenza dell'art.10. Parimenti, nelle poche pronunce nelle quali
sia stata affrontata la plausibilità della copertura ex art.
11, la Consulta ha sottolineato l'estraneità della disposizione alla
questione, in ragione dell'assenza delle limitazioni di sovranità, conditio
sine qua non per l'applicazione della stessa.
Pur nella consapevolezza che l'optimum
per la risoluzione della questione discussa sia costituito, come certa
dottrina (9) sottolinea, dal recepimento tramite legge costituzionale,
l'inerzia del legislatore in tal senso, spinge verso ulteriori tentativi
ermeneutici di risoluzione. A tal fine la via forse meno problematica
è costituita dall'utilizzazione dell'art. 2 Cost., quale norma di "copertura",
che garantisca ai trattati ricognitivi di diritti umani fondamentali,
una forza passiva superiore alla legge ordinaria. L'utilizzazione della
disposizione citata è facilitata dalla ricostruzione, ormai prevalente,
e corroborata da decisioni della Corte Costituzionale, secondo la quale
l'art. 2 rappresenterebbe una fattispecie "aperta" (10) a libertà e
valori personali non espressamente tutelati dal testo costituzionale,
ma che emergano nella coscienza sociale attraverso l'azione del legislatore
ordinario o della giurisprudenza.
La tesi (11) che fa perno su tale disposizione
costituzionale considera le convenzioni sui diritti umani quali specificazioni
della nozione "diritti inviolabili", sottolineando come, l'inserimento
di certe garanzie in trattati internazionali, testimoni l'avvenuta evoluzione
della coscienza sociale nella direzione del riconoscimento dell'inviolabilità
dei diritti, oggetto delle convenzioni. Tale teorica mostra una linearità
non presente, probabilmente, nelle altre proposte. In primis
tale ricostruzione si inserisce in un consolidato filone della giurisprudenza
costituzionale che, avendo già dedotto nuovi diritti dalla sola clausola
dell'art. 2 (12), può a maggior ragione riconoscere, attraverso tale
disposizione, rango costituzionale a diritti così radicati nella coscienza
sociale, da aver stimolato un impegno internazionale per il loro riconoscimento.
In secondo luogo pericoli di involuzioni nella tutela costituzionale
dei diritti, temibili, secondo parte della dottrina, con il recepimento
automatico ex art. 10, sono esclusi dalla ricostruzione condivisa
(13) dell'art. 2, quale aperto solo ad integrazioni della Costituzione
che rappresentino un ampliamento dei diritti stessi, in linea d'altronde
con il favor humanae libertatis che caratterizza l'intera Carta
costituzionale. Ulteriore qualità della teorica discussa è l'opportunità
di una tutela costituzionale che venga garantita ai soli diritti inviolabili,
evitando così un'eccessiva esautorazione del Parlamento che, al contrario,
si verificherebbe, qualora tutti i diritti previsti in Dichiarazioni
venissero costituzionalizzati; in tal caso, infatti, il Parlamento perderebbe
la capacità di legiferare anche in materie concernenti situazioni soggettive
non fondamentali (14).
La critica che viene generalmente mossa
a questa teorica è il ruolo eccessivo attribuito al giudice delle leggi,
al quale verrebbe affidata l'individuazione dei diritti, fra quelli
recepiti in convenzioni internazionali, meritevoli di tutela costituzionale,
in quanto percepiti dalla coscienza sociale come inviolabili. Il rischio
sarebbe, secondo questa dottrina, l'attribuzione all'interprete della
possibilità di "affermare la sua personale immagine dell'uomo sostituendosi
alla volontà della Costituzione " (15). Tale critica appare, però, superata
dalla su citata giurisprudenza costituzionale che, sostenuta dalla dottrina
prevalente, e dal placet implicito del Parlamento, è intervenuta
più di una volta a colmare gravi lacune dell'ordinamento, riconoscendo
tutela, in base al solo art. 2, a diritti sentiti come fondamentali,
ma non previsti dal diritto positivo. Nel fare ciò la Corte ha dimostrato
di rispettare, pienamente, l'idea originaria dei costituenti di una
tutela delle libertà che, prescindendo da costruzioni dogmatiche, aprisse
le porte alla protezione di libertà non tipizzate.
Proprio l'analisi della giurisprudenza
costituzionale conferma, nonostante le affermazioni di principio, la
peculiarità delle Dichiarazioni nella gerarchia delle fonti (16). Scorrendo
le pronunce della Corte in materia, emerge un uso anomalo di tali convenzioni;
in primo luogo la Consulta, pur riconducendo formalmente il giudizio
di illegittimità a disposizioni costituzionali, si avvale materialmente
delle Carte per integrare e specificare il contenuto dei parametri costituzionali.
