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ARMONIE E DISSONANZE TRA BANCA D'ITALIA E AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST AL COMPARTO CREDITIZIO
Francesco Terrano, Dottore in Giurisprudenza.
Nel prevedere la generale applicabilità delle
norme in materia di concorrenza alle regulated industries del credito
e dell'informazione, l'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
ha stabilito un originale sistema di suddivisione delle relative competenze
applicative. Invero, a seguito della legge 31 luglio 1997, n. 249,
che ha rimesso all'Autorità Garante della concorrenza e del
mercato (AGCM) i poteri di tutela della concorrenza anche con riferimento
al settore delle comunicazioni, la predetta originalità si
riscontra oggi esclusivamente con riferimento al settore del credito.
Ai sensi dell'art. 20.2 legge 287/90, infatti, unicum nel panorama
delle normative antitrust occidentali, l'applicazione nei confronti
"delle aziende e degli istituti di credito" delle disposizioni
concernenti abusi di posizione dominante, concentrazioni, intese restrittive
della libertà di concorrenza, spetta alla Banca d'Italia (B.I.)
previo parere dell'AGCM. Senz'altro sotteso a tale scelta, vi era
il convincimento che la specifica Autorità di vigilanza potesse
pervenire ad una migliore applicazione della normativa antitrust,
attesa l'autorevolezza e l'approfondita conoscenza delle dinamiche
economiche del settore creditizio di cui disponeva. Peraltro, parte
della dottrina ha rilevato che buon gioco nella definizione dell'attuale
assetto hanno avuto anche considerazioni di carattere più propriamente
politico, identificabili, da un lato, nella diffidenza con cui l'Autorità
di vigilanza bancaria avrebbe accolto, almeno all'inizio, gli interventi
dell'AGCM, vissuti alla stregua di vere e proprie interferenze; dall'altro,
nel metus dei riflessi che l'inevitabile inesperienza della neo istituita
Autorità Garante avrebbe potuto avere sul processo di ristrutturazione
del sistema bancario allora agli albori. Probabilmente, non è
stata estranea alla scelta del Legislatore neppure l'aspirazione a
realizzare un efficace modello di conciliazione degli eventuali conflitti
fra obiettivi di tutela della concorrenza e valori che informano la
disciplina settoriale, mirando ad evitare così ex ante indesiderabili
contrapposizioni tra Autorità. Nella consapevolezza cioè
che tra l'obiettivo proprio della vigilanza bancaria (stabilità
del settore creditizio al fine di incoraggiare e tutelare il risparmio
ex art. 47 Cost.) e quello proprio della disciplina antitrust (tutela
della concorrenza e del mercato ex art. 41 Cost.) è spesso
ravvisabile, quanto meno nel breve periodo, l'esistenza di un trade
off, si è preferito prevedere una stanza di compensazione ove
la composizione dei diversi obiettivi doveva aver luogo eliminando
il rischio di conflitti "esterni" tra Autorities, essendo
rimessa la competenza ad applicare sia luna che laltra
normativa ad un unico soggetto istituzionale. Sta di fatto che la
contemplata "frantumazione dell'assetto strutturale delle componenti
amministrative" deputate all'applicazione della normativa antitrust,
ben lungi dall'evitare contrapposizioni e duplicazioni procedurali,
è stata e per molti aspetti continua ad essere motivo di incomprensioni
tra AGCM e B.I., tanto con riguardo a questioni procedurali (ripartizione
delle competenze applicative; identificazione dei provvedimenti in
relazione ai quali è necessario il parere dell'Autorità
Garante; operazioni c.d. miste), quanto con riferimento a questioni
sostanziali (più o meno velato perseguimento di obiettivi estranei
alla disciplina antitrust nell'applicazione della stessa). Un alterco
silenzioso, sotterraneo, negato a più riprese nelle più
alte sedi istituzionali, talvolta edulcorato da sinceri tentativi
di armonizzazione delle rispettive attività funzionali. Nello
stato dellarte tra le due Autorità, indubbiamente ha
avuto un ruolo significativo la disciplina di cui all'art. 20 legge
287/90. Peraltro, nonostante che il quadro organizzativo tracciato
dal legislatore lasci scoperti alcuni profili (evenienza questa non
necessariamente negativa), esso comunque svela il carattere originario
dei poteri di tutela attribuiti alla B.I., considerata l'inconfigurabilità
di un titolo attizio traslativo dell'esercizio degli stessi. Quest'ultima
puntualizzazione non è oziosa, del resto essa non solo permette
di escludere a priori la possibilità di configurare un sistema
di rapporti nascente da atto di delega (si pensi ad esempio alla natura
non privativa dell'atto stesso...), ma consente anche di cogliere