In un altro gruppo di decisioni, poi, la Corte, posta dinanzi alla presunta
incompatibilità di disposizioni interne, con le norme contenute in alcune
Dichiarazioni, ha, pur ribadendo il rango ordinario delle convenzioni
considerate, sentito la necessità di sottolineare l'assenza del contrasto
rilevato dal giudice a quo. Vanno inoltre segnalate le pronunce,
nelle quali la Corte, in presenza di norme pattizie, relative a diritti
umani, che assicuravano una tutela maggiore rispetto alla Costituzione,
si è impegnata per negare la presenza di questa differenza, dimostrando
che il portato normativo delle disposizioni internazionali coincideva
con quello degli enunciati costituzionali. Da una ricognizione della
giurisprudenza costituzionale si evidenzia, così, un trend in
base al quale, a dispetto di ogni formula teorica, le norme delle Dichiarazioni
vengono considerate quali fonti sui generis, in grado di dar
vita, con le disposizioni interne, ad un rapporto non inquadrabile semplicemente
nello schema lex posterior derogat priori.
Ma la giurisprudenza costituzionale rivela
anche indicazioni che sembrano avallare la validità o almeno la plausibilità
della teorica che propone l'art. 2, quale norma di copertura delle Dichiarazioni.
Primo dato importante è la mancanza di pronunce, come avviene invece
per altre disposizioni costituzionali, nelle quali venga esplicitamente
negata la fondatezza di tale ricostruzione; in secondo luogo va segnalata
la decisione n. 10 del 1993 (17). In essa viene dichiarata infondata
la questione di costituzionalità di alcune norme del codice di procedura
penale (per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.), in virtù
dell'interpretazione ad esse data, comprensiva di quanto previsto dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici. Nel contesto delle motivazioni,
la Corte, pur non nascendo un problema di abrogazione delle convenzioni
suddette, ad opera del successivo codice di procedura penale (in virtù
della necessità che questo si adegui alla normativa internazionale,
come previsto dal legislatore delegante), afferma che le norme dei due
trattati, pur avendo la forza attiva di una legge ordinaria, non sarebbero
comunque abrogate in quanto "derivanti da una fonte riconducibile a
una competenza atipica" (18). Alla luce delle argomentazioni della Corte,
inoltre, si evince che l'atipicità, segnalata nell'obiter dictum,
non compete a tutte le convenzioni internazionali che abbiano avuto
esecuzione, ma solo a quelle collegate a valori fondamentali, quali,
appunto, l'inviolabilità dei diritti umani ex art. 2. La disciplina
prevista dalla CEDU e dal Patto internazionale per i diritti civili
e politici è, infatti, espressione del diritto inviolabile di difesa
ex art. 24, c. 2, Cost., a sua volta principio fondamentale ex
art. 2, e, proprio in quanto tale, vincolo interpretativo per il giudice
comune che deve conferire, alle norme oggetto del giudizio di costituzionalità,
un significato comprensivo di quanto prescritto dalle due convenzioni
(19).
Una decisione recente della Corte Costituzionale,
la n. 388 del 1999 (20), sembra corroborare ulteriormente la plausibilità
della teorica qui sostenuta. Oggetto del giudizio è l'art 696 del c.p.c.,
nella parte in cui, in sede di accertamento tecnico o ispezione giudiziale
preventivi, non consentirebbe l'accertamento dell'entità dei danni,
in vista di un giudizio di risarcimento. Così interpretata la disposizione
risulterebbe, secondo il giudice a quo, lesiva sia dell'art.
24, che garantisce il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti, sia dell'art. 11 Cost., in relazione all'art. 6 par. 1 della
CEDU, che garantisce il diritto ad un giudizio entro un termine ragionevole.
La Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto, dichiara la questione
non fondata, essendo la disposizione de qua, da interpretarsi
nel senso che l'accertamento tecnico preventivo possa comprendere "la
raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio, anche
in vista della quantificazione del danno" (21). Nel motivare l'opportunità
di tale operazione ermeneutica la Consulta sottolinea la necessità di
interpretare l'art 696 c.p.c., alla luce dell'art. 24 Cost., a sua volta
comprensivo di quanto prescritto dall'art. 6 CEDU. Quella che potrebbe
sembrare una semplice asserzione dell'equivalenza della tutela offerta
dalla Costituzione rispetto a quella prevista dalla CEDU, rappresenta,
invece, un'affermazione di più ampio respiro. La Corte, infatti, sostiene
esplicitamente che "al di là della coincidenza nei cataloghi di tali
diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi
reciprocamente nella interpretazione": la CEDU diventa de facto
strumento di eterointegrazione della Costituzione, rivelando, quindi,
una efficacia superiore a quella della legge ordinaria. Difficilmente
sostenibile è la tesi che sminuirebbe la portata della sentenza, ritenendo
che la durata ragionevole del processo sarebbe principio implicito nell'art.
24; il fatto che si tratti di un vero e proprio revirement giurisprudenziale
si evidenzia dal contrasto con la decisione n. 202 del 1985, nella
quale la Corte, rigettando un'analoga questione affermava che "la problematica
dei tempi processuali, recepita all'interno della CEDU (..) non trova
eco nella Carta costituzionale" (22). A ciò si aggiunga un'osservazione
a posteriori di tipo sistematico: difficilmente, qualora tale
principio fosse stato implicito nella disposizione dell'art. 24, il
legislatore costituzionale avrebbe, un mese dopo la pronuncia della
Corte, sentito la necessità di esplicitarlo nel novellato art. 111.
Dalle motivazioni della sentenza, è chiaro che la qualità di parametro
di costituzionalità competa alla CEDU, non in quanto semplice trattato
internazionale, ma in quanto dichiarazione sui diritti, ed inoltre appare
possibile individuare la disposizione di "copertura" di tali atti. La
Corte, confermando un consolidato filone giurisprudenziale, ribadisce
infatti che "le norme pattizie non si collocano di per se stesse a
livello costituzionale" (23), e riferisce, invece, le osservazioni presenti
nelle motivazioni, alle convenzioni ricognitive di diritti umani. Nel
far ciò non richiama l'art.11, indicato dal giudice a quo, ma
rinvia, invece, al secondo articolo della Costituzione, sottolineando
come i diritti umani garantiti anche da convenzioni universali trovino
"non meno intensa garanzia nella Costituzione (..) per il valore da
attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo
fatto dall'art. 2 Cost." (24).
Alla luce delle precedenti osservazioni
sulle Dichiarazioni dei diritti umani, credo si possa evincere la possibilità
di rintracciare, nella nostra Carta costituzionale, una via che sottragga
atti tanti importanti a decisioni estemporanee di una maggioranza parlamentare
ordinaria: l'art. 2, clausola generale e principio fondamentale della
Costituzione, trasforma le convenzioni sui diritti umani, altrimenti
mute, in direttrici ermeneutiche per l'interprete e, soprattutto, in
fonti atipiche in grado, nonostante l'efficacia formale di legge ordinaria,
di resistere all'abrogazione ad opera di successive norme di rango
primario, con esse incompatibili. Secondo tale ricostruzione le disposizioni
contenute in tali convenzioni, vedendosi riconosciuto rango costituzionale,
saranno vincolanti in primis per il giudice ordinario che, qualora
sia possibile, dovrà preferire un'interpretazione delle norme interne
conforme ai trattati considerati, essendo questi mezzi di realizzazione
del sistema costituzionale. Qualora, poi, un'interpretazione adeguatrice
non sia in grado di sanare l'incompatibilità, non potrà fare altrimenti
che rimettere la questione di costituzionalità alla Consulta, come avverrebbe
in presenza di un contrasto insanabile con qualsiasi altra disposizione
costituzionale. Tale via di "copertura" resa più agevole, rispetto alle
altre, da una giurisprudenza costituzionale non ostativa, ma, anzi,
implicitamente favorevole, appare il mezzo più adatto per compiere un
passo fondamentale verso il passaggio dalla proclamazione, alla tutela
concreta dei diritti umani, considerando che, come faceva notare un
noto filosofo contemporaneo, il più grave problema del nostro tempo,
in relazione ai diritti dell'uomo, è "non già quello di fondarli ma
di proteggerli" (25).
NOTE BIBLIOGRAFICHE:
(1) Per una ricca analisi del dibattito tra i sostenitori
delle teoria monistica e dualistica cfr. CANNIZZARO E., Trattato, in
Enc. dir., XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 1394 ss.; SPERDUTI G., Dualism
and monism: a confrontation to be overcome, in Estudios de direcho internacional
- Homenaje al professor MiaJa De la Muela, I, Tecnos, Madrid, 1979,
pp. 459 ss.; ZAGREBELSKY G., Manuale di diritto costituzionale, I, Il
sistema delle fonti del diritto, Utet, Torino, 1987, pp. 119 ss.
(2) Sul recepimento del diritto internazionale particolare
e relative conseguenze sull'efficacia delle norme derivanti cfr. CONFORTI
B., Diritto internazionale, Scientifica, Napoli, 1996, pp. 285 ss.;
SORRENTINO F., Le fonti del diritto, in AA.VV., manuale di diritto pubblico,
a cura di AMATO G.- BARBERA A., Il Mulino, Bologna, 1997, I, pp. 202
ss.; ZAGREBELSKY G., cit., pp. 121 ss.