appieno la peculiare funzione del parere obbligatorio ma non vincolante
dell'AGCM. In tal senso mette conto evidenziare che, nell'applicazione
della disciplina antitrust, Banca d'Italia, in quanto amministrazione
attiva, e AGCM, in quanto amministrazione consultiva, non perseguono
interessi pubblici diversi, bensì entrambe mirano a salvaguardare
la libertà di concorrenza. E' questa una situazione alquanto
singolare rispetto a ciò che accade normalmente nei rapporti
tra organi di amministrazione attiva e organi di amministrazione consultiva,
cui di regola fanno capo interessi differenti: "l'uno canonizzato
nell'ente procedente, costituisce l'interesse primario da perseguire
nella vicenda procedimentale; l'altro, che risulta secondario per
l'organo di amministrazione attiva, è ordinariamente primario
per l'amministrazione chiamata ad esprimere il parere". Peraltro
la diversità ora accennata, ossia l'identità dell'interesse
pubblico perseguito in capo a B.I. e AGCM, pur nei differenti ruoli
rivestiti nella tutela della concorrenza nel comparto creditizio,
trova la propria ragion d'essere nella necessità di far fronte
al pericolo che l'Autorità di settore, nell'applicare la legge
287/90, prenda in considerazione valori, per quanto protetti dall'ordinamento,
estranei alle finalità di tutela della normativa generale antitrust
e propri invece delle normative speciali di settore. In altri termini,
il parere dell'Autorità Garante dovrebbe concorrere ad assicurare
la tendenziale omogeneità tra le decisioni rimesse alla propria
competenza e quelle adottate dall'organo di vigilanza bancaria, evitando
il rischio di discriminatorie applicazioni differenziate della normativa
generale fra i diversi settori. D'altro canto, nonostante le cautele
predisposte, "conflitti di obiettivi nell'esperienza decisionale
dell'Autorità" sono comunque avvenuti, rendendo la legge
287/90, più o meno velatamente, permeabile rispetto a obiettivi
e valori estranei ad essa. Premesso a riguardo che l'esempio più
eclatante di tale conflitto di obiettivi lo si rinviene fuori del
nostro settore e precisamente nel comparto dell'informazione, ove
l'allora Garante per la radiodiffusione e l'editoria espressamente
affermò che l'applicazione della legge 287/90 al mercato dei
media deve soddisfare l'"esigenza di dare spazio (...) alla considerazione
di specifici valori costituzionalmente protetti che si compendiano
nel pluralismo informativo". Premesso ciò, si diceva,
ipotesi di conflitto, sia pure a tinte più tenui, sono riscontrabili
anche nell'esperienza decisionale di B.I.. In particolare, al di là
dellentusiasmo, talora apparso eccessivo, con cui spesso si
è evidenziata la futura contendibilità di un mercato
e quindi la volatilità di una posizione di dominanza, ha destato
perplessità l'impiego della failing firm defense doctrine senza
una rigorosa verifica dei suoi presupposti, senza cioè accertare
se davvero l'uscita dal mercato di un istituto di credito in crisi,
insieme alle negative ripercussioni sull'offerta dei prodotti
e servizi bancari", determinerebbe effetti che, nel prisma della
valutazione concorrenziale, risulterebbero nei fatti identici a quelli
che si produrrebbero a seguito della concentrazione. In altri termini,
in occasione dell'acquisizione di una banca oramai prossima alla liquidazione,
all'intento di "tutelare i depositanti (...) , di assicurare
(...) sostegno (all')economia regionale e di mantenere i livelli di
occupazione", sembra essere stata immolata la prova rigorosa
che "la situazione concorrenziale post-acquisizione nei mercati
rilevanti può non essere peggiore di quella che si verificherebbe
ove la concentrazione non avesse luogo". Il che sembra strumentale,
vale ribadirlo, rispetto al perseguimento di un obiettivo diverso
da quello dellefficienza, e segnatamente conforme al criterio
della stabilità dei servizi bancari offerti. Quanto rilevato
a livello di prassi, d'altro canto, si spiega agevolmente alla luce
della intuibile difficoltà per l'Autorità di vigilanza
di trattenersi in concreto dall'introdurre nell'applicazione della
normativa antitrust considerazioni ispirate dalla normativa di settore,
inevitabilmente vissuta come più vicina e familiare. Non solo.
Infatti, come è stato evidenziato, spesso per quest'ultima
è più producente in termini di immagine e autorevolezza,
perseguire nell'immediato i tangibili benefici della regolamentazione
prudenziale piuttosto che i (di regola) meno percepibili (dall'opinione
pubblica) vantaggi concorrenziali; il tutto tra l'altro con la concreta
possibilità di sacrificare nella miope ottica del breve periodo
i maggiori utili concorrenziali che si avrebbero nel lungo termine.