(3) Fra i tanti cfr. LA PERGOLA A., Introduzione, in Costituzione
dello stato e norme internazionali, a cura di LEANZA U., Giuffrè, Milano,
1988, pp. 30 ss.; QUADRI R., Diritto internazionale pubblico , Priulla,
Milano, 1963, pp. 58 ss.; BARILE P., Rapporti fra norme primarie comunitarie
e norme costituzionali e primarie italiane, in Com. internaz., 1966,
pp. 440 ss.; Conso G., I diritti
dell'uomo e il processo penale,
in Riv. dir. proc. civ.,
1968, p. 316.
(4) Fra
le tante pronunce in materia della Corte cfr la n. 32 del 1960, in Giur.
cost., 1960, pp. 573 ss.; la n. 188 del 1980, in Giur. cost., 1980,
pp. 1612 ss.; la n. 323 del 1989, in Giur. cost. 1989, pp. 1473 ss.
(5) Cfr. CHELI E., Protezione e giustiziabilità dei diritti
umani: la via degli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana, in
Diritti umani e civiltà giuridica, a cura di CAPRIOLI S.- TREGGIARI
F., Pliniana, Perugia, 1992, pp. 97 ss.
(6) Cfr. CARULLI , Il diritto di difesa dell'imputato,
Napoli, 1967, pp. 201 ss.
(7) La teorica de qua può essere, al più, applicata
alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima, infatti,
prevede, come noto, un apparato di controllo molto sofisticato, che
realizza un'ingerenza senza precedenti nella comunità internazionale:
emblematica è la disciplina dei ricorsi individuali che permette a singoli
individui di attivare una procedura che sfugge totalmente al controllo
dello Stato coinvolto. Per riflessioni in merito cfr. MORI P., Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, Patto delle Nazioni Unite e Costituzione
italiana, in Riv. dir. internaz., 1983, pp. 306 ss.
(8) Tra le pronunce più significative cfr. la sentenza
n. 188/1980, cit.; e la n. 15/1996, in Giur. cost. 1996, pp. 140 ss.
(9) Cfr. CHIAVARIO M., Le garanzie fondamentali del Processo
nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, in AA.VV., Studi
in onore di Enrico Tullio Liebman, II, Giuffrè, Milano, 1982, p. 911.
(10) L'espressione, ormai comune in dottrina, è di BARBERA
A., Art. 2, in Comm. alla Cost., a cura di BRANCA G., Zanichelli, Roma-Bologna,
1975, p. 84.
(11) La sostengono fra gli altri MANTOVANI F., Diritto
alla riservatezza e libertà di manifestazione del pensiero con riguardo
alla pubblicità dei fatti criminosi, in Arch. giur. "Filippo Serafini",
1968, pp. 56 ss.; BRICOLA F., Prospettive e limiti della tutela penale
della riservatezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, pp. 1091 ss.;
CANNIZZARO E., Gerarchia e competenza nei rapporti fra trattati e leggi
interne, in Riv. dir. internaz., 1993, pp. 368 ss.
(12) La prima decisione nella quale la Corte decise alla
stregua del solo art. 2 è la n. 561 del 1987, nella quale riconobbe
l'inviolabilità del diritto alla libertà sessuale; in Giur. cost. 1987,
pp. 3535 ss.
(13) Cfr. VITTA E., Processo civile e diritti dell'uomo,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, p. 601.
(14) Così MANTOVANI F., cit., p. 59; SORRENTI G., Le Carte
internazionali sui diritti umani: un'ipotesi di "copertura" costituzionale
"a più facce", in Pol. dir., 1997, n. 3, p.382.
(15) Così LUCIANI M., Diritti costituzionali e diritti
umani. Una difficile sovrapposizione, in Diritti umani e civiltà giuridica,
a cura di CAPRIOLI S.- TREGGIARI F., Pliniana, Perugia, 1992, p. 107.
(16) Tra le tante pronunce pertinenti cfr. la n. 17 del
1981, in Giur. cost. 1981, pp. 87 ss.; la n. 168 del 1994, in Giur.
cost. 1994, pp. 95 ss.; la n. 288 del 1997, in Giur . cost 1997, pp.
2630 ss. Le osservazioni relative alla giurisprudenza costituzionale
in materia di convenzioni dei diritti umani sono di SORRENTI G., cit.,
pp. 363 ss.
(17) In Giur. cost. 1993, pp.
93 ss.
(18) Cfr. punto 2 del Considerato in diritto.
(19) Cfr. punto 2 del Considerato in diritto.
(20) In Giur. cost. 1999, pp.
2991 ss.
(21) Cfr. punto 2.2 del Considerato in diritto.
(22) L'osservazione è di PINELLI C., La durata ragionevole
del processo fra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
in Giur. cost. 1999, p. 3000.
(23) Cfr. punto 2.1 del Considerato in diritto.
(24) Cfr. punto 2.1 del Considerato in diritto.
(25) Così BOBBIO N., Presente e avvenire dei diritti dell'uomo,
in (La) Com. internaz. 1968, p. 3.