Del resto, a riprova, una sia pur tendenziale minore sensibilità
dell'Autorità di vigilanza di settore nei confronti della libertà
di concorrenza emerge chiaramente dalla pratica che mostra come, spesso,
ogni volta che quest'ultima si discosti dal parere dell'AGCM, lo faccia
per assumere provvedimenti in qualche misura meno severi. Il discorso
si qui svolto ha un senso, e assume significato evidenziare e denunciare
la commistione di obiettivi nell'applicazione della normativa antitrust,
solo ove si ritenga che a livello sostanziale il legislatore non ha
inteso affatto introdurre una disciplina differenziata per il mercato
bancario, valendo bensì per esso tout court le regole di generale
applicazione in tutti i settori economici. In tal senso depongono
stringenti argomenti sia di tipo testuale che sistematico. Non si
vuole certo riaprire così una querelle che, quantomeno a livello
teorico, è oramai sopita; basterà pertanto ricordare,
quanto ai primi, il carattere speciale degli artt. 20.5 e 25.1,2 della
legge 287/90 (da cui è agevole argomentare a contrario che
laddove il legislatore ha voluto la deroga del regime sostanziale
generale lo ha previsto espressamente, con evidenti modifiche anche
da un punto di vista procedurale) e, quanto ai secondi, ad esempio
la conformità della soluzione ai principi comunitari della
concorrenza (in ossequio del resto a quanto previsto dall'art. 1.4
legge cit.). Oltre che per esigenze di chiarezza, il richiamo all'ortodossia
del diritto antitrust nel comparto creditizio (pur con le eccezioni
legislativamente previste) offre anche l'occasione per tentare di
delineare i rapporti tra disciplina antitrust e discipline settoriali
in ipotesi confliggenti. In astratto sono ipotizzabili due modelli
di soluzione, l'uno fondato sulla prevalenza della disciplina più
severa (sia essa quella antitrust, sia essa quella settoriale), l'altro
basato sulla preponderanza della specialità della disciplina
di settore, prevalente anche se meno severa. In quest'ultimo senso,
nel dettato legislativo non si rinviene una gerarchia di valori prefissata
a priori in cui la tutela del libero mercato prevalga sempre e comunque.
Anzi, da più di un dato positivo emerge, in generale, che la
salvaguardia della concorrenza può arrestarsi dinanzi ad interessi
generali sovraordinati (cfr. art. 8.2 e 25.1 della legge 287/90),
e più in particolare che essa non può comportare una
tacita abrogazione delle normative settoriali (cfr. art. 20. 9 legge
cit.). Una cosa è certa, l'eventuale sacrificio dei valori
della concorrenza da parte della Banca d'Italia, se può avvenire,
deve avvenire fuori della normativa antitrust, e cioè non in
sede di applicazione della stessa, a scapito della trasparenza e dell'uniformità
dei provvedimenti. Si richiede così all'Autorità di
vigilanza di settore un difficile "sdoppiamento della personalità"
nel valutare di fattispecie potenzialmente rilevanti tanto sotto il
profilo antitrust che sotto profili diversi da questo e in ipotesi
con esso confliggenti. Appare chiaro da ciò che la scelta di
attribuire a B.I. la competenza ad applicare la normativa antitrust
se, da un lato, azzera il rischio di contrasti "esterni"
tra Autorithies nell'applicazione delle normative antitrust e di settore
in ipotesi confliggenti, dall'altro determina, come si è visto,
il rischio di commistioni di obiettivi nell'applicazione della normativa
antitrust suscettibili di determinare discriminatorie applicazioni
diversificate della stessa legge 287/90, nonché, contrapposizioni
e duplicazioni procedurali. Fin qui le dissonanze. Per ciò
che concerne gli strumenti di armonizzazione dell'azione delle due
Autorità nell'applicazione della normativa antitrust al settore
creditizio bisogna, in primo luogo, distinguere fra quelli previsti
dal legislatore e quelli invece di cui si è sentito il bisogno
di introdurre autonomamente, in ossequio ad un'esigenza di coordinamento
avvertita sin dall'inizio a livello di vertice in numerose dichiarazioni
di intenti. Del resto, non vi era alcun ostacolo a che AGCM e B.I.
addivenissero a forme di collaborazione diverse da quelle tipizzate.
Anzi, se resta comunque vero che le disposizioni dell'art. 20 lasciano
scoperti alcuni profili, non di meno un'eccessiva "positivizzazione"
dei momenti di raccordo probabilmente avrebbe dato adito ad uno sterile
appiattimento di tutti gli organismi coordinati", e quindi,
sia pure entro certi limiti, sembra producente lasciare l'individuazione
di ulteriori proficue occasioni di coordinamento ai "diretti
interessati". In tal senso, merita in primo luogo di essere ricordato
laccordo tra le due Autorità indipendenti del marzo 1996
in merito alle procedure applicative dellart. 20 della legge
287/90, che, stante la sua complessiva buona riuscita, pone la soluzione
pattizia tra i mezzi più consoni sulla strada dellarmonizzazione
funzionale. Per quanto, soprattutto alla luce delle conclusioni di
sensibile portata operativa cui è giunta, buoni frutti ha dato
anche lindagine conoscitiva congiunta di B.I. e AGCM in merito
al settore della finanza aziendale(1997). Più in particolare,
il riconoscimento dellelevato grado di concentrazione dellofferta
di taluni mercati compresi nellanalisi, lindividuazione
specifica delle relative cause, nonché il riconoscimento dei
crismi della posizione di dominanza in capo ad uno degli operatori,
sembrano inevitabilmente favorire la concordanza dei provvedimenti
sul tema delle due Autorità Indipendenti. Per ciò che
concerne, invece, gli strumenti di raccordo tipizzati dal legislatore,
a parte il parere ex art. 20.3, di cui già si è detto,
va segnalato il potere di segnalazione delle ipotesi di violazione
degli artt. 2 e 3 della legge 287/90, rimesso allAutorità
Garante ai sensi dellart.20.6. A riguardo può solo notarsi
che esso è stato utilizzato raramente, preferendo in sua vece
strumenti più informali, quali ad esempio le lettere indirizzate
dal Presidente dellAutorità Garante al Governatore della
Banca dItalia. Del pari non sono mai state autorizzate intese
per esigenze di stabilità del sistema monetario ai sensi del
art. 20.6. Lanalisi svolta fin qui ha evidenziato una serie
di aspetti che decisamente orientano le presenti conclusioni nel senso
di suggerire un ripensamento della competenza di B.I. ad applicare
la disciplina antitrust al mercato bancario. E dato infatti
riscontrare che, a dispetto del progressivo venir meno delle ragioni
che hanno giustificato la contemplata frantumazione dellassetto
strutturale delle componenti amministrative deputate allapplicazione
della normativa a tutela della concorrenza, il sistema attuale presenta
elevati costi in termini di mancanza di celerità dei provvedimenti,
duplicazione di procedure, possibilità di provvedimenti configgenti,
incertezza degli operatori economici. In tal senso, se è vero
che la mancata attribuzione della relativa competenza applicativa
allAutorità Garante si spiega storicamente, soprattutto
sulla scorta del timore dei riflessi che la sua inevitabile inesperienza
iniziale avrebbe potuto avere sul processo di ristrutturazione del
sistema bancario allora agli albori; non si può fare a meno
di notare che detta evenienza, allo stato non trova più riscontro,
in considerazione, da un lato, dellautorevolezza che lAutorità
Garante della concorrenza e del mercato ha saputo conquistarsi sul
campo, e dallaltro degli oramai consolidati mutamenti verificatisi
nel sistema bancario, oggi più concorrenziale, ben capitalizzato
e inesorabilmente in movimento verso assetti più consoni
alla competizione internazionale. Né, per la verità,
sembra più sufficiente (ammesso che lo sia mai stato realmente,
e che detto argomento non nascondesse semplicemente lintento
di rendere meno traumatica lapplicazione della normativa antitrust
al comparto creditizio valorizzando i rapporti privilegiati con gli
operatori del settore, la capacità di dialogo e di persuasione
che è propria dellAutorità di vigilanza creditizia)
a salvare lassetto attuale il tradizionale tema del guadagno
in termini di informazioni ottenibili. Se si trattasse infatti solo
di garantire una maggiore e migliore conoscenza dellindustria
del credito nellapplicazione della normativa antitrust, ad assicurare
lo stesso risultato, senza peraltro i costi riscontrati, basterebbe,
nel rivoluzionare il quadro della competenza applicativa, riportandola
allAutorità Garante comè per tutti gli altri
settori delleconomia, riservare alla B.I. il ruolo di amministrazione
consultiva. La soluzione auspicata, oltre a inquadrarsi in quel processo
di revisione delle scelte compiute dal legislatore in sede di art.
20 legge 287/90 che ha già portato, con riguardo al comparto
delle comunicazioni di massa, alla soppressione della competenza applicativa
della specifica Autorità di settore, varrebbe ad eliminare
il gap tra la nostra disciplina antitrust e quella comunitaria e dei
singoli paesi membri che in riferimento al mercato bancario non prevedono
alcuna deroga alla competenza dellAutorità antitrust
generale.
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